Sentenza n. 584/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 455/2024 pubblicata il 15.11.2024 nella causa RG 580/2024 dal Tribunale di Asti Sezione Lavoro. Carta del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 455/2024, relativa al pagamento di somme dovute per la Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 455/2024, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa ottemperanza. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche sotto il profilo rituale perché la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, ed era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare ai ricorrenti le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto sussistente prima della proposizione del ricorso di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione esecutiva esercitata.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Ha costituito la base per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e predisporre sin d'ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione debitrice, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme e la sua notificazione all'amministrazione, unitamente al decorso infruttuoso del termine legalmente previsto per l'adempimento, integrano i presupposti rituali per l'azione esecutiva, ove l'inottemperanza non sia contestata.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando svolge attività connessa ai propri compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito dall'amministrazione di appartenenza.
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