Sentenza del 14/06/2018 n. 2786 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Motivazione per relationem - Processo verbale di constatazione - Precedente notificazione - Legale conoscenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato perché richiamava espressamente il processo verbale di constatazione, che era già stato notificato in precedenza alla società. La precedente notificazione ha garantito la legale conoscenza dell'atto richiamato e ha consentito alla contribuente di comprendere gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria e di difendersi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse insufficientemente motivato perché fondato, tramite motivazione per relationem, su elementi contenuti in un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. La contestazione riguardava, in particolare, l'assenza di allegazione integrale del verbale all'avviso e la pretesa impossibilità di conoscere adeguatamente i presupposti dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio ad altri atti, purché tali atti siano allegati oppure il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso, in modo da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa.
Principio della motivazione per relationem
Il rinvio ad atti precedenti è legittimo quando l'atto richiamato sia stato portato legalmente a conoscenza del contribuente, anche mediante una precedente notificazione, e il rinvio permetta di individuare concretamente i presupposti dell'accertamento.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale di constatazione o altro atto precedente senza riprodurne integralmente il contenuto, se il contribuente lo ha già ricevuto oppure se l'avviso ne riporta gli elementi essenziali.
- La precedente notificazione dell'atto richiamato può sostituire la necessità di una nuova allegazione, purché il richiamo nell'avviso sia espresso e sufficientemente preciso.
- La motivazione è valida quando consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di predisporre una difesa effettiva; non è invece sufficiente un rinvio generico o a documenti mai conosciuti.
- Per contestare efficacemente la motivazione per relationem occorre verificare se l'atto richiamato sia stato realmente notificato, se il richiamo sia specifico e se gli elementi necessari alla difesa siano accessibili al contribuente.
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