Cassazione Penale, Sentenza n. 33438/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano del 24/10/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/98 (permanenza sul territorio nazionale non ottemperando a ordine di espulsione notificato il 16/03/2017). Il ricorrente deduce nullità assoluta per violazione di norme processuali (con riferimento all'art. 420-bis c.p.p.), sostenendo che la notifica degli atti nello studio del difensore d'ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio prima della sua formale iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., non prova la sua conoscenza del procedimento e che il GdP avrebbe dovuto disporre il rinvio e ordinare la notifica a mani dell'imputato invece di dichiararlo assente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto che mancasse l'interesse concreto e attuale all'impugnazione, posto che la sentenza impugnata era stata pronunciata prima dell'istruttoria dibattimentale e dunque non produceva l'efficacia di giudicato riservata dall'art. 651-bis c.p.p. alle pronunce emesse "in seguito a dibattimento"; tale mancanza di efficacia e la circostanza che il ricorrente non avesse indicato specificamente il proprio interesse all'impugnazione hanno portato al rigetto. La censura relativa alla nullità per notifiche allo studio del difensore non è stata ritenuta idonea a superare il difetto di interesse.
Norme richiamate
d.lgs. 274/2000, art. 34
Norma che disciplina il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; applicata dal Giudice di pace per dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato.
d.lgs. 286/1998, art. 14, comma 5-ter
Prevede il reato relativo alla permanenza nel territorio dello Stato in violazione di provvedimenti di espulsione; è il fatto contestato al ricorrente.
cod. proc. pen., art. 420-bis
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente per dedurre nullità processuali a pena di nullità; la Corte non ha ritenuto la dedotta violazione sufficiente a superare il difetto di interesse dell'impugnazione.
cod. proc. pen., art. 651-bis
Stabilisce l'efficacia di giudicato, ai fini civili e amministrativi, delle sentenze penali pronunciate "in seguito a dibattimento"; la Corte interpreta la norma nel senso che la sentenza resa prima dell'istruttoria dibattimentale non produce l'effetto di giudicato riservato dall'art. 651-bis, condizionando così l'interesse all'impugnazione.
cod. proc. pen., art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità prima dell'istruttoria dibattimentale difficilmente produce effetti di giudicato in sede civile o amministrativa: l'art. 651-bis richiede che la pronuncia sia resa "in seguito a dibattimento" perché possa operare vincoli nelle controversie civili/amm.
- Per proporre ricorso per cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione; la mera insoddisfazione per una pronuncia di non luogo a procedere adottata prima del dibattimento non è di per sé idonea a fondare l'interesse.
- Le censure basate su presunte nullità di notifica (es. notifiche allo studio del difensore) richiedono prova del vizio e del conseguente pregiudizio; in mancanza di tale prova ed in presenza di difetto di interesse all'impugnazione, il ricorso può essere respinto.
- Chi impugna deve specificare gli effetti concreti che la sentenza impugnata produce o potrebbe produrre (es. conseguenze patrimoniali o di altro tipo) per dimostrare l'attualità e concretezza dell'interesse: senza questa specificazione l'impugnazione è vulnerabile per carenza di interesse.
- Il rigetto del ricorso comporta frequentemente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni infondate.
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