Sentenza del 30/09/2015 n. 1662 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore - Grave incongruenza tra il ricavo dichiarato e quello puntuale indicato dallo studio di settore - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l’accertamento basato sugli studi di settore è legittimo soltanto quando ricorre una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli stimati. Se lo scostamento non è di entità cospicua, l’accertamento è privo, fin dall’origine, del presupposto giuridico necessario e deve essere considerato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha fondato l’accertamento induttivo sugli studi di settore, rilevando una differenza tra i ricavi dichiarati e quelli puntualmente desumibili dallo studio di settore. La questione riguarda la necessità che tale scostamento costituisca una "grave incongruenza", ossia una differenza quantitativamente cospicua tra i ricavi contabilizzati e dichiarati e quelli presuntivamente determinati mediante gli studi di settore, considerando un periodo di normale attività.
Norme richiamate
Art. 39, primo comma, lettera d), DPR n. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo, ma nel caso degli studi di settore la pretesa deve essere sorretta da una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli stimati.
Art. 54, DPR n. 633/1972
Disciplina l’accertamento dell’IVA e, secondo la sentenza, richiede anch’esso la presenza del presupposto della grave incongruenza quando l’accertamento è fondato sugli studi di settore.
Massime di principio
- Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore non è sufficiente, da solo, a legittimare l’accertamento: deve trattarsi di una differenza significativa e cospicua.
- La gravità dello scostamento deve essere valutata con riferimento a un periodo di normale attività del contribuente, evitando che situazioni eccezionali o anomale alterino il confronto.
- La mancanza della grave incongruenza determina l’illegittimità originaria dell’accertamento, perché viene meno il presupposto giuridico della presunzione utilizzata dall’Amministrazione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare non solo l’esistenza dello scostamento, ma anche la sua effettiva consistenza, le condizioni concrete dell’attività e l’eventuale presenza di elementi idonei a giustificare i ricavi inferiori.
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