Sentenza del 30/09/2015 n. 669 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Accertamento - Redditometro - Disponibilità finanziaria - Indicazione destinazione disponibilità finanziarie - Obbligo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prova necessaria per superare un accertamento fondato sul redditometro. L'Amministrazione finanziaria, una volta individuati fatti-indice idonei a evidenziare una maggiore capacità contributiva, non deve fornire ulteriori prove circa la destinazione delle disponibilità finanziarie. Spetta invece al contribuente dimostrare che il reddito determinato sinteticamente non rappresenta una reale maggiore capacità contributiva. Tale prova non richiede l'indicazione dell'esatta destinazione di ogni somma disponibile, considerata la difficoltà di correlare puntualmente ciascuna disponibilità alle singole spese; è sufficiente dimostrare l'esistenza della disponibilità finanziaria e la sua presenza per un periodo di tempo compatibile con l'utilizzo nell'anno oggetto di accertamento.
La decisione
Il principio affermato è che, nel redditometro, l'Amministrazione può fondare la pretesa sui fatti-indice di capacità contributiva senza dover provare ulteriormente come siano state impiegate le disponibilità finanziarie. Il contribuente deve fornire una prova concreta della provenienza e dell'effettiva disponibilità delle somme, nonché della loro permanenza per un periodo idoneo a finanziare le spese contestate. Non è tuttavia necessario dimostrare la destinazione precisa di ogni singola somma. In assenza di tale dimostrazione sulla disponibilità finanziaria e sulla sua compatibilità temporale, l'accertamento sintetico può essere confermato.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
La presenza di fatti-indice di maggiore capacità contributiva consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che il finanziamento delle spese deriva da disponibilità effettive e temporalmente compatibili, senza dover provare la destinazione analitica di ogni somma.
Massime di principio
- Nel redditometro, l'Amministrazione deve provare i fatti-indice e le spese o disponibilità rilevanti, ma non deve ricostruire in dettaglio la destinazione di ogni risorsa finanziaria.
- Il contribuente che intende contestare l'accertamento deve fornire documentazione concreta sulla provenienza, sull'esistenza e sulla disponibilità delle somme utilizzate per sostenere le spese contestate.
- Non è indispensabile dimostrare quale specifica somma abbia finanziato ciascuna spesa; è invece necessario dimostrare che le risorse erano effettivamente disponibili e presenti in un periodo compatibile con le spese dell'anno accertato.
- Una prova generica della disponibilità patrimoniale, priva di riscontri sulla consistenza e sulla collocazione temporale delle somme, può non essere sufficiente a superare l'accertamento.
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