Sentenza del 30/09/2015 n. 19404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva annullato l'accertamento fiscale, ritenendo che fosse fondato su mere presunzioni e che la documentazione acquisita nel procedimento penale fosse utilizzabile anche in ambito tributario. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché la motivazione della CTR era sostanzialmente apparente, generica e priva di un esame concreto delle questioni controverse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avesse utilizzato clausole di stile e affermazioni meramente assertive senza spiegare adeguatamente le ragioni dell'annullamento dell'accertamento. Gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale del contribuente sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è mancante o apparente quando è del tutto assente oppure è formulata in modo talmente contraddittorio o generico da non consentire di individuare il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per Cassazione contro la sentenza affetta da nullità processuale, inclusa la nullità derivante dalla mancanza o apparenza della motivazione.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non può limitarsi ad affermazioni generiche o a clausole di stile: deve confrontarsi con le specifiche contestazioni delle parti e spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
- La motivazione è apparente quando formalmente esiste, ma non consente di comprendere perché il giudice abbia accolto o respinto le domande; in tal caso la sentenza può essere cassata per nullità.
- Quando la Cassazione cassa una sentenza per difetto di motivazione e rinvia la causa, non decide definitivamente chi abbia ragione sul merito dell'accertamento: la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice del rinvio.
- L'accoglimento di un motivo processuale, come la nullità della sentenza, può rendere non necessario l'esame degli altri motivi principali e del ricorso incidentale, che vengono dichiarati assorbiti.
- In una controversia fiscale, il giudice deve valutare in modo esplicito gli elementi presuntivi dell'accertamento, la documentazione prodotta e le contestazioni del contribuente, indicando perché tali elementi siano o non siano sufficienti.
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