Cassazione Civile, Sentenza n. 29560/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento disciplinare dopo una condanna penale irrevocabile per detenzione, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, anche realizzato utilizzando le immagini di nipoti minorenni, e per violenza sessuale ai danni di una di esse. In sede penale era stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione, a 90.000 euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 38/2021 depositata il 7 aprile 2021, gli aveva irrogato la rimozione dall’ordine giudiziario. Con l’unico motivo di ricorso, il magistrato ha contestato l’applicazione automatica della sanzione massima, sostenendo che il giudice disciplinare dovesse poterla graduare secondo proporzionalità e che l’automatismo fosse irragionevole alla luce dei principi costituzionali. A sostegno della richiesta di una sanzione più lieve ha richiamato il percorso di cura e recupero intrapreso, le circostanze personali e familiari e il dedotto stato di blackout mentale, nonché la cancellazione delle immagini e l’interruzione dei contatti con un altro soggetto coinvolto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rimborsare al Ministero della giustizia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ha confermato che l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109/2006 impone la rimozione quando ricorre anche una sola delle ipotesi previste; nel caso concreto ne ricorrevano due: la condanna a pena detentiva non inferiore a un anno non sospesa e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte ha escluso l’irragionevolezza dell’automatismo, rilevando che la disciplina delle sanzioni disciplinari dei magistrati non è soggetta, nello stesso modo, ai principi che limitano gli automatismi sanzionatori penali e che la scelta legislativa mira anche a impedire la permanenza in servizio di chi abbia riportato una severa condanna penale. Ha inoltre osservato che la Sezione disciplinare aveva valutato la gravità concreta delle condotte e la loro incompatibilità con la funzione giudiziaria; le circostanze personali dedotte non rendevano carente tale motivazione. Le contestazioni sulla valutazione di merito e sulla motivazione sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili, poiché non individuavano vizi essenziali idonei a imporre una diversa conclusione. È stata infine disposta, in caso di diffusione della sentenza, l’omissione dei dati identificativi dell’incolpato e degli altri soggetti coinvolti.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109/2006
Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, prescrive, dunque, la rimozione nel presente caso.
La norma impone la rimozione del magistrato quando ricorra una delle ipotesi alternative previste; nel caso concreto erano integrate sia la condanna a pena detentiva non inferiore a un anno non sospesa sia l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109/2006
A tali ipotesi il legislatore medesimo ha affiancato quella della condanna del magistrato per l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e), ossia per avere ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza (o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie), dai difensori di costoro, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti.
La condanna disciplinare per l’illecito descritto dalla disposizione costituisce una delle tre ipotesi alternative che comportano obbligatoriamente la rimozione; non era però l’ipotesi applicata nel caso concreto.
art. 3 Cost.
Il principio secondo cui gli automatismi sanzionatori nell’ambito del diritto penale sono tendenzialmente incompatibili con l’art. 3 Cost. e art. 27 Cost., commi 1 e 3, non opera, allo stesso modo, nella sfera delle sanzioni disciplinari.
La tendenziale incompatibilità costituzionale degli automatismi sanzionatori penali non si trasferisce nello stesso modo alle sanzioni disciplinari.
art. 27, commi 1 e 3, Cost.
Il principio secondo cui gli automatismi sanzionatori nell’ambito del diritto penale sono tendenzialmente incompatibili con l’art. 3 Cost. e art. 27 Cost., commi 1 e 3, non opera, allo stesso modo, nella sfera delle sanzioni disciplinari.
I principi costituzionali richiamati in relazione agli automatismi sanzionatori penali non impediscono, allo stesso modo, l’automatismo previsto in ambito disciplinare per la rimozione del magistrato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In generale, infatti, per essere rilevanti, i vizi della motivazione, di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), devono cadere su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo, non potendo reputarsi ammissibili quelle censure che aggrediscono la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Nel sindacato sulle pronunce disciplinari, sono rilevanti i vizi motivazionali che investono aspetti essenziali e possono imporre una diversa conclusione; non sono sufficienti critiche alla persuasività della motivazione o richieste di diversa valutazione degli elementi di fatto.
art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, va disposto che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’incolpato e degli altri soggetti coinvolti.
In caso di diffusione della decisione devono essere omessi i dati identificativi dell’incolpato e degli altri soggetti coinvolti.
Massime di principio
- La rimozione del magistrato prevista dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109/2006 è obbligatoria quando ricorra anche una sola delle ipotesi alternative tassativamente indicate dalla norma, tra cui la condanna a pena detentiva non sospesa non inferiore a un anno o l’interdizione dai pubblici uffici.
- La scelta legislativa di prevedere la rimozione obbligatoria del magistrato in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109/2006 non è irragionevole per il solo fatto di sottrarre al giudice disciplinare la graduazione della sanzione; gli automatismi sanzionatori disciplinari non sono soggetti, nello stesso modo, ai limiti costituzionali riferiti agli automatismi penali.
- Il giudice disciplinare può motivare l’adeguatezza della rimozione anche valorizzando la gravità concreta delle condotte e la loro incompatibilità con la permanenza nell’ordine giudiziario; circostanze personali dell’incolpato non impongono una diversa conclusione se non incidono sulla motivazione relativa alla compromissione dei valori connessi alla funzione.
- Nel sindacato di legittimità sulle decisioni della Sezione disciplinare, il vizio di motivazione è rilevante se riguarda aspetti essenziali idonei a imporre una diversa conclusione; non sono ammissibili censure dirette soltanto a contestare la persuasività della motivazione o a sollecitare una nuova comparazione degli elementi di fatto.
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