Direttiva 2013/5
Direttiva 2013/5/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il piriproxifene come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il piriproxifene nell’allegato I, consentendone l’uso nei biocidi del tipo 18 alle condizioni risultanti dalla valutazione unionale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 gennaio 2014 e applicarle dal 1° febbraio 2015. La disciplina impone specifiche cautele per gli usi professionali, per gli impieghi in acque superficiali e per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il piriproxifene nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi di tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, contenenti piriproxifene. Incide sugli Stati membri nella fase di autorizzazione dei prodotti e nella trasposizione delle modifiche della direttiva 98/8/CE; riguarda in particolare l’uso professionale, gli eventuali usi/scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione unionale, i possibili residui in alimenti e mangimi, gli impieghi nelle acque superficiali e negli impianti di trattamento dei rifiuti. Il testo richiama anche il SEE.
Direttiva 2013/5/UE della Commissione: iscrizione del piriproxifene nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene sul regime dei biocidi previsto dalla direttiva 98/8/CE, iscrivendo il piriproxifene tra i principi attivi dell’allegato I per il tipo di prodotto 18. Il provvedimento recepisce l’esito della valutazione unionale e impone agli Stati membri di applicare criteri di autorizzazione coerenti con i rischi individuati, soprattutto per gli usi professionali, per l’esposizione ambientale e per gli eventuali residui in alimenti o mangimi.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama il programma di riesame dei principi attivi previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e osserva che il piriproxifene è stato esaminato per l’impiego nel tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Dalle valutazioni è emerso che i biocidi contenenti piriproxifene possono soddisfare i requisiti della direttiva 98/8/CE, rendendo opportuno l’inserimento nell’allegato I.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i prodotti biocidi del tipo 18 contenenti piriproxifene e gli Stati membri chiamati a rilasciare le autorizzazioni nazionali. La valutazione unionale, tuttavia, non ha coperto tutti i possibili usi e scenari di esposizione; il testo evidenzia in particolare che taluni usi sono stati esclusi, come l’uso da parte di non professionisti.
Iscrizione del principio attivo e dati essenziali
L’allegato inserisce la nuova voce n. 62 con i seguenti elementi principali:
- nome comune: piriproxifene;
- denominazione IUPAC: 4-fenossifenil (RS)-2-(2-piridilosi)propil etere;
- numeri di identificazione: CE 429-800-1 e CAS 95737-68-1;
- purezza minima del principio attivo: 970 g/kg;
- data di iscrizione: 1° febbraio 2015;
- scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2025;
- tipo di prodotto: 18.
Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione
In sede di esame delle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare gli usi o gli scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione unionale, nonché i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali interessati. La direttiva lascia quindi un margine di discrezionalità tecnica alle autorità nazionali, ma entro un obbligo di risultato: assicurare che i rischi residui siano portati a livelli accettabili mediante misure o condizioni specifiche.
Residui negli alimenti e nei mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, gli Stati membri devono verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui o modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre adottare misure di riduzione del rischio che garantiscano il rispetto dei limiti massimi applicabili.
Condizioni speciali di autorizzazione
La direttiva impone condizioni puntuali che devono riflettersi nelle autorizzazioni nazionali:
- i prodotti autorizzati per uso professionale devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova che i rischi siano ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;
- i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso diretto nelle acque superficiali, salvo dimostrazione che i rischi per ecosistemi acquatici e terrestri e per le acque sotterranee siano accettabili;
- i prodotti destinati agli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere soggetti a misure di riduzione del rischio idonee a evitare la contaminazione dell’area esterna all’impianto.
Termini di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 gennaio 2014 e applicarle dal 1° febbraio 2015. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Rapporti con altri atti e profili temporali
La direttiva richiama il regolamento (CE) n. 470/2009 e il regolamento (CE) n. 396/2005 per la disciplina dei residui. Nella nota dell’allegato sono inoltre precisati i criteri per i termini di adeguamento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, con regole specifiche per prodotti con più principi attivi, per il riconoscimento reciproco e per le ipotesi di deroga proposta da uno Stato membro.
Effetto pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore biocidi, la direttiva apre la via all’autorizzazione di prodotti contenenti piriproxifene, ma solo entro un quadro di condizioni stringenti. In pratica, la conformità non dipende soltanto dall’iscrizione del principio attivo, bensì anche dalla dimostrazione, caso per caso, della sostenibilità del rischio per lavoratori, popolazione, ambiente e filiera alimentare.
Disposizioni principali
Iscrizione del piriproxifene nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato viene inserita la voce n. 62 relativa al piriproxifene, principio attivo autorizzabile per il tipo di prodotto 18. Sono indicati il nome IUPAC, i numeri di identificazione CE 429-800-1 e CAS 95737-68-1, il grado minimo di purezza di 970 g/kg, la data di iscrizione 1° febbraio 2015 e la scadenza dell’iscrizione 31 gennaio 2025.
Obblighi di trasposizione e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° febbraio 2015. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Valutazione dei rischi e usi non rappresentati nella valutazione unionale
Nelle disposizioni specifiche dell’allegato si precisa che, poiché a livello unionale non sono stati considerati tutti gli usi e gli scenari di esposizione, gli Stati membri devono valutare, ove pertinente per il singolo prodotto, gli usi o gli scenari non esaminati rappresentativamente e i relativi rischi per la popolazione e per l’ambiente, nell’ambito dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti contenenti piriproxifene che possano lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 e/o il regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare misure di riduzione del rischio per garantire che i livelli massimi applicabili non siano superati.
Condizioni per l’autorizzazione dei prodotti
Le autorizzazioni dei prodotti devono essere subordinate a condizioni specifiche: per l’uso professionale è richiesto l’impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova di riduzione dei rischi con altri mezzi; i prodotti non sono autorizzati per l’uso diretto nelle acque superficiali, salvo dimostrazione di rischi accettabili; i prodotti destinati agli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere soggetti a misure di riduzione del rischio per evitare contaminazioni al di fuori dell’impianto.
Termini specifici di adeguamento per l’articolo 16, paragrafo 3
Nella nota dell’allegato si prevede che, per i prodotti contenenti più principi attivi soggetti all’articolo 16, paragrafo 2, il termine di adeguamento coincide con quello dell’ultimo principio attivo iscritto. Sono inoltre disciplinati casi particolari per il riconoscimento reciproco: se la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine e la domanda completa di riconoscimento reciproco è presentata entro 60 giorni, il termine diventa 120 giorni dalla ricezione della domanda completa; in caso di deroga al reciproco riconoscimento proposta da uno Stato membro, il termine è portato a 30 giorni dalla decisione della Commissione.
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