Sentenza del 20/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cessioni di partecipazioni - Finanziamento infragruppo - Interessi di mora
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva ceduto partecipazioni a una controllata per adeguarsi alla normativa di uno Stato estero. Le cessioni non prevedevano clausole sugli interessi moratori in caso di ritardato pagamento. L'Ufficio ha contestato l'operazione sostenendo che, di fatto, si trattava di una concessione di credito alla controllata (finanziamento infragruppo) e che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., il mutuo debba essere presunto oneroso, quindi imponibile in termini di rilevanza degli interessi di mora o di presunzione di onerosità del credito.
La decisione
La commissione ha accolto il ricorso della società. Ha rilevato che dai fatti concreti emergeva l'assenza di previsione di interessi moratori e che, considerato il contesto operazione/necessità di adeguamento normativo all'estero, non è possibile ricostruire la vicenda in senso contrario alla volontà e alle scelte economiche del contribuente. L'Ufficio non può sindacare tali scelte in assenza di un quadro di evidente antieconomicità che dimostri la fittizietà o la finalità elusiva dell'operazione.
Norme richiamate
art. 1815 c.c.
L'art. 1815 c.c. è stato richiamato dall'Ufficio per presumerne l'onerosità del finanziamento: la commissione però ha ritenuto che la presunzione non potesse prevalere quando, dal contesto fattuale e contrattuale, non risultano previste condizioni di mora o interesse e non emerge una chiara antieconomicità dell'operazione.
Massime di principio
- La presunzione di onerosità prevista dall'art. 1815 c.c. può essere richiamata dall'Amministrazione, ma è superabile con elementi concreti che dimostrino l'effettiva assenza di condizioni di interesse o la sussistenza di ragioni economiche legittime dell'operazione.
- L'Ufficio non può semplicemente riformulare le scelte economiche del contribuente in senso antitetico senza provare la fittizietà, l'assenza di causa o l'evidente antieconomicità dell'operazione.
- In operazioni infragruppo è importante documentare le ragioni commerciali e normative della cessione (es. obblighi imposti da norme estere) per contrastare ricostruzioni in termini di finanziamento occulto.
- Per evitare contestazioni, è consigliabile prevedere contrattualmente modalità di pagamento chiare (eventuali interessi, piani di dilazione) o, in mancanza, conservare evidenze che giustifichino la gratuità o la diversa natura dell'operazione.
- La prova del carattere simulato o elusivo spetta all'Amministrazione: senza prove convincenti, il giudice tende a rispettare le scelte economiche del contribuente.
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