Sentenza n. 368/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 317/2023 in data 1 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 317/2023, passata in giudicato, relativa all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 317/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la carta docente per quattro anni scolastici, per l’importo di euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto che la sentenza, notificata al Ministero il 22 dicembre 2023 e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. Ha chiesto l’assegnazione della carta docente con accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre agli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha prodotto la certificazione della Cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la ricorrente aveva documentato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e che il Ministero non aveva contestato né dimostrato l’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, compiendo gli adempimenti imposti dalla sentenza n. 317/2023 entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, perché il giudice ordinario li aveva espressamente negati e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il precetto del giudicato; inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna a somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, quale commissario ad acta, stabilendo che l’intervento sostitutivo dovrà avvenire entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente, dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e dei relativi obblighi conformativi e di condanna.
art. 114 c.p.a.
Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
La condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la proposizione della specifica azione prevista dalla disposizione; tale domanda non può essere introdotta chiedendo genericamente gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici è riconosciuto un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; decorso tale termine, può essere esperito il rimedio dell’ottemperanza.
art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016
l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto ... lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione
L’importo della carta docente è previsto al valore nominale e non è soggetto a maggiorazione per interessi secondo il precetto richiamato dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato del giudice ordinario abbia imposto all’amministrazione un obbligo puntuale di attribuzione di una prestazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il giudice dell’ottemperanza è vincolato al contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo, modificarlo o attribuire prestazioni ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla sentenza da eseguire.
- La richiesta di interessi o rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la proposizione della specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; non è sufficiente formulare una generica domanda di interessi nel giudizio diretto all’esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché sia posto in posizione idonea a provvedere in via sostitutiva; quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione, non spetta un compenso ulteriore per l’attività commissariale.
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