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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17985/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per omessa denuncia del trasferimento di più armi e per detenzione di più munizioni. Il ricorso, qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, articolava tre censure: con il primo motivo si contestava la condanna, sostenendo che nelle denunce originarie non fosse stato indicato il luogo di detenzione delle armi e che quindi non potesse ritenersi integrata l'omessa denuncia del trasferimento; con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte meramente fattuale e comunque infondato in diritto, osservando che, a fronte dell'omessa denuncia del trasferimento dell'arma, non rileva l'assenza di una specifica indicazione del luogo di detenzione nelle denunce originarie, dovendosi intendere come luogo di detenzione quello di residenza risultante dall'atto di denuncia, così da consentire all'ufficio di pubblica sicurezza di conoscere con certezza dove le armi sono detenute. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte di merito aveva motivato il diniego della particolare tenuità del fatto valorizzando gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 c.p. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché il giudice di merito, in tema di attenuanti generiche, formula un giudizio di fatto insindacabile se adeguatamente motivato; nella specie la motivazione dava conto dell'assenza di elementi positivi valorizzabili, coerentemente con il principio secondo cui la mera incensuratezza non è sufficiente. Quanto alla pena, la Corte ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio è discrezionale e, se la pena è al di sotto della media edittale, non richiede una motivazione specifica e dettagliata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per la valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza, delle attenuanti generiche e della determinazione della pena; la motivazione del giudice di merito deve richiamare anche sinteticamente tali criteri ed è sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi; la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma del 2008.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione ritenuta irrituale/inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una contestazione meramente fattuale della ricostruzione operata dai giudici di merito, se la censura non evidenzia un vero errore di diritto o un vizio logico della motivazione.
  • Nelle violazioni connesse alla denuncia o comunicazione del trasferimento di armi, è decisivo che l'autorità di pubblica sicurezza possa conoscere con certezza il luogo in cui le armi sono detenute; non basta l'assenza di una specifica indicazione formale se il luogo è comunque desumibile dall'atto di denuncia.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizza in modo non illogico la gravità oggettiva della condotta e il grado di colpevolezza secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito: la motivazione è sufficiente se indica gli elementi ritenuti preponderanti e può fondarsi anche sulla mera assenza di circostanze positive; la semplice incensuratezza non impone il riconoscimento della diminuente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se la pena irrogata è inferiore alla media edittale, non richiede una motivazione analitica distinta dal complessivo apparato argomentativo della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneParticolare tenuità del fattoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reatoNullità processuale

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