Sentenza del 30/09/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Imperia
ACCERTAMENTO - professionista - prelevamenti ingiustificati - reddito - presunzione - Corte Costituzionale - sent. n. 228/2014 - illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato un accertamento fondato esclusivamente sulla presunzione che i prelevamenti bancari non giustificati effettuati da un lavoratore autonomo costituiscano compensi o redditi non dichiarati. La contestazione si basa sull'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui applicava tale presunzione ai professionisti.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto nullo nella parte fondata esclusivamente sui prelevamenti ingiustificati. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 dell'11 giugno 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la presunzione applicata ai lavoratori autonomi, ritenendo arbitrario presumere che i prelievi siano destinati a investimenti professionali produttivi di reddito. L'Amministrazione non può quindi determinare maggiori compensi del professionista basandosi soltanto su tali prelevamenti, salvo che disponga di ulteriori elementi probatori.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973
La norma prevedeva una presunzione in base alla quale i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari potevano essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, anche considerando come ricavi o compensi i prelevamenti non giustificati.
La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte applicabile ai lavoratori autonomi e ai professionisti, poiché la presunzione dei prelevamenti come compensi non dichiarati è irragionevole e lesiva della capacità contributiva.
Art. 53 della Costituzione
Principio della capacità contributiva.
La presunzione non può fondare una pretesa fiscale se manca un ragionevole collegamento tra il fatto noto, ossia il prelevamento, e il reddito imponibile presunto.
Art. 3 della Costituzione
Principio di ragionevolezza e uguaglianza.
È irragionevole presumere automaticamente, per un professionista, che ogni prelevamento non giustificato sia destinato a un investimento nell'attività e che tale investimento produca necessariamente reddito.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 228 dell'11 giugno 2014
La presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.
La pronuncia esclude l'utilizzabilità automatica dei prelevamenti bancari ingiustificati come prova presuntiva di compensi non dichiarati nei confronti dei professionisti.
Massime di principio
- Nei confronti di un professionista, i soli prelevamenti bancari non giustificati non possono essere automaticamente qualificati come compensi o redditi non dichiarati.
- Un accertamento fondato esclusivamente sulla presunzione dei prelevamenti come maggiori compensi è illegittimo nella parte relativa a tale presunzione.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi concreti e coerenti che colleghino i movimenti bancari a ricavi o compensi effettivamente conseguiti.
- La decisione riguarda specificamente la presunzione dei prelevamenti applicata ai lavoratori autonomi; resta distinta la disciplina degli eventuali versamenti non giustificati, che può richiedere una valutazione separata.
- Il contribuente dovrebbe documentare la destinazione dei prelevamenti e contestare la carenza di prova, l'assenza di motivazione e l'applicazione automatica della presunzione.
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