Sentenza n. 1632/2026 - Napoli, Sezione 4
PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO – INADEMPIMENTO, serbato dalle Amministrazioni intimate, in ordine all’istanza di cancellazione dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 473/1977 del 15/03/1996, rep. n. 12824 del Comune di Napoli, inerente le opere abusive realizzate, in Napoli, alla Via Teofilo Santi Filantropo civ. 163 piano 2°, riportate al N.C.E.U. Comune di Napoli – sez PON – fg 13 Part. 112 sub 16; NONCHÈ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, ex art. 117 co. 3 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di cancellazione dell'acquisizione al patrimonio comunale riferita all'immobile della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Napoli, aveva appreso da una visura catastale che l'unità immobiliare risultava collegata a un decreto del 15 marzo 1996, rep. n. 12824, concernente l'acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, adottato nell'ambito di una diversa procedura riferita ad altra persona. Sosteneva che l'atto non fosse mai stato emesso nei suoi confronti e che fosse stato erroneamente trascritto o associato al proprio immobile, con conseguente lesione del diritto di proprietà e violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Il 21 maggio 2024 aveva presentato al Comune di Napoli un'istanza di annullamento o cancellazione dell'acquisizione, rimasta senza un'adeguata definizione. Deduceva quindi la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro trenta giorni, la cancellazione dell'annotazione e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio il Comune riferiva di non avere rinvenuto nei propri atti né il titolo di acquisizione né l'inserimento del bene nel patrimonio comunale; il TAR disponeva quindi un'istruttoria presso l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima accertava che il decreto non riguardava l'unità immobiliare della ricorrente, erroneamente censita con i dati catastali dell'immobile interessato dalla voltura, e procedeva d'ufficio alla rettifica degli identificativi catastali e alla retrocessione dell'intestazione alla situazione precedente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che l'inerzia fosse cessata perché il Comune aveva fornito, nel corso del giudizio, un riscontro all'istanza e, soprattutto, perché l'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'istruttoria disposta dal giudice e richiesta da entrambe le parti, aveva adottato un atto di autotutela catastale con cui aveva rettificato gli identificativi dell'unità immobiliare, accertato che essa non era interessata dal decreto di trasferimento a favore del Comune e disposto la retrocessione dell'intestazione agli aventi diritto risultanti dalla situazione del 27 dicembre 1992. Tale intervento aveva soddisfatto l'interesse sostanziale posto a fondamento dell'azione avverso il silenzio. La domanda risarcitoria è stata respinta perché i danni non erano stati provati né nell'an né nel quantum e, comunque, non risultava dimostrato un nesso causale con specifiche condotte del Comune. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il riscontro comunale era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio; la liquidazione è stata contenuta in euro 1.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, considerata la pronta attivazione degli uffici dopo il deposito della documentazione.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La ricorrente ha invocato l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento sull'istanza presentata; la questione è stata superata dall'intervento di atti e riscontri amministrativi nel corso del giudizio.
art. 31, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
L'adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso o di un'attività amministrativa idonea a soddisfare l'interesse sostanziale dell'istante fa venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e ne ha dato avviso alle parti in camera di consiglio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sostenendo che l'effetto traslativo non potesse riferirsi a un soggetto diverso dal destinatario dell'atto.
art. 117, comma 3, c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta in relazione all'azione avverso il silenzio; la richiesta non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 63 c.p.a.
È stato utilizzato dal TAR quale base per disporre l'acquisizione istruttoria presso l'Agenzia delle Entrate della documentazione relativa alla voltura e al titolo di trasferimento.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state attribuite ai difensori della ricorrente che ne avevano fatto richiesta, quali antistatari.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento o fornisce un riscontro espresso idoneo a interrompere l'inerzia, anche se tale attività non coincide formalmente con l'accoglimento dell'istanza.
- L'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio viene meno anche quando l'attività satisfattiva sia compiuta da un'amministrazione diversa da quella destinataria dell'istanza, purché l'intervento amministrativo risolva in concreto la situazione sostanziale dedotta in giudizio e soddisfi l'interesse perseguito dal ricorrente.
- La domanda risarcitoria proposta insieme all'azione avverso il silenzio deve essere respinta se il ricorrente non dimostra l'esistenza del danno, la sua concreta quantificazione e il nesso causale con una specifica condotta dell'amministrazione.
- Quando l'amministrazione riscontra l'istanza soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, il giudice può porre le spese a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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