Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Imponibilità IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi relative a buoni con diritto ad una prestazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione sull'imponibilità I.V.A. delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese all'utilizzatore finale in relazione a buoni con diritto a prestazioni ("cofanetti"). Il ricorrente sosteneva che, in presenza di beni/prodotti forniti da un soggetto emittente UE o in particolari configurazioni contrattuali, non si dovesse porre l'imposta in capo alle operazioni oggetto di accertamento. L'Amministrazione riteneva che le cessioni e le prestazioni correlate all'utilizzo dei buoni integrassero il presupposto impositivo ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 633/72, indipendentemente dall'origine dell'emittente UE.

La decisione

La decisione ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese all'utilizzatore finale in relazione ai buoni che danno diritto a una prestazione costituiscono operazioni imponibili ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 633/1972. È stato affermato che la circostanza che il bene provenga da un soggetto emittente stabilito in un altro Stato membro non esclude l'imponibilità in Italia delle operazioni rivolte all'utilizzatore finale. Conclusione pratica: l'accertamento I.V.A. è stato confermato e il ricorrente non ha ottenuto l'esenzione invocata.

Norme richiamate

  • art. 6, d.P.R. 633/1972

    L'art. 6 è stato interpretato nel senso che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese all'utilizzatore finale, in relazione all'utilizzo di buoni che danno diritto a una prestazione, rientrano nel presupposto territoriale e soggettivo dell'imposta e sono quindi imponibili. L'origine dell'emittente del buono (anche se stabilito in altro Stato membro) non incide sull'imponibilità delle operazioni rese al consumatore finale in Italia.

Massime di principio

  • Le prestazioni di beni e servizi rese al consumatore finale in esecuzione di un buono/ voucher che attribuisce un diritto a una prestazione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA quando ricorrono i presupposti di territorialità di cui all'art. 6 d.P.R. 633/1972.
  • L'origine o la residenza dell'emittente del buono (anche se stabilito in altro Stato membro UE) non esclude automaticamente l'imponibilità in Italia delle prestazioni rese al consumatore finale.
  • Per stabilire chi deve assolvere l'IVA occorre verificare la natura contrattuale dell'operazione: va individuato chi effettivamente effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio all'utilizzatore finale (questo soggetto è di norma tenuto ad applicare l'IVA).
  • È necessario distinguere la qualificazione del buono (se rilevante ai fini fiscali): quando la prestazione e l'aliquota sono già determinabili al momento dell'emissione, possono valere regole diverse rispetto ai buoni multiuso; comunque, la decisione sottolinea che la territorialità e la reale esecuzione della prestazione al consumatore determinano l'imponibilità.
  • In casi analoghi verificare sempre: 1) la documentazione contrattuale tra emittente, fornitori e utilizzatore finale; 2) il luogo di esecuzione della prestazione; 3) chi fattura e riscuote il corrispettivo effettivo — poiché questi elementi determinano gli obblighi IVA pratici.
  • Se si opera con soggetti UE, va posta particolare attenzione alle regole sul luogo di imposizione e agli eventuali adempimenti intracomunitari, ma la mera provenienza del bene/servizio da un emittente UE non determina automaticamente esenzione dall'IVA italiana sulle prestazioni rese al consumatore nazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.