Regolamento (UE) 2026/743
Regolamento delegato (UE) 2026/743 della Commissione, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico del regolamento (UE) 2016/127 in materia di formule per lattanti e formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. In seguito al parere scientifico positivo dell’EFSA su uno specifico idrolizzato proteico, la Commissione introduce nuove prescrizioni per consentire la commercializzazione di prodotti che lo impiegano. La modifica consiste soprattutto nell’inserimento di un nuovo gruppo di prescrizioni proteiche, il gruppo F, negli allegati I e II, e nell’adeguamento dell’allegato III per il richiamo ai valori degli amminoacidi. Restano invariati il principio della valutazione di sicurezza e idoneità nutrizionale e l’obbligo di conformità ai restanti criteri di composizione del regolamento di base.
Modifica le prescrizioni proteiche del regolamento delegato (UE) 2016/127 per consentire formule per lattanti e formule di proseguimento a base di un nuovo idrolizzato proteico (gruppo F).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che immettono sul mercato nell’Unione formule per lattanti e formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, nonché alla disciplina tecnica di composizione di tali prodotti alimentari destinati ai lattanti. L’intervento riguarda gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127 e, in concreto, amplia le prescrizioni ammesse per le proteine introducendo un ulteriore gruppo di idrolizzati proteici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/127 sulle formule a base di idrolizzati proteici
Il regolamento delegato (UE) 2026/743 della Commissione aggiorna la disciplina UE sulle formule per lattanti e sulle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. L’intervento è motivato dal parere scientifico favorevole dell’EFSA su uno specifico idrolizzato proteico, ritenuto sicuro e nutrizionalmente idoneo per l’uso in tali formule, purché rispettati determinati parametri compositivi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 609/2013 e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127, che già stabiliva prescrizioni specifiche di composizione per le formule per lattanti e di proseguimento. La Commissione evidenzia che, fino ad oggi, erano stati valutati positivamente cinque idrolizzati proteici; le nuove disposizioni servono a consentire l’immissione sul mercato di formule basate su un ulteriore idrolizzato proteico, previa verifica scientifica della sua sicurezza e idoneità.
Ambito materiale della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127. L’intervento non riscrive l’intero regime, ma inserisce un nuovo gruppo di prescrizioni per gli idrolizzati proteici, denominato gruppo F, sia per le formule per lattanti sia per le formule di proseguimento.
Formule per lattanti a base di idrolizzati proteici
Nell’allegato I il punto 2.3 viene sostituito. Le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici possono conformarsi a uno dei gruppi di prescrizioni da 2.3.1 a 2.3.6.
Per ciascun gruppo vengono definiti:
- il tenore proteico minimo e massimo, espresso in g/100 kJ e g/100 kcal;
- la fonte proteica ammessa, tipicamente derivata da latte vaccino e da diverse combinazioni di siero di latte dolce, siero di latte acido, concentrati e isolati proteici;
- il processo di trasformazione delle proteine, con indicazione di pH, temperatura, durata dei trattamenti termici ed enzimi impiegati;
- i requisiti relativi agli amminoacidi indispensabili e indispensabili in particolari condizioni, nonché alla L-carnitina.
Per le formule per lattanti, il regolamento ribadisce che gli amminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento di cui all’allegato III, parte B, salvo le regole di sommatoria consentite per metionina/cisteina e fenilalanina/tirosina. Per alcuni gruppi, il superamento del rapporto 2 tra tali amminoacidi è ammesso se è dimostrata l’idoneità per i lattanti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato 2016/127. È inoltre fissato un contenuto minimo di L-carnitina pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
Nuovo gruppo F
Il nuovo gruppo F prevede:
- tenore proteico minimo di 0,55 g/100 kJ e massimo di 0,67 g/100 kJ;
- fonte proteica costituita da miscele di latte vaccino scremato e concentrati proteici di siero di latte, con rapporto iniziale siero di latte/caseina di 60:40;
- idrolisi a pH 6,9-7,6 e a 50-55,5 °C mediante metalloproteinasi;
- inattivazione enzimatica mediante trattamento termico da 17 secondi a 10 minuti a 80-85 °C, eventualmente seguita da un ulteriore trattamento fino a 140 °C per 0,5 secondi;
- obbligo di rispettare i requisiti sugli amminoacidi previsti per le formule a base di idrolizzati proteici.
Formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici
Nell’allegato II il punto 2.3 è sostituito in modo analogo. Anche per le formule di proseguimento sono previsti sei gruppi di prescrizioni, inclusi i nuovi criteri del gruppo F.
Rispetto alle formule per lattanti, la disciplina delle formule di proseguimento è più essenziale sul piano degli amminoacidi: il testo rinvia comunque alla proteina di riferimento dell’allegato III e consente la somma delle concentrazioni di metionina e cisteina, nonché di fenilalanina e tirosina, ai fini del calcolo. Restano invece identiche, per il gruppo F, le specifiche su tenore proteico, fonte proteica e processo di idrolisi.
Aggiornamento dell’allegato III
L’allegato III, parte A, viene aggiornato nella frase introduttiva per chiarire che i valori degli amminoacidi del latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, si applicano ai punti richiamati degli allegati I e II, inclusi quelli relativi al nuovo gruppo F. Ciò garantisce coerenza tecnica tra le tabelle amminoacidiche e i nuovi requisiti di composizione.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia obbligatoria in ogni sua parte.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127
L’articolo 1 dispone che gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127 sono modificati secondo l’allegato del regolamento. L’intervento normativo è quindi tecnico e puntuale, ma incide sulla disciplina di composizione delle formule a base di idrolizzati proteici.
Introduzione del gruppo F per le formule a base di idrolizzati proteici
Negli allegati I e II è inserito il nuovo punto 2.3.6, relativo alle "prescrizioni relative alle proteine — gruppo F". Per le formule per lattanti e le formule di proseguimento, il gruppo F ammette un tenore proteico compreso tra 0,55 e 0,67 g/100 kJ (2,3-2,8 g/100 kcal), con proteine derivate da miscele di latte vaccino scremato e concentrati proteici di siero di latte con rapporto iniziale siero di latte/caseina 60:40.
Prescrizioni di composizione e processo per il gruppo F
Per il gruppo F sono definiti in dettaglio la fonte proteica, il processo di idrolisi e le condizioni di inattivazione enzimatica. L’idrolisi avviene a pH 6,9-7,6 e a 50-55,5 °C mediante metalloproteinasi; l’enzima è inattivato con trattamento termico da 17 secondi a 10 minuti a 80-85 °C, eventualmente seguito da un ulteriore trattamento fino a 140 °C per 0,5 secondi.
Requisiti sugli amminoacidi e sulla L-carnitina per le formule per lattanti
Per le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici, gli amminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento indicata nell’allegato III, parte A o B a seconda del gruppo. È consentita, ai fini del calcolo, la somma di metionina e cisteina e di fenilalanina e tirosina, con possibili superamenti del rapporto 2 se è dimostrata l’idoneità per i lattanti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3. È inoltre imposto un minimo di L-carnitina pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
Requisiti sugli amminoacidi per le formule di proseguimento
Per le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, gli amminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento indicata nell’allegato III, parte A o B secondo il gruppo. È consentita la somma delle concentrazioni di metionina e cisteina e di fenilalanina e tirosina ai fini del calcolo.
Aggiornamento dell’allegato III
L’allegato III è modificato nella parte A, la cui frase introduttiva viene riscritta per chiarire che i valori degli amminoacidi indispensabili e di quelli indispensabili in particolari condizioni presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, si applicano ai punti 2.1, 2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 e 2.3.6 degli allegati I e II.
Motivazione scientifica e obiettivo della modifica
La Commissione richiama il parere EFSA del 29 gennaio 2025, che ha concluso per la sicurezza e l’idoneità nutrizionale di uno specifico idrolizzato proteico nelle formule per lattanti e di proseguimento, a condizione che la formula contenga almeno 0,55 g/100 kJ di proteine e rispetti gli altri criteri del regolamento 2016/127, inclusi i valori amminoacidici dell’allegato III, parte A. Su tale base viene consentita l’immissione sul mercato di prodotti contenenti tale idrolizzato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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