Ordinanza n. 2754/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento, - dell’avviso pubblico, pubblicato in data 14.02.2025, avente ad oggetto “l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; nonché di tutti gli atti, anche allegati all’avviso della procedura indetta da Roma Capitale, ivi incluse le schede tecniche descrittive di ciascun bene demaniale, lo schema per la domanda di partecipazione e modello di dichiarazione, lo schema per il modello di offerta economica, lo schema di concessione; - della determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14/02/2025, prot. QC/2025/14486 della direzione del dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative direzione rigenerazione litorale e grandi progetti di indizione dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - della deliberazione della Giunta Capitolina del 26 aprile 2024, n. 136 avente ad oggetto “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”; - della deliberazione della Giunta Capitolina dell’11 febbraio 2025, n. 44, avente ad oggetto “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma. Integrazione alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 136/2024”; - nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico per l'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale, con i relativi atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico del 14 febbraio 2025 e gli atti della procedura indetta da Roma Capitale per l'affidamento di 31 concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, nonché la determinazione dirigenziale di indizione e le deliberazioni della Giunta Capitolina recanti indirizzi e criteri generali per la valorizzazione del litorale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, limitandosi a richiamare la natura dell'avviso, i vizi prospettati nel ricorso introduttivo e gli sviluppi successivi della procedura. Il TAR ha rilevato la necessità di estendere il contraddittorio agli operatori inseriti nelle graduatorie relative a tutti i lotti delle tipologie A, B e C, qualificandoli come controinteressati sopravvenuti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro l'avviso e gli altri atti impugnati. Considerata la natura dell'avviso, i vizi dedotti e gli sviluppi della procedura, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori inseriti nelle graduatorie per tutti i lotti delle tipologie A, B e C. Ha assegnato alla parte ricorrente il termine del 26 febbraio 2026 per effettuare le notifiche del ricorso introduttivo e quello del 10 marzo 2026 per depositare le prove delle notifiche. Ha inoltre fissato l'udienza pubblica del 12 maggio 2026 per la trattazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 25 c.p.a.
Il testo richiama la disposizione esclusivamente con riferimento al domicilio eletto dalla parte ricorrente; non emerge una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Quando, nel corso di una controversia avente a oggetto una procedura per l'affidamento di concessioni demaniali, emergono operatori collocati nelle graduatorie dei lotti interessati, tali operatori possono essere qualificati come controinteressati sopravvenuti e il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima della decisione di merito.
- L'integrazione del contraddittorio deve comprendere tutti gli operatori individuati come controinteressati sopravvenuti per i lotti e le tipologie interessati dalla procedura, con assegnazione di termini per la notificazione del ricorso e per il deposito delle relative prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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