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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 497 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Accisa gas naturale - Obbligazione tributaria - Soggetto passivo obbligazione tributaria - Titolare deposito fiscale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che l'unico soggetto passivo dell'accisa e obbligato verso l'Amministrazione finanziaria è il titolare del deposito fiscale che effettua l'immissione in consumo e il versamento dell'imposta. Il cliente finale o altro soggetto destinatario della rivalsa, pur sopportando economicamente il tributo, non assume la qualità di debitore d'imposta né può essere considerato parte del rapporto tributario principale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'accisa sul gas naturale. Ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 26, comma 7, del d.lgs. 504/1995, l'obbligazione tributaria grava sul titolare del deposito fiscale dal quale il gas naturale viene immesso in consumo, che è tenuto a effettuare il versamento dell'accisa. Il titolare può rivalersi sui propri clienti trasferendo loro l'onere economico dell'imposta, ma i clienti restano estranei al rapporto tributario con l'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Individua nel titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo il soggetto passivo dell'accisa e l'obbligato al pagamento del tributo.

  • Art. 26, comma 7, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Stabilisce che il soggetto passivo effettua il versamento dell'accisa; tale soggetto può trasferire l'onere economico ai clienti mediante rivalsa, senza trasferire loro la soggettività passiva tributaria.

Massime di principio

  • Nelle imposte indirette occorre distinguere tra il soggetto passivo giuridico, obbligato verso l'Amministrazione, e il soggetto economicamente inciso, che sostiene il costo attraverso la rivalsa.
  • Per l'accisa sul gas naturale, il debitore d'imposta è normalmente il titolare del deposito fiscale che immette il prodotto in consumo, non il cliente finale.
  • La traslazione dell'onere tributario in fattura non rende il cliente parte del rapporto tributario principale e non lo espone, di regola, agli obblighi di versamento propri del titolare del deposito fiscale.
  • Eventuali contestazioni dell'Amministrazione devono essere rivolte al soggetto individuato dalla legge come obbligato al pagamento; il cliente può eventualmente agire sul piano contrattuale o della rivalsa, ma non diventa per ciò solo debitore dell'accisa.

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