Sentenza n. 1827/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determine di Fincalabra del 16 ottobre 2025, nn. 126 e 127, relative alle domande ammesse e non ammesse in via definitiva, e del 29 ottobre 2025, n. 136, di concessione definitiva delle agevolazioni, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata esclusa per mancata indicazione del numero della scheda DNSH
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva partecipato all’avviso pubblico regionale per il sostegno all’accoglienza turistica di qualità, finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027. L’avviso richiedeva l’assunzione dell’impegno a rispettare il principio DNSH; il modello allegato chiedeva inoltre di dichiarare la presa visione delle schede pertinenti, senza che l’avviso imponesse tale dichiarazione a pena di inammissibilità. La ricorrente aveva sottoscritto il modello e dichiarato di aver preso visione di tutte le schede applicabili, senza indicarne i numeri. La domanda è stata esclusa per tale omissione. Con il primo motivo la società ha dedotto di aver rispettato la lex specialis e la normativa applicabile, avendo assunto l’impegno DNSH e dichiarato la presa visione di tutte le schede pertinenti; ha sostenuto che l’avviso non conteneva un elenco esaustivo e che la dichiarazione resa era comunque ampia e completa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del favor partecipationis, poiché l’esclusione si fondava su un’irregolarità meramente formale e sanabile. K Build ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione delle clausole del bando. La Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; Fincalabra ha sostenuto che l’indicazione numerica era necessaria per verificare la coerenza del progetto e che il soccorso istruttorio non era applicabile alla procedura a sportello.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione regionale di difetto di legittimazione passiva, rilevando che la Regione non era estranea alla procedura, avviata con avviso regionale e finanziata con risorse del programma regionale. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata: poiché la domanda era conforme alla lex specialis, non sussisteva l’onere di impugnare le relative clausole. Nel merito ha accolto il ricorso. L’avviso richiedeva espressamente soltanto l’impegno al rispetto del DNSH; la ricorrente aveva reso anche la dichiarazione di presa visione, indicando tutte le schede applicabili. L’esclusione per la mancata indicazione dei numeri delle schede è stata ritenuta formalistica, poiché non era stata omessa una dichiarazione prescritta a pena di inammissibilità e la dichiarazione resa assicurava comunque la consapevolezza della disciplina applicabile. La necessità di monitorare l’intervento non giustificava l’esclusione: la verifica della coerenza ambientale riguarda la fase esecutiva e l’omessa indicazione in domanda non impedisce né limita i successivi controlli amministrativi. Il TAR ha quindi annullato, limitatamente all’interesse della ricorrente, le determine impugnate. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4.4, comma 1, lett. r), dell’avviso pubblico
Si deve notare, in primo luogo, che l’avviso pubblico richiede espressamente soltanto l’assunzione dell’impegno a conformarsi al principio DNSH.
La prescrizione dell’avviso imponeva l’assunzione dell’impegno a rispettare il DNSH; non richiedeva, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione numerica delle schede di valutazione.
Massime di principio
- Nelle procedure pubbliche, le clausole che prevedono in termini generali l’esclusione per irregolarità documentali vanno applicate considerando l’interesse effettivo che la prescrizione violata è destinata a tutelare; in assenza di una lesione di un interesse pubblico rilevante, non è legittimo fondare l’esclusione su un formalismo privo di concreta utilità.
- Quando la lex specialis richiede un determinato impegno sostanziale e il partecipante lo assume, non può essere esclusa la domanda per la mancata osservanza di un ulteriore adempimento dichiarativo che il bando non impone a pena di inammissibilità, se la documentazione presentata dimostra comunque la consapevolezza delle regole applicabili.
- Esigenze di monitoraggio proprie della fase esecutiva non giustificano l’esclusione di una domanda per la mancata indicazione, in sede di partecipazione, di dettagli documentali che non impediscono né limitano i successivi controlli dell’amministrazione.
- Una clausola della lex specialis non deve essere impugnata quando la domanda del partecipante risulta conforme alla prescrizione che essa contiene e l’esclusione dipende invece da un’interpretazione formalistica dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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