Cassazione Penale, Sentenza n. 32114/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Udine del 26/05/2023 per insussistenza del fatto, denunciando vizio per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. L'accusa contestava che i due imputati, trovati in possesso di selvaggina e in assetto da cacciatori con i fucili, avessero partecipato a battuta di caccia nella Riserva di Ampezzo il 27/09/2020 e abbattuto un cervo la cui caccia era consentita solo da 01/10/2020. Il Procuratore ha sostenuto che il Tribunale avrebbe fatto affidamento su una ricostruzione priva di riscontri fattuali (cioè che gli imputati avrebbero trovato il cervo già abbattuto da terzi e se ne sarebbero appropriati), senza che questa versione fosse emersa in dibattimento, e ha dedotto anche che la condotta poteva integrarsi nella fattispecie di detenzione vietata prevista dall'art. 30 legge 11/02/1992 n.157. Il Procuratore ha inoltre chiesto la conversione del ricorso in appello sostenendo che le doglianze attengono al vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato e ha respinto la richiesta di conversione in appello. Sul punto procedurale la Corte ha rilevato che la sentenza di proscioglimento riguardava reati sanzionati con pena pecuniaria o alternativa e quindi era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p.; ne consegue che il rimedio corretto era il ricorso diretto per cassazione (art. 608 c.p.p.) e non la conversione in appello ai sensi dell'art. 569 c.p.p. Quanto al merito delle censure, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di manifesta illogicità: la sentenza impugnata riportava l'esame reso dai due imputati, la visione di un video girato sul posto in contraddittorio tra le parti e le dichiarazioni del teste Unterthrner (che non aveva udito spari), elementi che hanno giustificato la valutazione di merito in capo al Tribunale; la Cassazione ha ricordato che non le è consentito riesaminare i fatti né adottare una valutazione alternativa delle prove. Infine la Corte ha escluso che la condotta potesse essere ricondotta al reato di detenzione previsto dall'art. 30 lett. g o lett. I della legge 157/1992, poiché l'imputazione e le emergenze probatorie si riferivano esclusivamente all'abbattimento e non risultava prova di detenzione con finalità di commercializzazione. Pertanto l'assoluzione è stata confermata per mancata prova della responsabilità.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020
Riferimento formale alla disciplina procedurale del tipo di ricorso; non incide sul merito della decisione in questo caso
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
Norma sul vizio di motivazione per manifesta illogicità; la Corte precisa che tale vizio richiede che la ricostruzione contraria sia inconfutabile e non si limiti a proporre un'interpretazione alternativa dei fatti
Codice di procedura penale
Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa; comporta che l'unico rimedio ordinario sia il ricorso per cassazione e non l'appello
Codice di procedura penale
Consente il ricorso diretto per cassazione, proponibile per i motivi previsti dall'art. 606; è il rimedio corretto quando la sentenza impugnata è inappellabile
Codice di procedura penale
Previsione sulla conversione del ricorso per cassazione in appello per i 'ricorsi per saltum'; la Corte ha escluso la sua applicazione perché la sentenza era inappellabile e il ricorso era un ricorso diretto
Codice di procedura penale
Richiamato come limite al rimedio esperibile dal procuratore generale per determinate sentenze; qui la Corte sottolinea che il Procuratore può esperire il ricorso per cassazione nei limiti previsti
Legge 11 febbraio 1992 n. 157
art. 30, comma 1, lett. g e lett. i
Lettera g sanziona chi abbatte, cattura o detiene esemplari della tipica fauna stanziale alpina il cui abbattimento è vietato; lett. i punisce chi pone in commercio o detiene fauna selvatica per porla in commercio. La Corte ha rilevato che l'imputazione e le emergenze probatorie nel caso concreto riguardavano l'abbattimento e non la detenzione o la finalità commerciale, per cui non è possibile una riformulazione del reato in sede di cassazione senza adeguata contestazione e prova
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è inappellabile per disposizione (es. reati puniti con pena pecuniaria o alternativa), il rimedio dell'accusa è il ricorso diretto per cassazione e non la conversione in appello; la richiesta di conversione va dunque valutata secondo la effettiva appellabilità della decisione
- La Corte di cassazione non può riesaminare i fatti né sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito; il vizio di manifesta illogicità richiede che la ricostruzione alternativa proposta sia inconfutabile o che ci sia uso di prove inesistenti o omissione di prove decisive
- Per dedurre un travisamento della prova occorre indicare in modo specifico le prove ritenute travisate o omesse e dimostrare che esse erano decisive per la decisione; la mera prospettazione di una interpretazione alternativa non è sufficiente
- La contestazione del reato di detenzione previsto dall'art. 30 legge 157/1992 richiede che il capo di imputazione e le prove dimostrino la detenzione o la finalità commerciale; non è possibile riformulare la fattispecie in sede di legittimità se nel corso del processo non sono emersi elementi a sostegno di tale ricostruzione
- Elementi probatori come l'esame diretto degli imputati, la visione di video girati sul posto e dichiarazioni di testimoni possono legittimare un ragionevole dubbio e giustificare un'assoluzione; l'assenza di riscontri (per esempio assenza dell'udito di colpi) può essere valutata dal giudice di merito
- Chi propone impugnazioni in Cassazione deve focalizzarsi su profili di diritto o su vizi di motivazione che rientrino nei limiti consentiti, evitando di chiedere alla Corte di legittimità una rivalutazione dei fatti che è prerogativa del giudice di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32106/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32107/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32108/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32111/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32112/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →