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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21430/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)

La controversia

Un ingegnere aveva ottenuto dal pubblico ministero, nel procedimento penale in cui aveva svolto l'incarico di consulente tecnico, un decreto di liquidazione del compenso. Avverso tale decreto aveva proposto opposizione, che il Tribunale di Palermo aveva solo parzialmente accolto. Contro l'ordinanza del Tribunale il consulente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; dalla decisione emerge però che la Corte ha esaminato preliminarmente e d'ufficio un vizio radicale del procedimento: nell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nel processo penale sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario e al Ministero della Giustizia, anche le parti processuali, compreso il pubblico ministero. Poiché nel caso mancava la partecipazione di una delle parti necessarie e, in particolare, non risultava integrato il contraddittorio nei confronti dell'Ufficio del P.M. presso il Tribunale di Palermo e degli eventuali indagati/imputati, la Corte ha rilevato la nullità del procedimento e della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero in sede penale. Ha quindi cassato il provvedimento e rinviato la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, affinché provveda prima all'integrazione del contraddittorio e poi anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di liquidazione del compenso nel processo penale è titolo provvisoriamente esecutivo solo in presenza del segreto investigativo; alla cessazione del segreto deve essere comunicato anche alle parti, compreso il pubblico ministero, ai fini dell'opposizione.

  • art. 73 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale base normativa del decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nel procedimento penale.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'opposizione al decreto di liquidazione richiede che il ricorso sia notificato ai soggetti necessari; l'omissione determina nullità del procedimento per difetto di contraddittorio.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    È richiamato per il decreto di comparizione nel procedimento di opposizione e, insieme all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, impone la corretta instaurazione del contraddittorio.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    È la norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio per sanare la nullità derivante dal difetto di contraddittorio, rimettendo la causa al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico nominato nel procedimento penale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti che assumono la qualità di parti necessarie, non solo del beneficiario e del Ministero della Giustizia ma anche del pubblico ministero e delle altre parti processuali interessate.
  • L'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione ad una parte necessaria comporta nullità dell'intero procedimento e della decisione resa sull'opposizione, nullità rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
  • Quando il procedimento di opposizione è affetto da difetto di integrità del contraddittorio, la Corte di cassazione deve cassare il provvedimento e rinviare al giudice di merito affinché provveda preliminarmente all'integrazione del contraddittorio.
  • Il decreto di liquidazione nel processo penale, se emesso in fase coperta da segreto, è solo provvisoriamente esecutivo e l'opposizione diventa proponibile solo dopo la cessazione del segreto e la comunicazione del decreto ai soggetti legittimati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

Testo integrale

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