Cassazione Penale, Sentenza n. 10423/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna (delitti di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.) denunciando: (1) violazione dell'art. 54 c.p. per mancato riconoscimento dello stato di necessità abitativa, con travisamento della prova riguardo allo stato dei luoghi (presenza di un mero giaciglio, condizioni di senza fissa dimora, imminente demolizione, assenza di allacci), e motivazione contraddittoria e carente; (2) vizio della motivazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la "pervicacia" della condotta senza una valutazione tecnica e completa dei presupposti richiesti dalla norma.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto solo parzialmente fondato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la maggior parte dei motivi (principalmente il primo, che costituiva una censura di merito non consentita in Cassazione), confermando la responsabilità per i reati contestati. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., ritenendo la motivazione della Corte d'appello atecnica e insufficiente (limitata al solo richiamo della "pervicacia"), e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale disposizione, rinviando per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia affinché valuti nuovamente, con adeguata motivazione, l'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 54 c.p. (scriminante dello stato di necessità)
La Corte ha ritenuto che la censura relativa allo stato di necessità consistesse in una richiesta di riconsiderazione di fatto non consentita in Cassazione; la motivazione della Corte d'appello è stata considerata congrua e non viziata da travisamento della prova.
art. 633 c.p.
Norma incriminatrice relativa all'occupazione: è la fattispecie penale ascritta alla ricorrente e la condanna relativa è stata confermata dalla Corte di Cassazione, salvo il profilo relativo alla possibile esclusione della punibilità per tenuità.
art. 639-bis c.p.
Ulteriore norma penale contestata alla ricorrente; la condanna su questo capo è stata confermata nel resto della sentenza.
art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Tushaj) nel senso che l'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello insufficiente perché non ha svolto tale valutazione tecnica e articolata, limitandosi a richiamare la "pervicacia" della condotta.
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Richiamato indirettamente come parametro interpretativo (ai sensi dell'art. 131-bis e della giurisprudenza Tushaj) per valutare modalità della condotta e grado di colpevolezza nella decisione sulla tenuità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto in termini di limiti alla motivazione nella esposizione dei motivi di ricorso (la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione).
Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza richiamata per chiarire che l'art. 131-bis è una causa di non punibilità che richiede una valutazione complessa e congiunta delle circostanze del fatto e della colpevolezza; finalità di estrema ratio per escludere punibilità per fatti marginali.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiamata per il principio che difetti motivazionali radicali sulla applicazione di norme che possono escludere la punibilità giustificano l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito o per ribaltare la valutazione probatoria del giudice di merito: le censure che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Quando si invoca lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p., è essenziale che la difesa contrapponga e costruisca elementi fattuali precisi e confronti puntuali con la motivazione del giudice di merito; una generica affermazione di travisamento della prova viene ritenuta censura di merito.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice di merito deve svolgere una valutazione tecnica, articolata e congiunta di tutte le circostanze concrete (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); non è sufficiente un richiamo generico alla "pervicacia" o ad affermazioni sintetiche.
- Se la motivazione della Corte di appello su profili che possono escludere la punibilità è carente o non affronta in modo esaustivo i temi devoluti, la Cassazione annulla limitatamente a quel profilo e rinvia per un nuovo esame motivato, senza rimettere automaticamente in libertà l'imputato.
- Per la difesa: quando si chiede l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità o dello stato di necessità, presentare in grado d'appello una ricostruzione fattuale dettagliata e prove/documentazioni che permettano al giudice di svolgere la valutazione complessa richiesta; in Cassazione la contestazione deve invece essere di diritto e non una mera richiesta di re-ponderazione dei fatti.
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