Cassazione Civile, Sentenza n. 29670/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Aprile Spa aveva promosso procedimento monitorio per ottenere il pagamento di corrispettivi per presunte prestazioni di spedizione verso il Sud America. La Corte d'Appello di Genova, accogliendo l'appello di Agmin, aveva rigettato la domanda nei confronti di Agmin ritenendo, tra l'altro, inutilizzabile la documentazione prodotta tardivamente da Aprile (come le fatture relative alle spedizioni e la fattura n. 460858) e valutando la prova del credito. In Cassazione Aprile ha impugnato la sentenza per diversi motivi: (i) vizio di ammissibilità dell'appello di Agmin perché generico (motivo indicato come 10°), (ii) motivazione contraddittoria e incomprensibile circa la valutazione delle prove e della fattura n. 460858 (motivo indicato come 2°), (iii) violazione di norme processuali (115, 116, 163, 183, 210, 342 c.p.c.) per avere la corte di merito deciso d'ufficio su eccezioni di preclusione proponibili solo dalle parti, ritenendo inammissibile la documentazione per tardività (motivo accolto dalla Corte di legittimità), e (iv) censura sulle spese di giudizio (motivo assorbito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il 10° e il 2° motivo per carenze formali (mancata riproduzione e indicazione puntuale degli atti e documenti richiamati, violazione art. 366 c.p.c.) e ha invece accolto il motivo principale (indicato come 3° nella decisione) relativo alla illegittima decisione d'ufficio della corte territoriale su questioni di preclusione e tardiva produzione documentale. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione perché riesamini la controversia alla luce del principio richiamato (che limita il potere del giudice d'ufficio di rilevare preclusioni non eccepite in primo grado e già definite con giudicato interno), riservando al giudice del rinvio anche la determinazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (1° co. n. 4 e n. 5)
Regolano i motivi di ricorso per cassazione rispettivamente per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione; la Corte ha richiamato tali parametri per valutare l'ammissibilità e il merito dei motivi dedotti.
art. 112 c.p.c.
Norma generale sul principio dispositivo e sui limiti del potere istruttorio; richiamata nel contesto delle doglianze sull'ammissibilità e sulle deduzioni processuali.
art. 345 c.p.c.
Norma sul procedimento di impugnazione/ricorso; citata in relazione ai motivi di cassazione e all'irregolare formulazione delle censure.
art. 366 c.p.c. (1° co. n. 6)
Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili due motivi per mancata riproduzione e indicazione puntuale degli atti richiamati, ai sensi di questa norma.
art. 157 c.p.c. (3° co.)
Tratta della rilevabilità delle nullità che una parte ha determinato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la decisione, la parte che ha determinato la nullità non può invocarla salvo che la legge preveda rilevabilità d'ufficio anche in grado di appello.
art. 115 c.p.c.
Disciplina l'onere di provare i fatti non contestati; la decisione d'appello è stata censurata per aver ritenuto non provato il credito di Aprile sulla base della tardiva documentazione, intervenendo su questioni di preclusione non eccepite in primo grado.
art. 116 c.p.c.
Regola l'onere della prova; richiamata nel contesto delle deduzioni sulla valutazione probatoria operata dalla corte d'appello.
art. 163 c.p.c.
Riguarda la valutazione della prova documentale; la Corte ha richiamato principi relativi all'utilizzabilità dei documenti e alle preclusioni.
art. 183 c.p.c.
Regola la memoria ex art. 183 e la possibilità di indicare mezzi di prova; la corte d'appello ha ritenuto tardiva la documentazione prodotta in terza memoria e la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione non potesse essere fatta d'ufficio se la questione non era stata tempestivamente sollevata.
art. 210 c.p.c.
Norma sul mezzo di prova e sulla sua efficacia probatoria; richiamata in ragione delle contestazioni sulla documentazione prodotta.
art. 342 c.p.c.
Disciplina la decisione sulle prove; richiamata in relazione alla censura sulla valutazione probatoria operata dalla corte d'appello.
art. 91 c.p.c.
Regola la regolazione delle spese di lite; la ricorrente aveva censurato la condanna alle spese nonostante un versamento parziale effettuato da Agmin, motivo poi assorbito dalla Corte.
Massime di principio
- In Cassazione è essenziale riprodurre e indicare puntualmente gli atti e i documenti richiamati: il mancato rispetto dei requisiti formali ex art. 366 c.p.c. rende il motivo inammissibile.
- Le censure devono essere formulate in modo chiaro e autonomo nel ricorso: non è sufficiente il mero richiamo ad atti del giudizio di merito senza precisa rimando alla collocazione nei fascicoli.
- Il giudice d'appello non può, di massima, rilevare d'ufficio e decidere questioni di preclusione o tardiva utilizzazione di documenti che non siano state eccepite dalle parti in primo grado, salvo che la legge preveda la rilevabilità officiosa della nullità anche in grado di appello.
- La tardiva produzione documentale può essere esclusa se rilevata e valorizzata dalle parti o dal giudice di primo grado con gli opportuni provvedimenti; altrimenti, l'esclusione d'ufficio in sede di impugnazione può violare il principio dispositivo e i limiti dell'istruttoria.
- Quando si impugna una decisione per vizio di motivazione, occorre circoscrivere il motivo al mancato esame di un fatto decisivo, inteso in senso storico-fenomenico; contestazioni generiche sulla valutazione delle prove possono essere inammissibili.
- In caso di cassazione per vizi procedurali o di rilevabilità d'ufficio, la Corte di rinvio dovrà riesaminare la questione nel rispetto dei principi di rilevabilità delle nullità, dell'onere della prova e delle regole sulle produzioni documentali.
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