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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/786

Regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

Normativa europea32026R0786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro delle possibilità di pesca per il 2026-2028 già contenuto nel regolamento (UE) 2026/249. Le modifiche recepiscono esiti di consultazioni con Regno Unito e Norvegia, decisioni di ORGP e nuove informazioni scientifiche, incidendo su TAC, quote, chiusure stagionali, limiti di sforzo e capacità, nonché su alcune correzioni di natura tecnica e terminologica. In ragione dell’urgenza del settore, il regolamento entra in vigore immediatamente e si applica dal 1° gennaio 2026, con retroattività espressamente giustificata dal mantenimento o aumento dei TAC.

Modifica delle possibilità di pesca per il 2026-2028 già fissate dal regolamento (UE) 2026/249, con adeguamento di TAC, quote, periodi di chiusura e misure collegate per diversi stock ittici nell’Unione e in acque esterne.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci e agli operatori dell’Unione interessati dagli stock ittici e dalle zone di pesca disciplinati dal regolamento (UE) 2026/249, sia nelle acque dell’Unione sia, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e nelle zone di competenza di ORGP (ICCAT, SPRFMO, NPFC, IATTC) e di accordi con paesi terzi, in particolare Regno Unito e Norvegia. Incide sui TAC, sui contingenti nazionali, sugli accessi in specifiche zone e su misure funzionalmente collegate (chiusure, condizioni speciali, comunicazione catture, limiti di sforzo e capacità). Si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2026; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sono previste specifiche decorrenze differite per alcune misure relative a Regno Unito e tonno rosso (es. 1° giugno 2026, 1° settembre 2026) e per l’applicazione di talune disposizioni fino al regolamento sulle possibilità di pesca 2027.

Regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2026-2028

Il regolamento interviene sul regime europeo delle possibilità di pesca già fissato dal regolamento (UE) 2026/249, aggiornandolo per tenere conto dei pareri scientifici, degli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia e delle decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. L’obiettivo dichiarato è evitare disallineamenti fra Unione e paesi terzi, garantire condizioni di parità per gli operatori e assicurare continuità alle attività di pesca.

Ambito e logica della modifica

L’atto non istituisce un sistema autonomo, ma modifica in modo puntuale un regolamento quadro già vigente sulle possibilità di pesca per il triennio 2026-2028. Le correzioni riguardano TAC, quote nazionali, accessi alle zone, periodi di chiusura, limiti di sforzo e capacità, nonché alcune precisazioni terminologiche e tecniche negli allegati.

Consultazioni con Regno Unito e Norvegia

Una parte rilevante delle modifiche deriva dalle consultazioni bilaterali svolte nel 2025 e nel 2026 con Regno Unito e Norvegia. Per gli stock gestiti congiuntamente con il Regno Unito, il regolamento recepisce l’intesa su cicerelli e misure connesse, sui meccanismi di correzione per merluzzo bianco, eglefino, merlano, sogliola e passera di mare, nonché l’esigenza di rinviare al 1° settembre 2026 l’applicazione di alcune misure fino all’espletamento delle procedure interne britanniche.

Per aringa e melù nell’Atlantico nord-orientale, il testo riflette gli esiti delle consultazioni con la Norvegia e aggiorna i livelli di accesso e i contingenti conseguenti. In relazione allo sgombro, in attesa di un accordo complessivo con i paesi costieri, vengono confermati o ricalibrati i contingenti dell’Unione per l’intero 2026, secondo l’approccio già seguito dal 2021.

Aggiornamenti su TAC, quote e condizioni speciali

Il regolamento sostituisce diverse tabelle degli allegati del regolamento 2026/249. Tra gli interventi più significativi figurano:

  • l’aggiornamento del TAC per i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle aree CIEM interessate;
  • la rimodulazione dei contingenti per sgombro in varie zone, con condizioni speciali e limiti di accesso territoriali;
  • la fissazione di nuove ripartizioni per aringa e melù;
  • la revisione del contingente per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e delle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e divisione 2b, con assegnazione agli Stati membri secondo la decisione 87/277/CEE e con gli adeguamenti dovuti alla Brexit;
  • l’aggiornamento di capelin, gamberetto boreale, ippoglosso nero, scorfani e catture accessorie nelle acque groenlandesi.

In più punti vengono mantenute o rafforzate clausole di comunicazione separata delle catture, limiti settoriali e territoriali, divieti di pesca mirata per determinate specie accessorie e condizioni speciali per il trasferimento di quote tra zone o tra Stati membri.

Tonno rosso, tonno obeso, alalunga e pesce spada nell’ambito ICCAT

Una sezione centrale del regolamento riguarda le misure ICCAT. Il testo aggiorna:

  • i limiti di sforzo di pesca e la capacità massima di immissione e di allevamento per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in linea con il piano annuale ICCAT approvato il 5 marzo 2026;
  • i contingenti nazionali per tonno rosso a est di 45° O, tenendo conto delle richieste di trasferimento dal 2025 al 2026;
  • i contingenti per tonno obeso, alalunga e pesce spada, con i relativi importi per Stato membro e le condizioni di comunicazione separata delle catture.

Sono inoltre conservate o aggiornate le condizioni speciali che limitano talune catture per categorie di pescherecci e per specifiche taglie di tonno rosso, con ripartizioni precise tra Stati membri e regole sui trasferimenti e sulle catture accessorie.

Misure SPRFMO, NPFC e IATTC

Nel Pacifico meridionale, il regolamento recepisce le decisioni SPRFMO sui limiti di cattura del sugarello cileno e conferma la disciplina sperimentale per gli austromerluzzi nei blocchi di ricerca A e B, con limiti quantitativi, area di pesca, profondità, durata della bordata e regole di arresto dell’attività al verificarsi di specifici eventi.

Per la zona NPFC, le possibilità di pesca dello sgombro occhione sono indicate come "da fissare" per il periodo 1° giugno 2026-31 maggio 2027; sono però confermati alcuni vincoli operativi, tra cui l’autorizzazione a un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro e il divieto per le unità dell’Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate.

Nel contesto IATTC, vengono modificati i periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo dell’Unione, con nuova formulazione del primo periodo di chiusura esteso all’intera zona della convenzione e mantenimento del secondo solo per una zona specifica. Le proroghe dei periodi di chiusura vengono limitate al primo gruppo di chiusure.

Soppressione dell’articolo 40 e coordinamento con il diritto vigente

Il regolamento sopprime l’articolo 40 del regolamento (UE) 2026/249 perché sovrapposto al regolamento (UE) 2021/56, che disciplina già misure per gli squali alalunga nella zona IATTC. In questo modo viene evitato un doppio binario normativo e si rafforza la certezza del diritto.

Decorrenza, retroattività ed efficacia

L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. La retroattività è espressamente giustificata dal fatto che i TAC modificati sono mantenuti o aumentati e, quindi, non risultano lesi la certezza del diritto e il legittimo affidamento.

Per alcune disposizioni è prevista un’applicazione differita: in particolare, talune misure collegate alle consultazioni con il Regno Unito decorrono dal 1° giugno 2026 o dal 1° settembre 2026; inoltre l’articolo 62 del regolamento 2026/249 è riscritto per allineare il periodo di applicazione di più disposizioni al passaggio verso il regolamento sulle possibilità di pesca per il 2027.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese della pesca, il regolamento impone una verifica immediata di:

  • quote e limiti aggiornati per ciascuna specie e area;
  • eventuali obblighi di comunicazione separata delle catture;
  • condizioni speciali di accesso a zone, periodi di chiusura e trasferimenti di contingenti;
  • compatibilità delle autorizzazioni e delle flotte con i limiti numerici e di capacità previsti negli allegati.

Particolare attenzione va riservata alle decorrenze differite del 1° giugno e del 1° settembre 2026, nonché all’effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, che può incidere sulla contabilizzazione delle catture, sulla pianificazione stagionale e sulla gestione documentale delle imprese ittiche.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) 2026/249

Il regolamento interviene sul regolamento di base che fissa le possibilità di pesca per il 2026-2028, aggiornando articoli e allegati alla luce di pareri scientifici, consultazioni con Stati terzi e decisioni delle ORGP. Le modifiche riguardano, tra l’altro, TAC, quote nazionali, condizioni speciali, periodi di chiusura e misure collegate.

Cicerelli, sgombro, aringhe e melù

Sono aggiornati i TAC e le condizioni speciali per i cicerelli nelle acque del Regno Unito e dell’Unione, per lo sgombro in diverse zone CIEM, per l’aringa in zona CIEM 3a e 4 e per il melù in Atlantico nord-orientale e in zona Copace 34.1.1, in linea con gli esiti delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito e la Norvegia.

Merluzzo bianco, granatieri, capelin e gamberetto boreale in acque groenlandesi e Svalbard

Sono rideterminati i contingenti per il merluzzo bianco nelle acque groenlandesi e nelle acque delle Svalbard, per i granatieri, per il capelin, per il gamberetto boreale, per l’ippoglosso nero e per gli scorfani nelle acque groenlandesi, con precisazioni su condizioni speciali, periodi di pesca e comunicazione separata delle catture accessorie.

Tonno rosso, tonno obeso, alalunga e pesce spada ICCAT

Sono aggiornati i limiti di sforzo, la capacità massima di immissione e di allevamento, i contingenti nazionali e le condizioni speciali per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché per tonno obeso, alalunga e pesce spada nella zona della convenzione ICCAT, in coerenza con il piano annuale ICCAT 2026 e con i trasferimenti di contingenti autorizzati.

SPRFMO e NPFC

Sono recepite le misure SPRFMO per austromerluzzi e sugarello cileno, e per lo sgombro occhione nella zona NPFC il regolamento indica il contingente come "da fissare" per il periodo 1° giugno 2026-31 maggio 2027, in attesa della sessione della Commissione.

IATTC: periodi di chiusura e soppressione dell’articolo 40

Sono modificati i periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo dell’Unione nella zona IATTC e si chiarisce che le proroghe si applicano solo a un primo gruppo di chiusure. Inoltre è soppresso l’articolo 40 del regolamento (UE) 2026/249, per evitare sovrapposizioni con il regolamento (UE) 2021/56 sulle misure per gli squali alalunga.

Entrata in vigore, applicazione retroattiva e decorrenze differite

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2026. Alcune misure specifiche decorrono dal 1° giugno 2026 o dal 1° settembre 2026; inoltre talune disposizioni del regolamento 2026/249 restano applicabili fino all’entrata in vigore del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2027.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione degli stock itticirelazioni esterne e accordi internazionaligestione delle risorse marine

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