Cassazione Civile, Ordinanza n. 38716/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria, applicando una metodologia analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, aveva rideterminato il reddito da lavoro autonomo recuperando IRPEF e IRAP sulla base di incongruenze reddituali e anche degli studi di settore, con calcolo della redditività delle ore lavorate. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato, ritenendo non fornita una prova contraria idonea a superare gli elementi presuntivi valorizzati dall'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 42 d.P.R. n. 600/1973 per difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo che l'Ufficio non avesse risposto alle osservazioni presentate nel contraddittorio endoprocedimentale e che, trattandosi di studi di settore, fosse necessaria una motivazione rafforzata; (2) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in relazione allo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, assumendo l'illegittimità dell'atto per difetto di valida sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di un funzionario legittimato, con conseguente invalidità sopravvenuta dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che fosse necessario un riscontro espresso, nell'avviso, alle osservazioni del contribuente, poiché l'accertamento non era fondato esclusivamente sugli studi di settore ma su metodologia analitico-induttiva e su ulteriori elementi presuntivi; in tale ipotesi non opera la pretesa motivazione rafforzata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introducente per la prima volta in Cassazione una questione non dedotta nei gradi di merito; la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità non supera le preclusioni processuali né incide sugli atti divenuti definitivi sul punto. Il contribuente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
metodologia analitico-induttiva
legittima la rideterminazione del reddito sulla base di elementi indiziari ulteriori rispetto agli studi di settore.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
non impone, per gli accertamenti analitico-induttivi non fondati esclusivamente sugli studi di settore, una motivazione rafforzata che replichi puntualmente alle osservazioni del contribuente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la questione della validità della sottoscrizione dell'avviso non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione se non trattata nei gradi di merito.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato come base concorrente dell'accertamento insieme all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre i vizi di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 136 Cost.
la declaratoria di illegittimità costituzionale opera per l'avvenire e si coordina con i limiti derivanti da giudicato e preclusioni.
art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato nel coordinamento tra efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale e stabilizzazione dei rapporti esauriti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su metodologia analitico-induttiva, la presenza di elementi presuntivi ulteriori rispetto agli studi di settore esclude che l'Ufficio debba fornire una motivazione rafforzata con confutazione espressa di tutte le osservazioni del contribuente.
- L'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale non si traduce, salvo specifica previsione di legge, in un dovere di inserirne la confutazione testuale nell'avviso di accertamento.
- La nullità dell'atto impositivo non può essere dedotta in Cassazione per la prima volta quando il relativo profilo non sia stato introdotto nei gradi di merito; le sopravvenute declaratorie di incostituzionalità non elidono le preclusioni processuali né riaprono questioni non tempestivamente contestate.
- L'efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti ormai esauriti e delle questioni coperte da giudicato o da preclusione processuale.
- In presenza di accertamento basato non solo su studi di settore ma anche su dati indiziari specifici, il contribuente deve fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione posta a base della ripresa fiscale.
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