Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Notifica a mezzo PEC - Conoscibilità - Sanatoria art. 156 c.p.c. - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva contestato la validità della notifica effettuata a mezzo PEC sostenendo la mancata conoscibilità dell'atto; la questione centrale era se il vizio formale della notifica dovesse comportare la nullità o se fosse sanato ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., dato che l'atto era comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il vizio della notificazione sia sanato ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. quando sia provata la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. In particolare l'eccezione di mancata conoscibilità è stata rigettata perché il destinatario non ha negato la ricezione, anzi ha tempestivamente impugnato l'atto e depositato la notifica negli atti, dimostrando la conoscenza. Pertanto la nullità non è stata pronunciata e l'atto è stato considerato valido nonostante eventuali irregolarità formali nella notifica via PEC.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità degli atti non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato; il vizio della notificazione è sanato quando sia provata la conoscibilità dell'atto.

  • art. 160 c.p.c.

    Complementa l'art.156 riguardo agli effetti della nullità e alla sanatoria quando l'atto ha raggiunto lo scopo informativo nei confronti del destinatario.

  • Cass. Sez. Un. 7665/2016

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio della sanatoria degli atti quando l'atto è pervenuto alla conoscenza del destinatario; richiamata a supporto dell'applicazione degli artt.156 e 160 c.p.c. alle notifiche via PEC.

  • Cass. Sez. Lav. 13857/2014

    Conferma della linea giurisprudenziale che non annulla l'atto se è dimostrabile la conoscibilità e manca specifico pregiudizio per la difesa.

  • Cass. Sez. Trib. 1184/2001

    Ulteriore richiamo dottrinale/giurisprudenziale sul principio che l'irregolarità formale della notifica non determina nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo informativo.

  • Cass. Sez. Trib. 1548/2002

    Conferma il criterio della conoscibilità e dell'assenza di pregiudizio come condizioni per ritenere sanata la notificazione.

Massime di principio

  • Per le notifiche via PEC vale il principio di sanatoria degli artt. 156 e 160 c.p.c.: la nullità non è pronunciabile se l'atto è comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario.
  • La prova della conoscibilità può risultare dalla condotta del destinatario (es. tempestiva impugnazione, deposito della notifica in atti, riscontri attestanti ricezione), e in tal caso l'eccezione di mancata conoscibilità va rigettata.
  • Non è sufficiente una generica doglianza di irregolarità formale: chi eccepisce la nullità deve dimostrare un concreto pregiudizio alla propria difesa o l'effettiva mancanza di conoscenza.
  • Il principio si applica anche alle notifiche informatiche (PEC): la tecnologia non esclude la possibilità di sanatoria quando l'obiettivo della comunicazione è raggiunto.
  • Nelle difese processuali è opportuno documentare tempestivamente la ricezione o, se si contesta la conoscibilità, indicare specifici elementi di pregiudizio derivanti dall'irregolarità della notifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.