Sentenza del 20/01/2020 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio notificava ad .. S.p.A. un avviso di accertamento relativo al 2010 contestando: 1) in sede IRES la rideterminazione dei costi per riaddebiti infragruppo di premi assicurativi effettuati dalla capogruppo estera per presunta violazione delle regole sui prezzi di trasferimento (art. 110, c.7 TUIR) e recupero di euro 51.383,51; 2) in sede IRAP l'indeducibilità della stessa posta in essere per IRES; 3) in sede IVA l'indebita detrazione dell'IVA su costi riferibili all'aumento di capitale della capogruppo (artt. 17 e 19 DPR 633/1972), con maggior imposta accertata pari a euro 53.552,46. La società proponeva ricorso, il primo grado lo respingeva; in appello la contribuente deduceva che lo studio di transfer pricing presentato (master file e report) giustificava l'allocazione del risparmio e la quantificazione dei riaddebiti e che i costi per aumento di capitale erano collegati contrattualmente al finanziamento (Senior Facilities Agreement), quindi inerenti e detratti correttamente anche ai fini IVA.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello della società, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che lo studio di transfer pricing prodotto dimostrava che il risparmio ottenuto dalla contrattazione centralizzata era stato allocato correttamente (le controllate beneficiavano di un risparmio netto del 5% e la capogruppo applicava un mark-up del 15,8%) e che, quindi, il costo riaddebitato non eccedeva il valore normale. Ha altresì ritenuto esistente un collegamento negoziale tra il Senior Facilities Agreement e l'aumento di capitale della capogruppo (richiamando la clausola 24 dell'accordo) e, pertanto, i costi erano inerenti e la detrazione IVA corretta. Ha condannato l'Ufficio al rimborso delle spese di lite per entrambi i gradi come indicato nel dispositivo (Euro 1.000,00 per primo grado e Euro 1.000,00 per appello, oltre IVA, Cassa e rimborso contributo unificato).
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 110, comma 7
Applicazione della disciplina del transfer pricing: i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti del medesimo gruppo devono essere valutati al valore normale determinato in base al principio di libera concorrenza; il giudice ha ritenuto che lo studio infragruppo dimostrava il rispetto del valore normale.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 9, comma 2
Definizione di valore normale come prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza; impiego del criterio come parametro di valutazione per i servizi infragruppo (assicurativi) nel caso concreto.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 109, comma 5
Principio di inerenza: i costi sono deducibili se riferibili all'esercizio dell'attività d'impresa. Il Collegio ha ritenuto che i costi connessi all'aumento di capitale della capogruppo fossero strumentali e collegati contrattualmente al finanziamento e quindi inerenti.
D.P.R. n. 633/1972 artt. 17 e 19
Regole sulla territorialità e detraibilità IVA: la detrazione è ammessa solo per acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa; il giudice ha ritenuto lecita la detrazione rispetto alla quota parte dei costi riconosciuti come inerenti.
Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (ed. 2010)
"i prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un'impresa trasferisce beni materiali e immateriali o effettua prestazioni di servizi nei confronti di controllate/controllanti"
Richiamate come criterio interpretativo del principio di libera concorrenza; utilizzate per confermare la metodologia di valutazione arm's length adottata nel transfer pricing study.
Senior Facilities Agreement (clausola 24)
"The Lenders are issued new ordinary shares of the Parent pursuant to the Scheme ( as defined in the Amendment Agreement) and either: (a) the capital increase pertaining to those new ordinary shares is not duly registered in the Mercantile Registry of Barcelona within five days after the date of issuance of such shares; Or (b) all such shares are not subsequently listed on the Madrid and Barcelona Stock Exchanges within 20 Business Days after the date of issuance of such shares"
La clausola contrattuale impone obblighi collegati all'aumento di capitale e alle provviste, dimostrando un nesso negoziale tra il finanziamento ottenuto dalla capogruppo e l'aumento di capitale; tale collegamento giustifica l'imputazione di parte dei costi alla controllata.
Massime di principio
- Transfer pricing: il valore normale va determinato con il criterio dell'arm's length; uno studio TP (master file, reports) che mostra risparmi centralizzati e la relativa metodologia di allocazione può giustificare i riaddebiti infragruppo.
- Documentazione: conservare e produrre documentazione dettagliata (contratti, Master File, Transfer Pricing Report, analisi comparabili, calcolo del risparmio e del mark-up) è cruciale per vincere contestazioni sul transfer pricing.
- Inerenza fiscale: la deducibilità dei costi è valutata qualitativamente in relazione all'attività d'impresa; è necessario dimostrare il nesso funzionale/contrattuale tra la spesa e l'attività della controllata (anche tramite accordi interni o clausole contrattuali che colleghino operazioni).
- IVA: la detrazione è ammessa solo per costi inerenti all'esercizio d'impresa e con corretta individuazione della territorialità dell'operazione; la comprovata inerenza e il collegamento contrattuale giustificano la detrazione.
- Onere probatorio e motivazione amministrativa/giudiziale: l'Amministrazione deve motivare specificamente le proprie argomentazioni; una semplice adesione generica senza specifiche prove o ragionamenti è insufficiente. Sistemi di allocazione economicamente coerenti e documentati possono essere accolti dal giudice.
- Qualora i risparmi derivino da negoziazione centralizzata, occorre spiegare la logica dell'allocazione (quale percentuale a ciascuna entità e perché) e dimostrare che la quota imputata non eccede l'arm's length price.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2020Sentenza del 20/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 gen 2020Sentenza del 20/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 gen 2020Sentenza del 20/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
- Sentenza · 20 gen 2020Sentenza del 20/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 gen 2020Sentenza del 20/01/2020 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 gen 2020Sentenza del 20/01/2020 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →