Cassazione Civile, Ordinanza n. 04914/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta contro dieci cartelle di pagamento notificate nel settembre 2007 per la riscossione coattiva di crediti ascritti al Ministero della giustizia, relativi a spese di giustizia, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e accessori. L'opposizione è stata respinta nei due gradi di merito. In Cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: ha dedotto la nullità delle notificazioni delle cartelle; ha contestato l'uso degli estratti di ruolo come integrazione della motivazione della cartella e la ritenuta sufficienza dei dati contenuti nelle cartelle; ha lamentato l'erroneo rigetto delle doglianze sulla non individuabilità del titolo e sulla mancanza di un titolo sottostante; ha censurato l'inammissibilità del motivo relativo alla mancata autorizzazione a proporre querela di falso in primo grado; ha sostenuto la necessità della preventiva notificazione del titolo esecutivo prima dell'iscrizione a ruolo; ha denunciato l'omessa pronuncia sull'ultima cartella; ha infine contestato la liquidazione delle spese di lite per non avere valorizzato il rigetto delle eccezioni di inammissibilità formulate dall'Erario.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché il ricorrente non ha assolto l'onere di deposito, ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., degli atti e documenti sui quali il ricorso si fondava. La Corte ha rilevato che, nonostante nel ricorso si facesse riferimento a atti di primo grado, all'atto di appello, alle cartelle di pagamento e agli estratti conformi prodotti dall'Amministrazione, tali documenti non risultavano allegati al fascicolo di legittimità e non era stato neppure indicato che essi fossero presenti nel fascicolo d'ufficio del giudice d'appello richiesto in trasmissione. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
gli atti processuali ed in particolare i documenti sui quali il ricorso si fonda
il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, gli atti e i documenti posti a base del ricorso; l'onere può essere assolto anche mediante produzione del fascicolo di parte se contenente tali atti, ma nel caso concreto tale onere non è stato adempiuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale
l'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente ha l'onere di depositare gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso; la loro mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'onere di produzione ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. può essere soddisfatto anche mediante il deposito del fascicolo di parte che contenga gli atti rilevanti; se il fascicolo non è prodotto e non si indica la presenza degli atti nel fascicolo d'ufficio richiesto, il ricorso non è scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
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