Direttiva 2013/26
Direttiva 2013/26/UE della Commissione, dell' 8 febbraio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria, a motivo dell’adesione della Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua due direttive della Commissione in materia alimentare per tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea. Gli interventi sono esclusivamente tecnici e consistono nell’inserimento delle denominazioni in lingua croata negli elenchi linguistici allegati alle direttive 1999/21/CE e 2006/141/CE. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro la data di adesione della Croazia e applicarle da tale data.
Adeguamento tecnico di alcune direttive UE in materia di sicurezza alimentare, per integrare la lingua croata e altri adattamenti connessi all’adesione della Croazia all’Unione europea.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e opera come atto di adattamento di due direttive della Commissione già vigenti: la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e la direttiva 2006/141/CE sugli alimenti per lattanti e di proseguimento. L’ambito è limitato a modifiche terminologiche e linguistiche negli elenchi delle denominazioni in lingua ufficiale, con effetto collegato alla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. Non introduce regimi materiali nuovi né disciplina settori ulteriori rispetto alla sicurezza alimentare e alla normativa di etichettatura/denominazione dei prodotti interessati.
Adeguamento delle direttive alimentari per l’adesione della Croazia
La direttiva 2013/26/UE della Commissione è un atto di adeguamento tecnico adottato in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. La base giuridica richiamata è l’articolo 50 dell’atto di adesione, che consente alla Commissione di apportare gli adattamenti necessari agli atti adottati prima dell’adesione quando tali adattamenti non siano già disciplinati dall’atto di adesione o dai suoi allegati.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si limita ad aggiornare talune direttive della Commissione in materia di sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria, per integrare la lingua croata negli elenchi delle denominazioni ufficiali dei prodotti. I considerando evidenziano che tali adattamenti erano già stati oggetto di un accordo politico tra le Alte parti contraenti e dovevano essere adottati prima dell’adesione, con eventuale aggiornamento alla luce dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva incide su due atti specifici:
- direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
- direttiva 2006/141/CE sugli alimenti per lattanti e di proseguimento.
L’ambito è circoscritto a modifiche linguistiche e terminologiche negli allegati e nelle disposizioni che contengono elenchi delle denominazioni nelle varie lingue ufficiali. Non vengono introdotti nuovi requisiti sostanziali di composizione, sicurezza o commercializzazione dei prodotti, ma solo l’inserimento delle corrispondenti diciture in croato.
Modifiche alla direttiva 1999/21/CE
L’allegato sostituisce, all’articolo 4, paragrafo 1, l’elenco delle denominazioni linguistiche con una versione aggiornata che include il croato. La nuova dicitura in lingua croata per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è:
- "Hrana za posebne medicinske potrebe".
Si tratta di un adeguamento meramente lessicale, funzionale alla futura applicazione del diritto UE anche nel nuovo Stato membro.
Modifiche alla direttiva 2006/141/CE
L’allegato interviene anche sulla direttiva 2006/141/CE in due punti:
- all’articolo 11, viene inserita la denominazione croata per "početna hrana za dojenčad" e "prijelazna hrana za dojenčad";
- all’articolo 12, viene inserita la denominazione croata per "početna mliječna hrana za dojenčad" e "prijelazna mliječna hrana za dojenčad".
Anche in questo caso l’intervento ha natura esclusivamente adattativa e riguarda gli elenchi multilingue previsti dalla normativa settoriale.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate dalla stessa data di adesione.
Sono inoltre previsti specifici obblighi procedurali:
- comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
- comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore interessato.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato alle modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore di tale trattato. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per gli operatori del diritto alimentare, la direttiva ha rilievo principalmente come atto di coordinamento normativo connesso all’allargamento dell’Unione. Sul piano operativo, la rilevanza è limitata alla corretta utilizzazione delle denominazioni multilingue aggiornate nelle fonti settoriali richiamate. Non emergono nuovi profili sanzionatori, deroghe o obblighi sostanziali ulteriori rispetto all’adeguamento linguistico richiesto agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 1999/21/CE
L’articolo 1 dispone che la direttiva 1999/21/CE sia modificata conformemente all’allegato. Nell’allegato, all’articolo 4, paragrafo 1, l’elenco delle denominazioni in varie lingue è integrato con la versione croata della locuzione relativa agli "alimenti dietetici destinati a fini medici speciali", cioè "Hrana za posebne medicinske potrebe".
Modifica della direttiva 2006/141/CE
L’articolo 1 dispone inoltre la modifica della direttiva 2006/141/CE conformemente all’allegato. Sono inserite, all’articolo 11 e all’articolo 12, le denominazioni in croato per gli "alimenti per lattanti" e per gli "alimenti di proseguimento", rispettivamente nelle forme non lattiere e lattiere: "početna hrana za dojenčad" e "prijelazna hrana za dojenčad"; "početna mliječna hrana za dojenčad" e "prijelazna mliječna hrana za dojenčad".
Obblighi di recepimento e applicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate a decorrere dalla stessa data di adesione. È previsto l’obbligo di comunicazione immediata alla Commissione del testo delle misure nazionali.
Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali
Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che, quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni interne essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore condizionata
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore di tale trattato.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
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