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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06411/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece rigettata, per tardività, la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Contestava, in sostanza, la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, sostenendo la carenza di prova in ordine ai fatti contestati. Inoltre lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 164 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero generiche e meramente riproduttive di doglianze già disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il diniego del beneficio perché il valore del bene e i precedenti dell'imputata escludono in radice la particolare tenuità del fatto, prima ancora di ogni prognosi di recidiva.

  • art. 164 c.p.

    La Corte ritiene non concedibile la sospensione condizionale della pena, richiamando i precedenti dell'imputata che la escludono ex se, a prescindere da ulteriori valutazioni prognostiche.

  • art. 624 c.p.

    Il reato di truffa è menzionato come uno dei fatti oggetto di contestazione nei motivi di ricorso e nella valutazione dei giudici di merito.

  • art. 494 c.p.

    Il reato di sostituzione di persona è menzionato come uno dei fatti oggetto di contestazione nei motivi di ricorso e nella valutazione dei giudici di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizio motivazionale deve contenere una critica puntuale e specifica delle argomentazioni poste a base della decisione, non essendo sufficiente una generica contestazione dell'esito probatorio.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche in considerazione del valore del bene e dei precedenti dell'imputato, elementi che possono rendere superflua ogni ulteriore prognosi sulla recidiva.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata quando i precedenti dell'imputato ne escludano la concedibilità, senza necessità di ulteriori approfondimenti se la decisione è già sorretta da tale dato ostativo.
  • La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile può essere rigettata se proposta tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazioneTruffaMinacce
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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