Sentenza del 09/07/2024 n. 889 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento TOSAP notificato il 15/10/2021 relativo alla occupazione di suolo pubblico per un cantiere con ponteggio nel periodo 23/11/2018 - 09/07/2020; la Cooperativa contestava la propria soggettività passiva al tributo, la superficie computata e la legittimità di sanzioni e interessi. Il Comune sosteneva la correttezza della pretesa perché proprietario dell'immobile e presentatore della SCIA; in fatto però l'autorizzazione di occupazione era intestata alla ditta appaltatrice E.C. S.r.l., che non ha riconsegnato il cantiere, è poi fallita (sentenza 27/05/2020) e la Cooperativa ha ripreso il possesso solo il 22/07/2020.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha respinto l'appello del Comune e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della Cooperativa, ritenendo che la soggettività passiva della TOSAP spettasse al titolare dell'autorizzazione (la società appaltatrice E.C.) e non alla Cooperativa per il periodo contestato. Tuttavia ha accolto l'appello incidentale della Cooperativa in tema di spese, riformando la compensazione operata in primo grado e condannando la parte soccombente (il Comune) al pagamento delle spese dei due gradi, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39, d.lgs. n. 507/1993
La legittimazione passiva TOSAP spetta in primo luogo al titolare dell'atto di concessione o autorizzazione; solo in mancanza di tale atto rileva l'occupante di fatto. Non è ammissibile spostare la pretesa tributaria su soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione per ragioni di mera utilizzazione materiale.
art. 15, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La compensazione delle spese in sede tributaria è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la mancanza di motivazione specifica sulla eccezionalità legittima la riforma.
art. 1294 c.c.
Richiamato solo per argomentare che l'art.1294 (co-debitoria originaria) non può essere invocato di massima per trasferire la responsabilità tributaria quando la legge tributaria disciplina diversamente il soggetto passivo.
art. 23 Cost.
Riferito al principio di tassatività e determinatezza della norma impositiva: non è permesso all'ente impositore di individuare liberamente il soggetto passivo in contrasto con la legge e con il principio costituzionale.
Cass. SS.UU., Sentenza n. 8628 del 07/05/2020
Conferma che ai fini TOSAP il soggetto passivo è il titolare dell'autorizzazione e, in via residuale, l'occupante di fatto; esclude responsabilità solidale automatica o spostamento della pretesa in caso di insolvenza o procedura concorsuale del titolare.
Cass. Ord., n. 17674 del 31/05/2022
Giurisprudenza richiamata per il principio che la compensazione delle spese richiede motivazione specifica su gravi ed eccezionali ragioni; mancanza di motivazione vizierebbe la decisione.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023
Sancisce che non può considerarsi sufficiente una generica 'parvenza di fondatezza' della domanda anteriore al giudizio per giustificare la compensazione delle spese se poi la domanda viene respinta; la funzione processuale è accertativa, non prognostica.
Massime di principio
- Per la TOSAP il soggetto passivo è prioritariamente il titolare dell'autorizzazione/concessione rilasciata dall'ente locale; solo in assenza di tale atto lo è l'occupante di fatto.
- La semplice disponibilità materiale o il beneficio economico derivante dall'uso non valgono, di per sé, a trasferire la responsabilità tributaria prevista dalla normativa (art.39 d.lgs.507/1993).
- Il fallimento o l'insolvenza del titolare dell'autorizzazione non consente automaticamente all'ente impositore di perseguire il pagamento del tributo su un diverso soggetto che abbia beneficiato dell'uso, salvo diversa previsione normativa.
- La regola che governa la ripartizione delle spese processuali nelle controversie tributarie è la soccombenza; la compensazione è l'eccezione e richiede motivazione specifica e circostanziata delle "gravi ed eccezionali ragioni".
- In caso di contenzioso su TOSAP conviene verificare sempre a chi sia intestata l'autorizzazione/concessione nel periodo contestato e se vi siano atti formali di trasferimento o di presa in consegna del cantiere: questi elementi determinano la legittimazione passiva.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si sia già pronunciata chiaramente su una questione (es. identificazione del soggetto passivo TOSAP), l'ente impositore ha scarso margine per sostenere una tesi difforme; le decisioni di primo grado che ignorano tale consolidamento sono vulnerabili sul punto delle spese.
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