Regolamento (UE) 2026/786
Regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro delle possibilità di pesca per il 2026-2028 già contenuto nel regolamento (UE) 2026/249. Le modifiche recepiscono esiti di consultazioni con Regno Unito e Norvegia, decisioni di ORGP e nuove informazioni scientifiche, incidendo su TAC, quote, chiusure stagionali, limiti di sforzo e capacità, nonché su alcune correzioni di natura tecnica e terminologica. In ragione dell’urgenza del settore, il regolamento entra in vigore immediatamente e si applica dal 1° gennaio 2026, con retroattività espressamente giustificata dal mantenimento o aumento dei TAC.
Modifica delle possibilità di pesca per il 2026-2028 già fissate dal regolamento (UE) 2026/249, con adeguamento di TAC, quote, periodi di chiusura e misure collegate per diversi stock ittici nell’Unione e in acque esterne.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci e agli operatori dell’Unione interessati dagli stock ittici e dalle zone di pesca disciplinati dal regolamento (UE) 2026/249, sia nelle acque dell’Unione sia, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e nelle zone di competenza di ORGP (ICCAT, SPRFMO, NPFC, IATTC) e di accordi con paesi terzi, in particolare Regno Unito e Norvegia. Incide sui TAC, sui contingenti nazionali, sugli accessi in specifiche zone e su misure funzionalmente collegate (chiusure, condizioni speciali, comunicazione catture, limiti di sforzo e capacità). Si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2026; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sono previste specifiche decorrenze differite per alcune misure relative a Regno Unito e tonno rosso (es. 1° giugno 2026, 1° settembre 2026) e per l’applicazione di talune disposizioni fino al regolamento sulle possibilità di pesca 2027.
Regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2026-2028
Il regolamento interviene sul regime europeo delle possibilità di pesca già fissato dal regolamento (UE) 2026/249, aggiornandolo per tenere conto dei pareri scientifici, degli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia e delle decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. L’obiettivo dichiarato è evitare disallineamenti fra Unione e paesi terzi, garantire condizioni di parità per gli operatori e assicurare continuità alle attività di pesca.
Ambito e logica della modifica
L’atto non istituisce un sistema autonomo, ma modifica in modo puntuale un regolamento quadro già vigente sulle possibilità di pesca per il triennio 2026-2028. Le correzioni riguardano TAC, quote nazionali, accessi alle zone, periodi di chiusura, limiti di sforzo e capacità, nonché alcune precisazioni terminologiche e tecniche negli allegati.
Consultazioni con Regno Unito e Norvegia
Una parte rilevante delle modifiche deriva dalle consultazioni bilaterali svolte nel 2025 e nel 2026 con Regno Unito e Norvegia. Per gli stock gestiti congiuntamente con il Regno Unito, il regolamento recepisce l’intesa su cicerelli e misure connesse, sui meccanismi di correzione per merluzzo bianco, eglefino, merlano, sogliola e passera di mare, nonché l’esigenza di rinviare al 1° settembre 2026 l’applicazione di alcune misure fino all’espletamento delle procedure interne britanniche.
Per aringa e melù nell’Atlantico nord-orientale, il testo riflette gli esiti delle consultazioni con la Norvegia e aggiorna i livelli di accesso e i contingenti conseguenti. In relazione allo sgombro, in attesa di un accordo complessivo con i paesi costieri, vengono confermati o ricalibrati i contingenti dell’Unione per l’intero 2026, secondo l’approccio già seguito dal 2021.
Aggiornamenti su TAC, quote e condizioni speciali
Il regolamento sostituisce diverse tabelle degli allegati del regolamento 2026/249. Tra gli interventi più significativi figurano:
- l’aggiornamento del TAC per i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle aree CIEM interessate;
- la rimodulazione dei contingenti per sgombro in varie zone, con condizioni speciali e limiti di accesso territoriali;
- la fissazione di nuove ripartizioni per aringa e melù;
- la revisione del contingente per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e delle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e divisione 2b, con assegnazione agli Stati membri secondo la decisione 87/277/CEE e con gli adeguamenti dovuti alla Brexit;
- l’aggiornamento di capelin, gamberetto boreale, ippoglosso nero, scorfani e catture accessorie nelle acque groenlandesi.
In più punti vengono mantenute o rafforzate clausole di comunicazione separata delle catture, limiti settoriali e territoriali, divieti di pesca mirata per determinate specie accessorie e condizioni speciali per il trasferimento di quote tra zone o tra Stati membri.
Tonno rosso, tonno obeso, alalunga e pesce spada nell’ambito ICCAT
Una sezione centrale del regolamento riguarda le misure ICCAT. Il testo aggiorna:
- i limiti di sforzo di pesca e la capacità massima di immissione e di allevamento per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in linea con il piano annuale ICCAT approvato il 5 marzo 2026;
- i contingenti nazionali per tonno rosso a est di 45° O, tenendo conto delle richieste di trasferimento dal 2025 al 2026;
- i contingenti per tonno obeso, alalunga e pesce spada, con i relativi importi per Stato membro e le condizioni di comunicazione separata delle catture.
Sono inoltre conservate o aggiornate le condizioni speciali che limitano talune catture per categorie di pescherecci e per specifiche taglie di tonno rosso, con ripartizioni precise tra Stati membri e regole sui trasferimenti e sulle catture accessorie.
Misure SPRFMO, NPFC e IATTC
Nel Pacifico meridionale, il regolamento recepisce le decisioni SPRFMO sui limiti di cattura del sugarello cileno e conferma la disciplina sperimentale per gli austromerluzzi nei blocchi di ricerca A e B, con limiti quantitativi, area di pesca, profondità, durata della bordata e regole di arresto dell’attività al verificarsi di specifici eventi.
Per la zona NPFC, le possibilità di pesca dello sgombro occhione sono indicate come "da fissare" per il periodo 1° giugno 2026-31 maggio 2027; sono però confermati alcuni vincoli operativi, tra cui l’autorizzazione a un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro e il divieto per le unità dell’Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate.
Nel contesto IATTC, vengono modificati i periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo dell’Unione, con nuova formulazione del primo periodo di chiusura esteso all’intera zona della convenzione e mantenimento del secondo solo per una zona specifica. Le proroghe dei periodi di chiusura vengono limitate al primo gruppo di chiusure.
Soppressione dell’articolo 40 e coordinamento con il diritto vigente
Il regolamento sopprime l’articolo 40 del regolamento (UE) 2026/249 perché sovrapposto al regolamento (UE) 2021/56, che disciplina già misure per gli squali alalunga nella zona IATTC. In questo modo viene evitato un doppio binario normativo e si rafforza la certezza del diritto.
Decorrenza, retroattività ed efficacia
L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. La retroattività è espressamente giustificata dal fatto che i TAC modificati sono mantenuti o aumentati e, quindi, non risultano lesi la certezza del diritto e il legittimo affidamento.
Per alcune disposizioni è prevista un’applicazione differita: in particolare, talune misure collegate alle consultazioni con il Regno Unito decorrono dal 1° giugno 2026 o dal 1° settembre 2026; inoltre l’articolo 62 del regolamento 2026/249 è riscritto per allineare il periodo di applicazione di più disposizioni al passaggio verso il regolamento sulle possibilità di pesca per il 2027.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese della pesca, il regolamento impone una verifica immediata di:
- quote e limiti aggiornati per ciascuna specie e area;
- eventuali obblighi di comunicazione separata delle catture;
- condizioni speciali di accesso a zone, periodi di chiusura e trasferimenti di contingenti;
- compatibilità delle autorizzazioni e delle flotte con i limiti numerici e di capacità previsti negli allegati.
Particolare attenzione va riservata alle decorrenze differite del 1° giugno e del 1° settembre 2026, nonché all’effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, che può incidere sulla contabilizzazione delle catture, sulla pianificazione stagionale e sulla gestione documentale delle imprese ittiche.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2026/249
Il regolamento interviene sul regolamento di base che fissa le possibilità di pesca per il 2026-2028, aggiornando articoli e allegati alla luce di pareri scientifici, consultazioni con Stati terzi e decisioni delle ORGP. Le modifiche riguardano, tra l’altro, TAC, quote nazionali, condizioni speciali, periodi di chiusura e misure collegate.
Cicerelli, sgombro, aringhe e melù
Sono aggiornati i TAC e le condizioni speciali per i cicerelli nelle acque del Regno Unito e dell’Unione, per lo sgombro in diverse zone CIEM, per l’aringa in zona CIEM 3a e 4 e per il melù in Atlantico nord-orientale e in zona Copace 34.1.1, in linea con gli esiti delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito e la Norvegia.
Merluzzo bianco, granatieri, capelin e gamberetto boreale in acque groenlandesi e Svalbard
Sono rideterminati i contingenti per il merluzzo bianco nelle acque groenlandesi e nelle acque delle Svalbard, per i granatieri, per il capelin, per il gamberetto boreale, per l’ippoglosso nero e per gli scorfani nelle acque groenlandesi, con precisazioni su condizioni speciali, periodi di pesca e comunicazione separata delle catture accessorie.
Tonno rosso, tonno obeso, alalunga e pesce spada ICCAT
Sono aggiornati i limiti di sforzo, la capacità massima di immissione e di allevamento, i contingenti nazionali e le condizioni speciali per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché per tonno obeso, alalunga e pesce spada nella zona della convenzione ICCAT, in coerenza con il piano annuale ICCAT 2026 e con i trasferimenti di contingenti autorizzati.
SPRFMO e NPFC
Sono recepite le misure SPRFMO per austromerluzzi e sugarello cileno, e per lo sgombro occhione nella zona NPFC il regolamento indica il contingente come "da fissare" per il periodo 1° giugno 2026-31 maggio 2027, in attesa della sessione della Commissione.
IATTC: periodi di chiusura e soppressione dell’articolo 40
Sono modificati i periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo dell’Unione nella zona IATTC e si chiarisce che le proroghe si applicano solo a un primo gruppo di chiusure. Inoltre è soppresso l’articolo 40 del regolamento (UE) 2026/249, per evitare sovrapposizioni con il regolamento (UE) 2021/56 sulle misure per gli squali alalunga.
Entrata in vigore, applicazione retroattiva e decorrenze differite
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2026. Alcune misure specifiche decorrono dal 1° giugno 2026 o dal 1° settembre 2026; inoltre talune disposizioni del regolamento 2026/249 restano applicabili fino all’entrata in vigore del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2027.
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