Cassazione Penale, Sentenza n. 37513/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) dei reati di omesso versamento dell'IVA (periodi d'imposta 2013 e 2016) e di omesso versamento delle ritenute (2014). Sostiene che l'omesso versamento derivò da una crisi di liquidità improvvisa e inevitabile (venir meno degli affidamenti bancari, sistema di anticipazione di fatture, provvedimenti di sequestro preventivo per oltre €800.000 revocati poi dietro garanzie ipotecarie, piano di rateizzazione concordato e in parte rispettato) e dalla crisi causata dalla pandemia COVID-19, non essendovi dolo intenzionale ma scelta aziendale di prioritizzare pagamenti a fornitori e dipendenti per mantenere l'operatività e la posizione di mercato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini degli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, è sufficiente il consapevole inadempimento dell'obbligazione tributaria risultante dalle dichiarazioni presentate per integrare il dolo. I giudici di merito hanno ritenuto che la crisi di liquidità non esclude il dolo, essendo emersa una scelta strategica dell'imputato (privilegiare fornitori e dipendenti, sospendere pagamenti rateali concordati) e la reiterazione degli omessi versamenti per anni e per importi rilevanti, senza adeguata documentazione di impossibilità assoluta o adozione di tutte le iniziative idonee a fronteggiare l'emergenza. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la pronuncia d'appello (rideterminazione della pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e conferma della responsabilità) è stata confermata nella sostanza.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis
L'art. 10-bis (omesso versamento delle ritenute) si applica quando vi è consapevole inadempimento dell'obbligazione tributaria risultante dalle dichiarazioni; la Corte ritiene che la mera crisi di liquidità non esclude il dolo se non dimostrata l'impossibilità assoluta o l'adozione di tutte le misure idonee a far fronte al debito.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
L'art. 10-ter (omesso versamento dell'IVA) è integrato dal consapevole inadempimento: la colpevolezza non è esclusa dalla crisi di liquidità a meno che non sia provato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere al pagamento o che l'omesso versamento sia dipeso da inadempimento di terzi con fatturazione antecedente al mancato incasso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate: Furneri, Minardi, ecc.)
Sez. 3, n. 35786 del 15/02/2017 (Furneri); Sez.3, n. 23796 del 21/03/2019 (Minardi)
La giurisprudenza consolidata afferma che il dato dichiarativo del contribuente può suffragare la ricostruzione dell'obbligazione tributaria e che l'elemento soggettivo è integrato dal consapevole inadempimento; inoltre è ammessa l'integrazione motivazionale delle decisioni di primo e secondo grado purché coerenti.
Massime di principio
- Per i reati tributari di omesso versamento (ritenute e IVA) il dolo può essere desunto dal "consapevole inadempimento" dell'obbligazione risultante dalle dichiarazioni: l'aver dichiarato l'imposta e non averla versata è elemento grave ai fini della responsabilità penale.
- La crisi di liquidità, da sola, non esclude il dolo: il contribuente deve provare l'impossibilità oggettiva e imprevedibile di adempiere o dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee per provvedere al pagamento (accettazione di misure alternative, adempimenti alle procedure, tempestiva richiesta di rateizzazione e rispetto dei piani concordati).
- Scelte gestionali deliberate (ad esempio privilegiare fornitori e dipendenti, sospendere pagamenti rateali) possono essere interpretate come consapevole scelta di non assolvere gli obblighi tributari e quindi confermare il dolo.
- La reiterazione dell'omesso versamento per più periodi d'imposta e per importi rilevanti rafforza la presunzione di responsabilità dolosa e indebolisce la tesi della temporanea impossibilità.
- Provvedimenti cautelari (sequestri) o eventi straordinari (es. pandemia) possono essere valutati a favore del contribuente, ma bisogna dimostrare concretamente il nesso causale e l'inevitabilità dell'impossibilità di pagamento; l'onere probatorio grava sul difensore.
- Le motivazioni combinate di primo e secondo grado possono essere integrate e valutate dalla Cassazione come un corpus unitario se omogenee e coerenti; è quindi importante che nei vari gradi processuali le argomentazioni siano documentate e coordinate.
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