Cassazione Penale, Sentenza n. 45114/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo ha condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti relativo all'anno d'imposta 2011 (per un imponibile di euro 690.906,00), contestando otto motivi: 1) la non configurabilità del reato perché le operazioni sarebbero soltanto soggettivamente simulate e non oggettivamente inesistenti; 2-5) vizio di motivazione e travisamento delle prove in relazione alla qualificazione dei contratti tra Edil Gitibi s.r.l. e le società AFC s.r.l. ed Edilnord s.r.l. (appalto vs somministrazione irregolare di manodopera), alla fittizietà delle prestazioni, alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali (in particolare del teste Maffi) e alla presunta contraddittorietà con assoluzioni di terzi; 6) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche (natura istantanea del reato, mancata confessione, entità dell'importo); 7) errore nell'individuazione del reato più grave (2011 anziché 2010) e conseguente mancata rideterminazione della pena; 8) ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la pronuncia di merito. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle fatture come documenti connessi a negozi giuridici apparenti e, in particolare, ha condiviso la valutazione che i contratti formalmente qualificati come appalto svolgevano in realtà la funzione di schermare una somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente nullità e impossibilità di riconoscere i relativi costi ai fini delle imposte sui redditi. Il rigetto comprende la conferma del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché la valutazione sul reato più grave. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto applicabile la norma anche quando la fattura attesta un negozio giuridico apparente (simulazione relativa) che altera la rappresentazione fiscale della vera natura dell'operazione
art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 74/2000
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sono quelli "emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che rientra nella nozione di fattura inesistente anche l'inesistenza giuridica per simulazione relativa, ossia quando la natura del negozio indicato in fattura è diversa da quella effettivamente realizzata
art. 109 T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986)
I costi derivanti da contratti nulli o da operazioni che non rispettano i principi di certezza e determinabilità non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi; la nullità del contratto di somministrazione irregolare esclude il riconoscimento dei relativi costi
d.lgs. n. 276/2003 (norme sulla somministrazione di manodopera), richiamato con riferimento alla nullità della somministrazione irregolare
L'uso fittizio dell'appalto per mascherare una somministrazione irregolare determina la nullità del rapporto e implica conseguenze fiscali e giuridiche rilevanti; la Corte civile ha già affermato che tale nullità incide sui diritti fiscali (es. detraibilità/deducibilità)
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riguarda l'individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena per fatti collegati; la Corte ha ritenuto che la gravità non debba essere valutata rigidamente solo in base all'entità numerica dell'importo
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del reato; la Corte ha ritenuto le somme annotate nelle fatture fittizie elemento idoneo a influire sul diniego della sospensione condizionale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano le ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione/travisamento delle prove); la Corte ha ricordato i limiti del giudizio di legittimità sul travisamento della prova, che non consente nuova valutazione del merito
giurisprudenza citata (Sez. 3, Figura; Sez. 3, Moiseev; altre pronunce civili e penali)
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la fattura deve rappresentare veritieramente gli elementi fiscalmente rilevanti e che la simulazione relativa rientra nella nozione di operazione inesistente
Massime di principio
- Una fattura può essere qualificata come documento per operazioni inesistenti non solo quando l'operazione è oggettivamente mai avvenuta, ma anche quando esiste una simulazione relativa: cioè la natura giuridica dell'operazione documentata è diversa da quella realmente avvenuta
- L'utilizzo dell'appalto quale "schermo" per una somministrazione di manodopera irregolare configura una simulazione che può rendere le fatture inesistenti ai fini fiscali e impedire la deducibilità dei relativi costi
- Elementi indizianti rilevanti per la qualificazione della simulazione includono: assenza di strutture o mezzi delle società emittenti, emissione mensile delle fatture coerente con le buste paga, gestione diretta del personale da parte dell'appaltante, continui spostamenti di personale tra società e scarsità di documentazione contabile
- In sede di cassazione il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo nei limiti della verifica della corretta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito; non è consentita una nuova valutazione delle prove o una riconsiderazione globale del merito
- La valutazione della gravità del reato e l'applicazione o negazione di benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale) possono tener conto della durata, della reiterazione degli atti preparatori, dell'entità economica e del quadro fattuale complessivo anche se parte dei fatti è stata dichiarata prescritta
- Per chi si trovi in situazione analoga, è cruciale documentare la reale autonomia organizzativa e patrimoniale delle società fornitrici (magazzini, mezzi, ordini di acquisto, documentazione contabile) e dimostrare l'assenza di controllo organizzativo da parte dell'appaltante per contrastare la qualificazione come somministrazione irregolare
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