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Direttiva 2013/7

Direttiva 2013/7/UE della Commissione, del 21 febbraio 2013 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di alchil (C 12-16 ) dimetilbenzilammonio come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2013/7/UE modifica la direttiva 98/8/CE per inserire nell’allegato I il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio, quale principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e da misure di mitigazione del rischio, in particolare per gli usi professionali e per gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 gennaio 2014 e applicarle dal 1º febbraio 2015.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo nell’allegato I, limitatamente ai biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e, per effetto del recepimento, alle autorizzazioni nazionali dei biocidi contenenti cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio destinati al tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno ai sensi della direttiva 98/8/CE. Rileva in particolare per gli usi industriali e professionali; la valutazione UE non copre tutti gli scenari di esposizione, escludendo espressamente l’uso da parte di non professionisti e l’esposizione di alimenti o mangimi. Sono inoltre esclusi, salvo prova contraria e soddisfacimento dei requisiti di rischio, taluni impieghi del legno trattato: legno per il quale i bambini possono entrare in contatto diretto, costruzioni all’aperto sopra o vicino all’acqua e legno a contatto con acqua dolce o esposto continuamente agli agenti atmosferici o frequentemente all’umidità.

Direttiva 2013/7/UE: iscrizione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi per consentire l’inserimento del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio tra i principi attivi approvabili per i preservanti del legno. La misura discende dalla valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro decennale di cui alla direttiva 98/8/CE e introduce, accanto all’iscrizione, condizioni tecniche e restrizioni mirate alla tutela della salute umana e dell’ambiente.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama la direttiva 98/8/CE sui biocidi, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e il regolamento (CE) n. 1451/2007, che stabilisce la seconda fase del programma di lavoro decennale per la valutazione dei principi attivi. Il principio attivo in questione è stato valutato per il tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno.

Esito della valutazione e razionale dell’iscrizione

Dalla valutazione è risultato che i biocidi contenenti il principio attivo possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tuttavia, la Commissione evidenzia che non tutti gli usi e scenari di esposizione sono stati esaminati a livello dell’Unione. In particolare non sono stati valutati l’uso da parte di non professionisti e l’esposizione di alimenti o mangimi; per questo motivo gli Stati membri devono effettuare, in sede di autorizzazione, ulteriori verifiche per gli scenari non coperti dalla valutazione europea.

Ambito di applicazione e finalità operative

La direttiva riguarda i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio e impone agli Stati membri di assicurare una disciplina armonizzata di autorizzazione. L’obiettivo è garantire parità di trattamento nel mercato interno e il corretto funzionamento del mercato dei biocidi, applicando simultaneamente le nuove condizioni in tutti gli Stati membri.

Condizioni per le autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri, nel valutare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono considerare gli usi o scenari non rappresentativamente esaminati nella valutazione UE e, se necessario, imporre misure di mitigazione del rischio. La direttiva prescrive in particolare:

  • per gli utenti industriali o professionali, procedure operative sicure e uso di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova di adeguata riduzione del rischio con altri mezzi;
  • il divieto di impiego per il trattamento di legno con il quale i bambini possono entrare in contatto diretto, salvo dimostrazione dell’accettabilità del rischio;
  • l’obbligo che etichette e, se del caso, schede di sicurezza specifichino l’esecuzione dell’applicazione in area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, la conservazione immediata del legno su supporti impermeabili e la raccolta degli scoli per riutilizzo o smaltimento;
  • il divieto o, comunque, la possibilità di autorizzazione solo condizionata per il legno destinato a costruzioni all’aperto sopra o vicino all’acqua, o per il legno a contatto con acqua dolce, esposto continuamente agli agenti atmosferici o frequentemente all’umidità, a condizione che il prodotto dimostri la conformità all’articolo 5 e all’allegato VI, eventualmente mediante ulteriori misure di riduzione del rischio.

Dati tecnici dell’iscrizione

L’allegato inserisce la nuova voce n. 64 con i seguenti elementi essenziali:

  • nome comune: cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio;
  • sinonimo: C12-16 ADBAC;
  • numero CE: 270-325-2;
  • numero CAS: 68424-85-1;
  • purezza minima: peso a secco 940 g/kg;
  • data di iscrizione: 1º febbraio 2015;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 gennaio 2017;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2025;
  • tipo di prodotto: 8.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 gennaio 2014 e applicarle dal 1º febbraio 2015. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Considerazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore biocidi e per i professionisti che assistono imprese e autorità nazionali, la direttiva è rilevante perché introduce un principio attivo approvato ma sottoposto a stringenti condizioni autorizzative. In concreto, le autorizzazioni nazionali dovranno integrare valutazioni specifiche sul rischio, prescrizioni di etichettatura e limiti di impiego, specialmente per gli usi in ambiente professionale e per le applicazioni del legno in contesti sensibili dal punto di vista ambientale.

Disposizioni principali

Iscrizione del principio attivo nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. Viene inserita la voce n. 64 per il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (C12-16 ADBAC), con numero CE 270-325-2 e numero CAS 68424-85-1, per il tipo di prodotto 8. Il grado minimo di purezza è indicato come peso a secco 940 g/kg. La data di iscrizione è il 1º febbraio 2015 e la scadenza dell’iscrizione è il 31 gennaio 2025.

Valutazione del rischio e condizioni di autorizzazione

La valutazione UE ha concluso che i biocidi usati come preservanti del legno contenenti il principio attivo possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma non copre tutti gli usi e scenari di esposizione. Gli Stati membri devono quindi valutare, nella domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli usi o scenari non esaminati in modo rappresentativo a livello UE e imporre misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili.

Misure per la salute umana

Per gli utenti industriali o professionali devono essere definite procedure operative sicure e deve essere imposto l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova nella domanda di autorizzazione che i rischi siano ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. I prodotti non possono essere utilizzati per trattare legno con il quale i bambini possono entrare in contatto diretto, salvo dimostrazione nella domanda che i rischi sono accettabili.

Misure per la protezione dell’ambiente

L’applicazione in ambito industriale o professionale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding; subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili e gli eventuali scoli devono essere raccolti per riutilizzo o smaltimento. Le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono riportare queste condizioni.

Divieti e autorizzazioni condizionate per specifici usi del legno trattato

I prodotti non possono essere autorizzati per il trattamento del legno destinato a costruzioni all’aperto sopra o vicino all’acqua, né per legno a contatto con acqua dolce, esposto continuamente agli agenti atmosferici o frequentemente all’umidità, salvo che siano forniti dati che dimostrino la conformità all’articolo 5 e all’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario con misure di riduzione del rischio.

Recepimento e applicazione nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 gennaio 2014 e applicarle dal 1º febbraio 2015. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezzaambienteimmissione sul mercatopreservanti del legno

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