Sentenza del 30/09/2015 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Imperia
ACCERTAMENTO - sottoscrizione - funzionario delegato - contenuto della delega - imponibile accertato superiore all'ammontare per cui è stata conferita la delega - invalidità -sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: gli accertamenti sono stati ritenuti nulli perché la sottoscrizione proveniva da un funzionario privo di una delega valida per atti di valore superiore a 70.000 euro. In materia di imposte sui redditi e IVA, l'atto deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato entro i limiti della delega conferita.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dedotto l'invalidità degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA, poiché sottoscritti da un funzionario in forza di una delega limitata agli atti con imponibile accertato inferiore a 70.000 euro. Gli atti impugnati, invece, riguardavano imponibili superiori a tale soglia e non risultavano sottoscritti dal Direttore Provinciale, titolare dell'ufficio.
Norme richiamate
Norme in materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA
Gli accertamenti sono nulli tutte le volte in cui non risultano sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.
La delega alla sottoscrizione deve essere valida e rispettata nei suoi limiti oggettivi, compreso l'eventuale limite di valore dell'imponibile accertato. Un funzionario non può sottoscrivere validamente atti eccedenti la soglia prevista dalla delega.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è valida solo se esiste una delega specifica o comunque idonea e il firmatario appartiene alla carriera richiesta dalla legge.
- I limiti contenuti nella delega, inclusi quelli relativi all'importo dell'imponibile accertato, devono essere rigorosamente rispettati.
- Se l'atto supera il limite economico previsto dalla delega, la sottoscrizione del funzionario è invalida e l'accertamento può essere dichiarato nullo, salvo che sia sottoscritto direttamente dal dirigente competente.
- In caso di contestazione, è essenziale verificare l'esistenza della delega, la qualifica del sottoscrittore, la sua durata e l'ambito quantitativo e materiale dei poteri conferiti.
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