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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 694/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione di sentenza penale irrevocabile per abusi edilizi (corpo di fabbrica di tre piani). Il ricorso per cassazione si fonda su tre censure: 1) violazione delle norme sul condono (art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 e richiamo alla L. 47/1985 art. 31) perché la ricorrente, pur non essendo proprietaria ma residente e futuro donatario, riteneva di poter chiedere la sanatoria e contestava che le istanze frazionate fossero un escamotage; 2) erronea esclusione dell'efficacia della circolare ministeriale n. 2699/2005 (ritenuta rilevante per la ricondizione volumetrica tramite demolizione e CILA) e contestazione che il porticato non costituisse volume urbanisticamente rilevante; 3) violazione dell'art. 8 C.E.D.U. (diritto al rispetto della vita privata e del domicilio) per la presenza nello stabile di soggetti vulnerabili, per cui andava sospeso o revocato l'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha confermato il consolidato principio secondo cui, ai fini del condono edilizio, una nuova costruzione va considerata unitariamente quando è riferibile a un unico soggetto legittimato: il frazionamento di istanze per singole unità al fine di eludere i limiti volumetrici (750 mc per unità, 3.000 mc per l'intero edificio) è artificioso e inammissibile; nel caso concreto l'immobile risultava di proprietà della madre e la volumetria complessiva superava i 3.000 mc, quindi la sanatoria non era concedibile. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la circolare ministeriale è un mero atto interpretativo non vincolante e che, in ogni caso, il Tribunale aveva correttamente ritenuto non sufficiente la sola CILA per opere che modificano l'aspetto esteriore e che il volume del piano terra, per le sue caratteristiche, permaneva. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di allegazioni probanti (non risultano, ad esempio, contatti con i servizi sociali o soluzioni abitative alternative) e ha ricordato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione non contrasta in astratto con l'art. 8 CEDU: va applicato il principio di proporzionalità ma l'onere di specificare fatti concreti è del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 30/09/2003 n. 269 conv. L. 24/11/2003 n. 326 (condono edilizio)

    Stabilisce i limiti volumetrici per la concedibilità della sanatoria (750 mc per unità, 3.000 mc per l'intero edificio). La Corte interpreta la norma nel senso che, se una costruzione è riconducibile unitariamente a un unico soggetto legittimato, le domande frazionate non possono eludere il limite complessivo di 3.000 mc.

  • art. 31 L. 6/08/1985 n. 47

    Richiamata dalla difesa in relazione alla possibilità di presentare domande per singole frazioni; la Corte, tuttavia, ribadisce che la legittimazione plurima è ammessa solo se sussistono pluralità di soggetti legittimati per effetto di reale suddivisione e non per artificioso frazionamento finalizzato ad eludere i limiti volumetrici.

  • Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2699/07-12-2005

    Attribuita dalla difesa rilievo interpretativo circa la riconduzione volumetrica tramite demolizione e perizia; la Corte precisa che la circolare è un atto amministrativo interno, mero ausilio interpretativo e non vincolante per l'amministrazione né per il giudice penale, e non può prevalere sull'evidenza normativa.

  • art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio)

    La Corte ricorda che l'esecuzione di un ordine di demolizione non viola in astratto l'art. 8: va operata una valutazione di proporzionalità (tenendo conto, tra l'altro, della consapevolezza dell'illegittimità, dei tempi per ottenere sanatoria o soluzioni abitative), ma l'onere di allegazione di fatti concreti spetta al ricorrente.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)

    Norma richiamata in relazione ai motivi dedotti; la Corte ha giudicato i motivi manifestamente infondati ai sensi degli addebiti di legittimità previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento per la condanna alle spese e, in assenza di mancata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, per la sanzione pecuniaria comminata alla ricorrente (Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Se una costruzione è riconducibile unitariamente a un unico autore/proprietario, il giudice considera l'edificio nel suo complesso ai fini della sanatoria: domande presentate frazionando l'immobile per aggirare i limiti volumetrici sono normalmente ritenute artificiose e non ammissibili.
  • Le circolari ministeriali e gli atti interpretativi dell'amministrazione sono strumenti non vincolanti: non possono prevalere su un chiaro dato normativo né imporre estensioni della sanatoria non previste dalla legge.
  • La presentazione di una CILA non è sufficiente quando gli interventi incidono sull'aspetto esteriore dell'edificio o comportano operazioni assimilabili a costruzioni che richiedono permesso di costruire; la valutazione del volume effettivo non è elusa dalla temporanea rimozione di tamponature se permangono caratteri tipologici del volume.
  • Eccezioni fondate sul diritto alla vita privata/domicilio (art. 8 CEDU) possono ostacolare l'esecuzione di demolizioni solo se corredate da allegazioni concrete e documentate (es. vulnerabilità accertata, assenza di soluzioni alternative, comportamenti istituzionali inadeguati): il principio di proporzionalità richiede prove specifiche e il giudice valuta consapevolezza dell'illegalità e tempo a disposizione per trovare soluzioni.
  • Chi contesta ordini demolitori deve attivarsi tempestivamente (es. servizi sociali, richiesta di soluzioni abitative pubbliche) e documentare gli sforzi: l'inerzia dopo l'irrevocabilità della sentenza può precludere argomentazioni di proporzionalità e tutela CEDU.
  • In sede di impugnazione in Cassazione l'onere di formulare censure precise e non generiche è stringente: ragioni generiche o affermazioni apodittiche senza prova non superano il vaglio di ammissibilità e merito.

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