Direttiva 2013/8
Direttiva 2013/8/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013 , che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/8/UE modifica la direttiva 2009/144/CE per adeguarne le prescrizioni tecniche relative ai dispositivi meccanici di accoppiamento dei trattori agricoli o forestali a ruote. L’intervento recepisce nuovi tipi di dispositivi già presenti sul mercato e approvati a livello nazionale, stabilendone condizioni dimensionali, limiti di carico, prove e contenuti documentali ai fini dell’omologazione CE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° aprile 2014.
Modifica tecnica della direttiva 2009/144/CE per includere nuovi dispositivi di accoppiamento dei trattori agricoli o forestali a ruote e adeguarne requisiti, prove e documentazione di omologazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi meccanici di accoppiamento installati sul trattore per l’accoppiamento con veicoli rimorchiati nel quadro della direttiva 2009/144/CE, come modificata. Riguarda in particolare ganci di traino a perno fisso, ganci a sfera e ganci a perno (piton), oltre ai dispositivi già contemplati, e incide sulle regole di omologazione CE, sulle prove di resistenza, sulle dimensioni, sulle istruzioni d’uso e sulla documentazione tecnica. La direttiva è rivolta agli Stati membri, che devono recepirla; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Modifica tecnica della disciplina sui dispositivi di accoppiamento dei trattori
La direttiva 2013/8/UE interviene sulla direttiva 2009/144/CE per aggiornare le prescrizioni tecniche applicabili ai dispositivi meccanici di accoppiamento dei trattori agricoli o forestali a ruote. Il considerando evidenzia che sul mercato dell’Unione sono comparsi nuovi tipi di dispositivi, già approvati in alcuni Stati membri sulla base di norme ISO, e che l’inclusione di tali dispositivi nella disciplina UE è necessaria per tener conto della situazione di mercato, limitare gli impatti economici e di sicurezza e consentire l’omologazione CE.
Finalità e contesto normativo
La misura è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/37/CE. Il testo mira quindi ad adeguare in modo tecnico la normativa di omologazione dei trattori, senza riscriverne l’impianto generale, ma estendendo e precisando i requisiti relativi ai dispositivi di accoppiamento installati sul trattore.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda l’allegato IV della direttiva 2009/144/CE, che disciplina i collegamenti meccanici tra trattori e veicoli rimorchiati e il carico verticale al punto di accoppiamento. La direttiva contempla, nel contesto della disciplina, i dispositivi installati sul trattore. Tra i dispositivi espressamente considerati compaiono, oltre a quelli già esistenti, anche:
- gancio di traino a perno fisso;
- gancio a sfera;
- gancio a perno (piton).
Definizioni e classificazione dei dispositivi
Il nuovo punto 1.1 dell’allegato IV chiarisce che i dispositivi meccanici di accoppiamento sono unità tecniche installate sul trattore e sul rimorchio che consentono l’accoppiamento meccanico tra i due veicoli. Il testo elenca i principali tipi di dispositivi e rinvia alle figure dell’appendice 1 per la loro rappresentazione tecnica.
Requisiti funzionali e limiti di rotazione
Il punto 2.7 è sostituito per fissare i requisiti minimi di libertà di rotazione assiale dell’occhione:
- il gancio a perno deve consentire almeno 90° verso destra o sinistra rispetto all’asse longitudinale del dispositivo, con un momento frenante di 30-150 Nm;
- il gancio a uncino, il gancio di traino a perno fisso, il gancio a sfera e il gancio a perno (piton) devono consentire almeno 20° verso destra o sinistra.
Dimensioni e capacità di carico
Il nuovo punto 3.1 richiede che le dimensioni dei dispositivi siano conformi all’appendice 1, figure da 1 a 5 e tabella 1. Il punto 3.3.1 stabilisce un limite massimo al carico verticale statico fissato dal costruttore:
- in via generale, non oltre 3.000 kg;
- per i ganci a sfera, non oltre 4.000 kg.
Al punto 3.4.1 viene inoltre precisato che le masse mt, mlt, ma e mla sono espresse in kg.
Procedura di omologazione e documentazione
Il punto 4.2 disciplina la domanda di omologazione per ciascun tipo di dispositivo e richiede:
- disegni in scala, in triplice copia, con indicazione dettagliata delle dimensioni prescritte e delle misure necessarie per il montaggio;
- una descrizione sommaria del dispositivo, con indicazione del tipo di costruzione e del materiale utilizzato;
- l’indicazione del valore D al momento della prova dinamica, oppure del valore T, pari a 1,5 volte la massa massima rimorchiabile a pieno carico tecnicamente ammissibile, nonché del carico verticale massimo S;
- un campione del dispositivo, o più campioni se richiesti dal servizio tecnico.
Prove di resistenza e parametri tecnici
I punti 5.1.3 e 5.1.4 distinguono la documentazione da presentare in funzione del tipo di prova di resistenza:
- prova dinamica: valore D ammissibile in kN e carico verticale statico S in kg;
- prova statica: massa rimorchiabile T in tonnellate e carico verticale al punto di accoppiamento S in kg.
L’appendice 2 viene aggiornata per chiarire che il carico verticale perpendicolare al suolo è espresso come carico verticale statico S in kg e che le masse tecnicamente ammissibili MT e MR sono indicate dal costruttore in tonnellate. Viene inoltre riformulata la formula della sollecitazione di prova, collegata alle componenti orizzontale e verticale.
Prova statica preliminare
Nell’appendice 3, il punto 1.5 viene sostituito per introdurre una prova preliminare: prima della prova di cui al punto 1.4.2, deve essere applicato al centro di riferimento del gancio, in modo gradualmente crescente e partendo da un precarico di 500 daN, un carico verticale pari a tre volte la forza verticale massima ammissibile indicata dal fabbricante. Durante la prova la deformazione del gancio non deve superare il 10% della deformazione elastica massima riscontrata; la verifica si effettua dopo l’annullamento della forza verticale e il ripristino del precarico di 500 daN.
Istruzioni per l’uso, marcatura e modelli di omologazione
Il nuovo punto 6 impone che ogni dispositivo sia accompagnato da istruzioni per l’uso predisposte dal costruttore. Tali istruzioni devono riportare almeno il numero di omologazione CE e i valori D o T, a seconda della prova effettuata.
L’appendice 4 aggiunge un esempio di marchio di omologazione CE, riferito a un dispositivo omologato in Germania con numero 38-363 e sottoposto a prova statica di resistenza (S). L’appendice 5 aggiorna il titolo e i modelli di scheda di omologazione per includere espressamente i nuovi tipi di aggancio e i relativi dati tecnici; in particolare, sono aggiornati i campi relativi alla prova dinamica e alla prova statica. L’appendice 7 viene infine modificata per indicare il carico verticale statico autorizzato al punto di accoppiamento in kg.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1° aprile 2014 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate. Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite a livello nazionale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2009/144/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2009/144/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2013/8/UE, con aggiornamento delle prescrizioni tecniche sui dispositivi meccanici di accoppiamento dei trattori.
Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° aprile 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Definizione e catalogo dei dispositivi di accoppiamento
L’allegato sostituisce il punto 1.1 della direttiva 2009/144/CE, chiarendo che i dispositivi meccanici di accoppiamento considerati sono quelli installati sul trattore. Vengono elencati i principali tipi: gancio di traino a perno, gancio di traino a perno fisso, gancio a uncino, barra oscillante, gancio a sfera e gancio a perno (piton).
Requisiti funzionali e di rotazione
Il nuovo punto 2.7 fissa requisiti di libertà di rotazione assiale dell’occhione: almeno 90° per il gancio a perno, con momento frenante di 30-150 Nm; almeno 20° per gancio a uncino, gancio di traino a perno fisso, gancio a sfera e gancio a perno (piton).
Dimensioni e limiti di carico verticale
Il nuovo punto 3.1 impone la conformità delle dimensioni all’appendice 1, figure da 1 a 5 e tabella 1. Il punto 3.3.1 stabilisce che il carico verticale statico massimo è fissato dal costruttore ma non può superare 3.000 kg, salvo i ganci a sfera per i quali il limite è 4.000 kg. Al punto 3.4.1 si precisa che le masse mt, mlt, ma e mla sono espresse in kg.
Domanda di omologazione e documentazione tecnica
Il nuovo punto 4.2 richiede, per ogni tipo di dispositivo, disegni in scala in triplice copia con le dimensioni e le misure di montaggio, una descrizione sommaria con tipo di costruzione e materiale, l’indicazione del valore D o, in alternativa, del valore T pari a 1,5 volte la massa massima rimorchiabile a pieno carico tecnicamente ammissibile, nonché del carico verticale massimo S, e un campione del dispositivo o più campioni se richiesti dal servizio tecnico.
Prove di resistenza e dati da riportare
I punti 5.1.3 e 5.1.4 sono sostituiti per distinguere i casi di verifica della resistenza mediante prova dinamica, con valore D ammissibile in kN e carico verticale statico S in kg, oppure mediante prova statica, con massa rimorchiabile T in tonnellate e carico verticale al punto di accoppiamento S in kg. Nell’appendice 2 sono inoltre precisate le espressioni del carico verticale statico S e delle masse tecnicamente ammissibili MT e MR, nonché la formula della sollecitazione di prova.
Istruzioni per l’uso e marcatura
Il nuovo punto 6 impone che ogni dispositivo sia accompagnato da istruzioni per l’uso del costruttore, con indicazione almeno del numero di omologazione CE e dei valori D o T a seconda della prova eseguita. Nell’appendice 4 è aggiunto un esempio di marchio di omologazione CE per un dispositivo omologato in Germania con numero 38-363 e prova statica di resistenza (S).
Aggiornamento delle appendici tecniche e delle schede di omologazione
L’appendice 1 viene aggiornata con l’inserimento della figura 1d e della tabella 1 sui ganci di traino a perno fisso, nonché con le nuove figure 4 e 5 relative al gancio a sfera e al gancio a perno (piton). L’appendice 3 modifica la prova statica imponendo, prima della prova principale, un carico verticale progressivo pari a tre volte la forza verticale massima ammissibile, partendo da un precarico di 500 daN, con limite di deformazione del 10%. Le appendici 5 e 7 aggiornano i modelli di informazione e i dati da indicare, includendo i nuovi tipi di aggancio e il carico verticale statico autorizzato al punto di accoppiamento.
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