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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21155/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo un unico motivo: violazione di legge in riferimento all'art. 133 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza contestava il diniego della diminuente di cui all'art. 62-bis c.p., ritenendo non correttamente valutati gli elementi rilevanti per la concessione del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha osservato che la Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivamente valutabili, precisando che l'esclusione della recidiva disposta dal primo giudice non poteva essere valorizzata come elemento positivo. La Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto che richiede elementi positivi favorevoli all'imputato e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi o dallo stato di incensuratezza. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro del sindacato sulla dosimetria della pena e sulla valutazione degli elementi rilevanti per il trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è sufficiente la sola assenza di elementi negativi o l'incensuratezza.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato come intervento legislativo che ha inciso sui presupposti di concessione delle attenuanti generiche, rendendo non sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Norma di conversione del d.l. 92/2008, richiamata nel medesimo contesto interpretativo.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; non è necessario un particolare confronto con tutti gli elementi negativi se la motivazione evidenzia l'insussistenza di fattori meritevoli di favore.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico in favore dell'imputato in assenza di elementi negativi: la loro concessione presuppone un apprezzamento discrezionale basato su circostanze concrete di segno positivo.
  • Dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p. del 2008, lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente per imporre il riconoscimento del beneficio.
  • La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto della Corte di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge apparente.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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