Cassazione Penale, Sentenza n. 24549/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 13/12/2023 di applicazione della custodia cautelare in carcere per più delitti di estorsione, rapina e lesioni aggravati dall'uso del metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) mancata considerazione dell'annotazione Polfer del 22/4/2022 che attestava l'assenza di condotte delittuose da marzo-settembre 2021 e dunque carenza del pericolo di reiterazione; 2) omessa motivazione circa la non idoneità della misura alternativa degli arresti domiciliari, da svolgersi in abitazione distante dal luogo dei fatti; 3) mancata prova della qualità di 'esponente di spicco del clan Caldarelli' e quindi illegittimità della qualificazione dei fatti come commessi con metodo mafioso. Sono state lamentate violazioni di legge e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: il pericolo di reiterazione è stato valutato prognosticamente alla luce della gravità e della brutalità delle condotte, della personalità dell'indagato e dei numerosi precedenti; il breve iato temporale tra i fatti e la misura (poco più di un anno) non esclude il requisito dell'attualità del pericolo. L'annotazione Polfer è stata ritenuta non decisiva perché costituisce aprezzamenti non sostitutivi dell'analisi giudiziale degli elementi concreti. La richiesta di misura meno afflittiva è risultata generica e non convincente rispetto alla motivazione del Tribunale. L'aggravante del metodo mafioso è stata confermata in ragione dell'esibizione di appartenenza al clan, del ruolo sovraordinato dell'indagato e della modalità intimidatoria tipica del metodo mafioso, precisando che non è necessaria la dimostrazione di una struttura associativa formale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416 bis.1 c.p.
aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso (oggi integrata dall'art. 416 bis.1)
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche in assenza di una associazione mafiosa formalmente costituita, quando la violenza o la minaccia assumono veste tipicamente mafiosa e vi sia esibizione di appartenenza al clan che amplifica l'intimidazione
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
requisito dell'attualità del pericolo per la custodia cautelare
Il requisito dell'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva; impone una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità del soggetto, precedenti e contesto socioambientale
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
motivi di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge
Le censure formulate sono state ritenute generiche o reiterative rispetto alle valutazioni del giudice di merito e pertanto inammissibili
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (convertito)
procedimento trattato con contraddittorio scritto
Ha valso solo a definire la modalità del contraddittorio (scritta) nel procedimento di trattazione del ricorso
art. 7, D.L. 152/1991 (oggi art. 416 bis.1 c.p.)
norma originaria sull'aggravante del metodo mafioso
Ribadita la ratio della norma: contrastare con maggiore rigore condotte che esercitano intimidazione e coartazione tipica delle organizzazioni mafiose, anche se poste in essere da soggetti non formalmente associati
art. 616 c.p.p.
sanzione pecuniaria disposta per il ricorrente
Utilizzato per irrogare la somma equitativamente determinata a carico del ricorrente da versare alla Cassa delle ammende per il carattere infondato del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
adempimenti della Cancelleria
Norma procedurale citata per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari va valutato in senso prognostico: non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione complessiva di fatti, modalità, personalità e precedenti
- Un iato temporale limitato (es. circa un anno) non elimina di per sé la necessità della custodia se le condotte sono particolarmente gravi e il soggetto ha un percorso criminale consolidato
- Le annotazioni o valutazioni investigative (es. note della Polfer) non sostituiscono la motivazione giudiziale fondata su elementi storici e concreti; giudice della cautela deve valorizzare autonomamente i fatti
- La misura meno afflittiva va concretamente motivata dal ricorrente; il mero richiamo a una misura alternativa senza prospettare elementi idonei a modificarne il giudizio di gravità e pericolosità è insufficiente
- L'aggravante del 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche in assenza di prova di una associazione mafiosa costituita, quando la minaccia o la violenza sono espresse in chiave intimidatoria tipica e/o l'agente rivendica appartenenza a un clan
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