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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28256/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di sottoposizione a misura cautelare per i reati connessi agli artt. 110 e 624-bis c.p.; il ricorrente deduceva la tempestività dell'istanza sulla base della data di attestazione della definitività della sentenza da parte della cancelleria (anziché dalla data di irrevocabilità), contestava la mancata rilevazione dell'interruzione dei termini in conseguenza di precedenti atti/processi di altri coimputati e sosteneva l'interruzione dei termini per via di un precedente ricorso dichiarato inammissibile per difetto di procura, nonché l'illegittimità del mutamento del collegio senza il consenso della parte in rito camerale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza e non dall'attestazione del cancelliere, salvo specifica allegazione di fatti che dimostrino come rimessa di impugnazioni di terzi abbia effettivamente differito l'irrevocabilità; ha ritenuto irrilevante l'annotazione di cancelleria in quanto meramente ricognitiva; ha escluso che un precedente ricorso inammissibile interrompa il termine (deve considerarsi tamquam non esset); ha affermato la rilevabilità d'ufficio della tardività dell'istanza e ha respinto la censura circa il mutamento del collegio nella procedura camerale, rilevando che nelle procedure ispirate al rito civile la composizione può variare per la decisione purché non vi sia pregiudizio alle garanzie processuali. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso spese in favore del Ministero per euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Il termine per proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorre dalla irrevocabilità della sentenza; l'attestazione di cancelleria è meramente ricognitiva e non sospende il decorso del termine.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla responsabilità in concorso; indicata per descrivere il reato contestato insieme agli altri articoli citati.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al fatto per cui il ricorrente era sottoposto a misura cautelare; contestazione di merito penale da cui deriva la richiesta di riparazione.

  • art. 645 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la rilevanza dell'attestazione della cancelleria; la Corte ha ritenuto irrilevante tale richiamo ai fini del decorso del termine.

  • D.M. n. 334 del 1989

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 645 per sostenere che il termine decorre dall'attestazione; la Corte non ha accolto questa lettura normativa.

  • art. 587 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'incertezza su impugnazioni dei coimputati; la Corte precisa che eventuali impugnazioni dei coimputati possono far decorrere il termine dalla definizione irrevocabile delle loro posizioni solo se specificamente allegato e dimostrato.

  • art. 648 cod. pen.

    Citato dal ricorrente in tema di impugnazioni della Procura Generale; la Corte richiede specifiche allegazioni per valutare effetti sulle tempistiche dell'irrevocabilità.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che un precedente deposito di ricorso avrebbe interrotto i termini; la Corte ha escluso rilevanza quando il deposito è stato dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente sul tema della ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il rispetto dei termini sia un accertamento di ordine pubblico che il giudice può verificare d'ufficio.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    comma 2 (richiamato per contrasto)

    La disciplina che impone la presenza degli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento vale per il giudizio dibattimentale; la Corte ha chiarito che nella procedura camerale (ispirata al processo civile) non opera la stessa regola, quindi il mutamento del collegio per la decisione non costituisce di per sé violazione se le parti hanno già svolto le loro conclusioni.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione va proposta entro il termine previsto dall'art. 315 c.p.p. decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza: l'attestazione formale del cancelliere non sospende né differisce tale decorso.
  • Se si invoca la sospensione del termine in ragione di impugnazioni dei coimputati, occorre allegare e dimostrare specificamente in che modo tali impugnazioni hanno effettivamente differito l'irrevocabilità della sentenza dell'istante.
  • Un precedente ricorso dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza non interrompe i termini utili: l'atto inammissibile deve considerarsi come non avvenuto (tamquam non esset).
  • I termini di cui all'art. 315 c.p.p. hanno natura di ordine pubblico e possono essere rilevati d'ufficio dal giudice; il possibile svolgimento di atti istruttori da parte di un collegio precedente non elimina la possibilità che il giudice decidente rilevi la tardività.
  • Nelle procedure camerali ispirate al rito civile (come quella per la riparazione), la composizione del collegio può variare tra fase istruttoria/trattazione e decisione; non è necessario il consenso della parte al mutamento se non ricorre pregiudizio alle garanzie processuali, a differenza di quanto previsto per il dibattimento ex art. 525 c.p.p.

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