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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/742

Regolamento (UE) 2026/742 della Commissione, del 30 marzo 2026, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenazaquin e nicotina in o su determinati prodotti

Normativa europea32026R0742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui (LMR) del regolamento (CE) n. 396/2005 per ciflufenamid, fenazaquin e nicotina. Introduce nuovi valori per alcuni prodotti ortofrutticoli e conferma o proroga il livello provvisorio della nicotina nel tè, estendendone la validità fino al 22 febbraio 2030. Modifica inoltre le note a piè di pagina e alcune indicazioni tecniche degli allegati II e III per riflettere i pareri dell’EFSA e le informazioni di monitoraggio disponibili.

Modifica dei limiti massimi di residui di ciflufenamid, fenazaquin e nicotina in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, tramite aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché ai controlli ufficiali e alla commercializzazione nell’Unione europea. Incide sui residui dei tre principi attivi indicati in specifici prodotti agricoli e alimentari; per la nicotina riguarda in particolare il tè, alcune spezie e le erbe/infusi, oltre ai funghi selvatici essiccati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina l’autorizzazione dei pesticidi in sé, ma esclusivamente i livelli massimi di residui nei prodotti.

Modifica dei limiti massimi di residui di ciflufenamid, fenazaquin e nicotina in o su determinati prodotti

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione recepisce le valutazioni scientifiche dell’EFSA e aggiorna gli allegati II e III per adeguare i valori di LMR a nuove domande di modifica e ai dati di monitoraggio disponibili.

Contesto e finalità

Per ciflufenamid e fenazaquin, i considerando ricordano che erano già fissati LMR negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono state presentate domande di modifica per specifici prodotti agricoli. Le domande sono state esaminate dagli Stati membri e poi dall’EFSA, che ha ritenuto i dati adeguati per elaborare o confermare i livelli proposti. Per la nicotina, la Commissione tiene conto del fatto che il precedente LMR provvisorio nel tè era soggetto a riesame e che i dati di monitoraggio mostrano che un livello più basso non è ampiamente raggiungibile; l’EFSA ha inoltre concluso che 0,5 mg/kg nel tè è sicuro per i consumatori.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide sui prodotti alimentari e mangimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui residui di ciflufenamid, fenazaquin e nicotina in specifiche matrici vegetali e, per taluni casi, animali. Ha rilievo per produttori, importatori, operatori della trasformazione, distributori e autorità di controllo che verificano la conformità ai LMR. Il testo non modifica le autorizzazioni dei principi attivi, ma solo i livelli massimi ammissibili di residui nei prodotti commercializzati nell’Unione.

Modifiche relative al ciflufenamid

L’allegato II viene aggiornato per il ciflufenamid con riferimento, tra gli altri, al prezzemolo, alle more di rovo, ai lamponi (rossi e gialli) e ad altra piccola frutta e bacche. La Commissione fissa gli LMR ai livelli raccomandati dall’EFSA, avendo verificato che i dati disponibili erano sufficienti per supportare le proposte. Il regolamento specifica anche la definizione del residuo per alcune combinazioni di prodotto e principio attivo, richiamando la somma degli isomeri e, in taluni casi, del metabolita 149-F1.

Modifiche relative al fenazaquin

Per il fenazaquin, l’allegato II è modificato con nuovi LMR per peperoni, pomodori e melanzane. I valori vengono aggiornati sulla base dei pareri EFSA relativi alle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento elimina, per ragioni di chiarezza, la nota a piè di pagina che segnalava la mancanza di informazioni sulle sperimentazioni sui residui per i pomodori.

Nicotina: conferma del valore provvisorio nel tè

La parte più rilevante sul piano pratico riguarda la nicotina. Il regolamento modifica l’allegato III, parte A, mantenendo l’LMR provvisorio del tè a 0,5 mg/kg, anziché consentire la riduzione automatica a 0,4 mg/kg prevista dal regime precedente. La Commissione proroga la validità di tale limite fino al 22 febbraio 2030, motivando la scelta con i dati di monitoraggio del settore alimentare e con la conclusione dell’EFSA secondo cui il livello di 0,5 mg/kg è sicuro per i consumatori.

Nicotina: altri prodotti e note esplicative

L’allegato sostituisce integralmente la colonna relativa alla nicotina, indicando LMR per numerosi gruppi di prodotti, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, ortaggi, cereali, tè, infusioni di erbe, spezie, prodotti di origine animale e funghi selvatici. Per alcune matrici sono richiamate specifiche note secondo cui le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente naturalmente nella coltura o a chiarirne il meccanismo di formazione. In particolare, per i funghi selvatici essiccati sono previsti 2,3 mg/kg per i boleti e 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti, in considerazione dei dati di monitoraggio più recenti.

Aspetti procedurali, efficacia ed applicazione

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, dopo il parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, ciò comporta l’immediato adeguamento dei controlli di conformità, delle specifiche di approvvigionamento e delle valutazioni sui residui nei prodotti interessati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR per ciflufenamid

L’allegato II è modificato per fissare o adeguare gli LMR del ciflufenamid su diversi prodotti, tra cui prezzemolo, more di rovo, lamponi (rossi e gialli) e altra piccola frutta e bacche, sulla base delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e dei pareri EFSA. Viene anche soppressa la nota a piè di pagina relativa alla mancanza di informazioni sulle sperimentazioni sui residui nel caso del fenazaquin sui pomodori.

Aggiornamento degli LMR per fenazaquin

L’allegato II è sostituito per i valori di fenazaquin in particolare su peperoni, pomodori e melanzane, con livelli fissati ai valori raccomandati dall’EFSA. Il regolamento recepisce inoltre la soppressione della nota tecnica relativa ai pomodori, in quanto non più necessaria ai fini di chiarezza.

Proroga dell’LMR provvisorio per la nicotina nel tè

L’allegato III, parte A, è modificato per mantenere l’LMR provvisorio della nicotina nel tè a 0,5 mg/kg, anziché ridurlo automaticamente a 0,4 mg/kg dopo il riesame previsto dal regolamento (UE) 2025/115. La validità dell’LMR provvisorio è prorogata fino al 22 febbraio 2030, tenuto conto dei dati di monitoraggio e della valutazione EFSA sulla sicurezza per i consumatori.

Valori specifici e note tecniche per la nicotina

Per la nicotina sono confermati o introdotti diversi LMR nei prodotti vegetali e di origine animale indicati nell’allegato, con particolari valori per tè, infusioni di erbe, spezie, funghi selvatici essiccati e alcuni prodotti ortofrutticoli. Il regolamento richiama che, per alcune matrici, le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare la presenza naturale della nicotina o a chiarirne il meccanismo di formazione; per i funghi selvatici essiccati sono fissati 2,3 mg/kg per i boleti e 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti.

Base procedurale e applicazione

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 e sulla base del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacontrolli ufficialicommercio alimentare

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