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direttiva

Direttiva 2013/6

Direttiva 2013/6/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il diflubenzuron come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive il diflubenzuron nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendone l’impiego nei biocidi di tipo 18, a seguito della valutazione unionale che ha ritenuto soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva madre. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche per la protezione della salute umana, dei consumatori e dell’ambiente, con particolare attenzione ai residui negli alimenti/mangimi, all’uso professionale e ai rischi per gli ecosistemi acquatici e terrestri. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2014 e applicarla dal 1 febbraio 2015.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il diflubenzuron nell’allegato I come principio attivo autorizzabile per i biocidi di tipo 18.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina dei biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE. Riguarda in particolare i prodotti biocidi di tipo 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) contenenti diflubenzuron. Le condizioni specifiche di valutazione/autorizzazione richiedono attenzione per usi e scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione unionale, inclusi usi all’aria aperta, uso da parte di non professionisti ed esposizione del bestiame, nonché per eventuali residui in alimenti e mangimi.

Direttiva 2013/6/UE: iscrizione del diflubenzuron nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene sulla disciplina dei biocidi introducendo il diflubenzuron nell’elenco dei principi attivi iscritti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. La misura segue la valutazione effettuata nell’ambito del programma di revisione dei principi attivi e si fonda sulla conclusione che i biocidi di tipo 18 contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

Finalità e contesto della modifica

La Commissione richiama il programma di lavoro decennale per la revisione dei principi attivi dei biocidi e la valutazione svolta sul diflubenzuron, identificato anche dal sinonimo N-[[(4-clorofenil)ammino]carbonil]-2,6-difluorobenzammide. La direttiva mira ad assicurare un quadro uniforme nell’Unione per l’immissione sul mercato dei biocidi di tipo 18 contenenti questa sostanza, con applicazione simultanea negli Stati membri al fine di garantire parità di trattamento e corretto funzionamento del mercato.

Ambito di applicazione e oggetto dell’iscrizione

L’iscrizione riguarda i biocidi del tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Nell’allegato I viene inserita la voce n. 63 con i dati identificativi della sostanza: nome comune diflubenzuron, denominazione IUPAC 1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea, numero CE 252-529-3 e numero CAS 35367-38-5.

Condizioni materiali dell’iscrizione

L’allegato stabilisce che il principio attivo deve avere un grado minimo di purezza pari a 960 g/kg. La data di iscrizione è fissata al 1 febbraio 2015, con scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2025.

Per i prodotti contenenti più di un principio attivo soggetto all’articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, coincide con quello relativo all’ultimo principio attivo iscritto. Sono inoltre previste regole speciali per alcune domande di riconoscimento reciproco e per i casi in cui uno Stato membro proponga una deroga al riconoscimento reciproco, con termini abbreviati rispettivamente a 120 giorni dalla ricezione della domanda completa o a 30 giorni dalla decisione della Commissione.

Obblighi per gli Stati membri in fase di autorizzazione

Gli Stati membri devono valutare, in sede di autorizzazione dei prodotti a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli usi e gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione unionale. Il testo cita espressamente l’uso all’aria aperta, l’uso da parte di non professionisti e l’esposizione del bestiame come scenari esclusi dalla valutazione a livello UE.

In tale contesto, gli Stati membri devono anche considerare i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non adeguatamente esaminati e imporre, se necessario, misure o condizioni specifiche per mantenere i rischi a livelli accettabili.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui o modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005. La direttiva richiama espressamente la necessità di prestare particolare attenzione al metabolita genotossico 4-cloroanilina (PCA) in vivo e di adottare misure di riduzione del rischio per garantire che i limiti applicabili non siano superati.

Misure di mitigazione dei rischi per salute e ambiente

Le autorizzazioni dei prodotti contenenti diflubenzuron devono essere subordinate ad alcune condizioni, salvo che nella domanda si dimostri che i rischi per gli ecosistemi acquatici e terrestri possono essere ridotti a livelli accettabili.

Le condizioni specifiche sono:

  • gli utenti professionali devono indossare dispositivi di protezione individuale adeguati;
  • le informazioni sul prodotto devono indicare che, prima dell’applicazione sui seminativi, il prodotto deve essere usato unicamente su concime secco sottoposto a un compostaggio aerobico completo da parte di professionisti;
  • i prodotti non devono essere utilizzati nei sistemi idrici.

Recezione e applicazione nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 gennaio 2014. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1 febbraio 2015.

Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un siffatto riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione del diflubenzuron nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva, con l’inserimento della voce n. 63 relativa al diflubenzuron (denominazione IUPAC: 1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea; CE 252-529-3; CAS 35367-38-5).

Condizioni tecniche dell’iscrizione

Per il diflubenzuron è previsto un grado minimo di purezza di 960 g/kg, la data di iscrizione del 1 febbraio 2015, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, del 31 gennaio 2017 e la scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2025. Il tipo di prodotto è il n. 18.

Obblighi degli Stati membri in sede di autorizzazione

Gli Stati membri devono, nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, valutare gli usi e gli scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione unionale e i relativi rischi per popolazione e comparti ambientali, e imporre misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti contenenti diflubenzuron che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui o modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 e/o del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare attenzione al metabolita genotossico 4-cloroanilina (PCA) in vivo.

Misure di protezione per gli utilizzatori e per l’ambiente

Le autorizzazioni devono essere subordinate, salvo dimostrazione che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili, all’uso di dispositivi di protezione individuale da parte degli utenti professionali, all’impiego su concime secco sottoposto a compostaggio aerobico completo prima dell’applicazione sui seminativi, e al divieto di uso diretto nei sistemi idrici.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 gennaio 2014 e applicarle dal 1 febbraio 2015. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze attiveautorizzazione dei prodottisalute e sicurezzaambiente

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