Ordinanza n. 2582/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sul seguente titolo esecutivo: decreto ingiuntivo n. 307/21 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Nola il 12/02/21, depositato in data 15/02/21, notificato il 18/03/21, definitivamente esecutivo per mancata opposizione, giusta decreto di esecutorietà del 17/03/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 307/2021, definitivamente esecutivo, recante condanna del Comune al pagamento di somme dovute per la gestione di un micronido
Esito
La controversia
La ricorrente, quale cessionaria di crediti originariamente vantati da una società cooperativa sociale nei confronti del Comune, ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 307/2021, divenuto definitivo per mancata opposizione. Il decreto ingiuntivo aveva ingiunto al Comune il pagamento di € 56.749,92, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, dalle scadenze delle fatture fino al soddisfo, nonché spese e compensi legali, in relazione a tre fatture emesse per la gestione di un micronido. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, che il Comune avrebbe adottato un piano di riequilibrio finanziario in data 20 gennaio 2025. Tale circostanza potrebbe incidere sull’ammissibilità del ricorso di ottemperanza, poiché l’art. 243-bis, comma 4, TUEL prevede la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all’approvazione o al diniego del piano. Per accertare l’effettiva esistenza, lo stato della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o l’eventuale sussistenza di una procedura di dissesto, il Collegio ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti dal Comune e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire elementi ufficiali e documentati su un’eventuale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Somma Vesuviana e della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli. Le amministrazioni dovranno fornire i chiarimenti entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Il Collegio ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 9 giugno 2026, riservando ogni decisione, inclusa quella sulla possibile inammissibilità del ricorso, all’esito dell’istruttoria.
Norme richiamate
art. 1, comma 889, legge n. 205/2017
al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis … del Decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267
La disposizione rende applicabile al procedimento considerato la disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3
La sospensione delle procedure esecutive può costituire una causa ostativa o di possibile inammissibilità del giudizio di ottemperanza, la cui effettiva applicabilità deve essere verificata mediante acquisizione documentale.
artt. 243-bis e 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000
Sono richiamati quali riferimenti normativi per verificare l’esistenza e lo stato della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
artt. 244 e ss. d.lgs. 267/2000
Sono richiamati quali riferimenti normativi per verificare l’eventuale sussistenza di una procedura di dissesto dell’ente.
d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo azionato in ottemperanza riconosceva, oltre al capitale, interessi moratori secondo tale disciplina.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di un ente locale, la possibile sottoposizione dell’ente a una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce una questione rilevante ai fini dell’ammissibilità o della procedibilità dell’azione e deve essere verificata in concreto.
- Ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, TUEL, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente locale sono sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano; tale sospensione può incidere sul giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione del credito.
- Quando la verifica della procedura di riequilibrio o dell’eventuale dissesto dell’ente è decisiva per definire il giudizio di ottemperanza, il giudice può disporre l’acquisizione di documentati chiarimenti dall’amministrazione debitrice e dalla Prefettura competente prima di assumere la decisione finale.
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