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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Processo tributario -omessa allegazione della documentazione di supporto all'istanza di reclamo - inammissibilitàdel ricorso - non sussiste - art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 - richiamo all'art.22

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento (reddito sintetico per l'anno 2012) e censura della decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile la produzione documentale perché non allegata all'istanza di reclamo. Contestazione di violazione dell'art. 38, comma 6, DPR 600/73 (presupposti per l'accertamento sintetico) e richiesta di disconoscimento degli elementi di spesa considerati dall'Ufficio.

La decisione

La Commissione d'Appello ha ritenuto errato il principio adottato dai primi giudici circa l'inammissibilità per mancata allegazione dei documenti in sede di reclamo, richiamando la Cass. Ord. n.23523/2019 e l'art. 17-bis D.Lgs. 546/92 (con riferimento all'art. 22): non è prevista l'inammissibilità del ricorso per tale omissione se i documenti sono depositati in giudizio nei termini previsti. Tuttavia, sul merito l'appellante non ha fornito prova idonea a confutare l'accertamento sintetico: le scritture private non registrate non hanno data certa e le dichiarazioni di terzi hanno valore di valutazione libera ma non prova sufficiente. I calcoli dell'Ufficio sono stati considerati corretti (in particolare correzione del presunto duplicato relativo a un bonifico), pertanto l'appello è stato respinto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992

    comma 1 (condizione di procedibilità del reclamo), comma 4 (effetti del reclamo e deposito dei documenti in commissione entro 30 giorni dalla notificazione del ricorso)

    Il deposito dei documenti allegati al ricorso può avvenire successivamente in segreteria della commissione nei termini indicati dall'art. 17-bis comma 4 e rinvia alle modalità di costituzione in giudizio previste dall'art. 22; la mancata allegazione dei documenti al reclamo non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 22, D.Lgs. n. 546/1992

    Regola le modalità di costituzione in giudizio e il deposito del fascicolo e dei documenti; secondo la Corte e il Collegio il corretto deposito in segreteria permette l'assunzione dei documenti prodotti in giudizio anche se non allegati al reclamo.

  • art. 38, DPR n. 600/1973

    Fissa il presupposto per l'accertamento sintetico (il reddito accertabile deve eccedere di almeno un quinto quello dichiarato). La Commissione ha ritenuto che nel caso concreto il reddito sintetico accertato ecceda effettivamente di oltre un quinto il reddito dichiarato, quindi il presupposto per l'accertamento sussiste.

  • art. 6, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Citato nella doglianza dell'appellante in tema di motivazione e diritti del contribuente; la decisione ha però ritenuto la motivazione dell'Ufficio adeguata.

  • Cass. Ord. n. 23523/2019 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: nessuna disposizione richiede che i documenti depositati in giudizio siano stati necessariamente allegati all'istanza di reclamo per rendere ammissibile il ricorso; art. 17-bis rinvia all'art. 22 e consente il deposito successivo in segreteria.

Massime di principio

  • La mancata allegazione in sede di reclamo della documentazione a supporto non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso giudiziale se i documenti sono poi depositati in segreteria della Commissione nei termini previsti dall'art. 17-bis e dall'art. 22 D.Lgs. 546/1992.
  • Il giudice del merito deve comunque esaminare i documenti prodotti in sede giudiziale (effetto devolutivo dell'appello) e motivare sul contenuto probatorio degli stessi.
  • In materia di accertamento sintetico incombe sul contribuente l'onere di provare, con documentazione idonea e dati certi, che il maggior reddito indicato dall'Ufficio è in tutto o in parte costituito da redditi esenti o già tassati; in mancanza l'accertamento resiste.
  • Le scritture private non registrate non hanno di per sé valore probatorio se non dotate di data certa; le dichiarazioni di terzi sono ammissibili ma valutabili liberamente e, da sole, possono non essere sufficienti a ribaltare l'accertamento.
  • Bisogna evitare conteggi ridondanti: movimenti bancari o accrediti già considerati nel saldo iniziale non devono essere sommati nuovamente al risparmio senza giustificazione documentale, pena la duplicazione del valore ai fini dell'accertamento.
  • Se si intende opporsi a un accertamento sintetico è fondamentale predisporre e depositare in tempo utile documentazione bancaria, attestazioni probatorie con data certa e, se possibile, documenti ufficiali che consentano la prova contraria al calcolo dell'Ufficio.

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