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direttiva

Direttiva 2013/3

Direttiva 2013/3/UE della Commissione, del 14 febbraio 2013 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’iscrizione del principio attivo tiametoxam nell’allegato I al tipo di prodotto 18 Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva estende al tipo di prodotto 18 l’iscrizione del principio attivo tiametoxam nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendone l’impiego nei biocidi a base di insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione, tra cui limitazioni per alcuni usi, verifica dei residui eventualmente presenti in alimenti e mangimi, misure di protezione per le api e obblighi di protezione individuale per gli usi professionali. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2014 e applicarla dal 1° febbraio 2015.

Modifica della direttiva 98/8/CE per estendere l’iscrizione del tiametoxam nell’allegato I ai biocidi di tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi).

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, chiamati a recepirla nell’ordinamento interno e ad applicarla ai fini dell’autorizzazione e dell’immissione sul mercato dei biocidi contenenti tiametoxam rientranti nel tipo di prodotto 18, ai sensi della direttiva 98/8/CE. Rilevano in particolare i prodotti destinati a usi professionali; la valutazione unionale non ha coperto tutti gli usi possibili, essendo stati espressamente esclusi, tra gli altri, l’uso all’aperto e l’uso non professionale, con conseguente obbligo per gli Stati membri di valutare scenari e rischi non esaminati a livello UE. Restano rilevanti anche i casi di possibili residui in alimenti e mangimi, le emissioni verso impianti di depurazione o acque superficiali e gli impatti su api mellifere ed ecosistemi acquatici e terrestri.

Direttiva 2013/3/UE della Commissione: estensione dell’iscrizione del tiametoxam al tipo di prodotto 18

La direttiva interviene sulla direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato dei biocidi, estendendo al tipo di prodotto 18 l’iscrizione del principio attivo tiametoxam nell’allegato I. Il provvedimento si fonda sull’esito della valutazione svolta nell’ambito del programma di riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira a consentire l’autorizzazione di biocidi contenenti tiametoxam, ma con condizioni rigorose per la gestione dei rischi ambientali e per la salute umana.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’esito della valutazione del tiametoxam per l’uso nel tipo di prodotto 18, dopo una precedente iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8, relativo ai preservanti del legno. Dalle valutazioni effettuate è emerso che i biocidi contenenti tiametoxam, se usati come insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi, possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tuttavia, la valutazione unionale non ha coperto tutti gli usi potenziali, il che giustifica una serie di clausole di salvaguardia e di valutazioni ulteriori a carico degli Stati membri.

Ambito di applicazione

La misura riguarda i biocidi contenenti tiametoxam classificabili nel tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi. La direttiva si rivolge agli Stati membri, chiamati a recepire le modifiche nell’ordinamento interno e a utilizzarle nelle procedure nazionali di autorizzazione. Sono particolarmente rilevanti gli usi professionali; restano invece non rappresentativamente valutati, a livello unionale, gli usi all’aperto e quelli non professionali.

Modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone l’inserimento di una nuova voce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE per il tiametoxam. La voce indica:

  • grado minimo di purezza del principio attivo: 980 g/kg;
  • data di iscrizione: 1° febbraio 2015;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 gennaio 2017, salvo le eccezioni previste nella nota;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2025;
  • tipo di prodotto: 18.

La nota alla voce chiarisce che, per i prodotti contenenti più principi attivi soggetti all’articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, coincide con quello applicabile all’ultimo principio attivo iscritto. Sono inoltre previste regole speciali per le domande di riconoscimento reciproco e per le deroghe al riconoscimento reciproco, con termini rispettivamente pari a 120 giorni dalla ricezione della domanda completa o a 30 giorni dalla decisione della Commissione.

Condizioni specifiche di autorizzazione e gestione del rischio

La direttiva insiste sul fatto che la valutazione a livello UE non ha incluso tutti gli scenari di esposizione. Pertanto, nella fase di autorizzazione nazionale gli Stati membri devono esaminare, se pertinenti, gli usi o scenari e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale.

Sono previste limitazioni puntuali:

  • non possono essere autorizzati prodotti per applicazione a pennello, salvo prova documentale della conformità all’articolo 5 e all’allegato VI, eventualmente con misure di riduzione del rischio;
  • non possono essere autorizzati prodotti la cui applicazione comporti emissioni inevitabili verso impianti di depurazione o direttamente nelle acque superficiali, salvo dimostrazione della conformità e adozione di adeguate misure di mitigazione;
  • per gli usi professionali, l’autorizzazione deve essere subordinata all’uso di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo dimostrazione che i rischi siano riducibili con altri mezzi a livelli accettabili;
  • se del caso, devono essere adottate misure per proteggere le api mellifere.

Residui in alimenti e mangimi

Nei considerando e nella voce dell’allegato si prevede che, per i prodotti contenenti tiametoxam che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, gli Stati membri verifichino la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti. Il riferimento normativo è al regolamento (CE) n. 470/2009 e al regolamento (CE) n. 396/2005. Inoltre, devono essere adottate misure appropriate affinché i limiti massimi di residui applicabili non siano superati.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 gennaio 2014 e di applicarle dal 1° febbraio 2015. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Profili pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore biocidi, la direttiva è rilevante soprattutto perché amplia la base giuridica per l’autorizzazione di prodotti contenenti tiametoxam, ma non in modo incondizionato. Le autorizzazioni nazionali restano vincolate a una verifica puntuale dei rischi, alla possibile imposizione di misure di contenimento, alle valutazioni sui residui e al rispetto delle condizioni specifiche relative a usi professionali, ambiente acquatico e protezione degli impollinatori. Per gli Stati membri permane un margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti di recepimento e nelle misure operative da imporre, ma non nel risultato finale richiesto dalla direttiva.

Disposizioni principali

Estensione dell’iscrizione del tiametoxam

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE per includervi una nuova voce relativa al tiametoxam, limitatamente al tipo di prodotto 18. L’iscrizione è subordinata a un grado minimo di purezza del 980 g/kg, con data di iscrizione fissata al 1° febbraio 2015 e scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2025.

Termini di recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 gennaio 2014 e applicarle dal 1° febbraio 2015. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Condizioni specifiche per le autorizzazioni

L’allegato stabilisce che gli Stati membri, nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono valutare gli usi e gli scenari di esposizione non rappresentativamente esaminati a livello unionale. Devono inoltre assicurare condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili, in particolare per gli usi professionali.

Divieti e limitazioni d’uso

Non possono essere autorizzati prodotti per applicazione a pennello, salvo dimostrazione basata su dati concreti che il prodotto soddisfa i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, eventualmente con misure di riduzione del rischio. Analogamente, non sono autorizzati prodotti la cui applicazione comporti emissioni inevitabili verso impianti di depurazione o direttamente nelle acque superficiali, salvo prova di conformità ai requisiti e adozione di misure adeguate.

Protezione degli utenti professionali e delle api

Per i prodotti autorizzati per uso professionale è richiesto l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo dimostrazione che i rischi siano riducibili a livelli accettabili con altri mezzi. Se del caso, gli Stati membri devono adottare misure per proteggere le api mellifere.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti contenenti tiametoxam che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui o di modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare misure per garantire che i limiti applicabili non siano superati.

Trasposizione simultanea e decorrenza del periodo di protezione dei dati

Nei considerando si sottolinea l’esigenza di applicare le disposizioni simultaneamente in tutti gli Stati membri per garantire parità di trattamento nel mercato dei biocidi e corretto funzionamento del mercato interno. Si evidenzia inoltre che il periodo decennale di protezione dei dati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE decorre dalla data di iscrizione, motivo per cui è previsto un periodo ragionevole prima dell’iscrizione.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della direttiva ai sensi dell’articolo 4.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezzaambienteprodotti fitosanitari e residuimercato interno

Testo integrale

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