Cassazione Civile, Sentenza n. 29556/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente contestava l'oscuramento temporaneo di contenuti in fase di valutazione, deducendo violazione della libertà di manifestazione del pensiero, carenza di motivazione e difetto di proporzionalità e di garanzie procedurali nella misura adottata
La decisione
il giudice ha ritenuto legittima la misura cautelare di oscuramento in ragione del preminente interesse alla tutela di diritti terzi e/o dell'ordine pubblico durante la fase di valutazione, ma ha imposto all'organo resistente l'obbligo di fornire adeguata motivazione, di rispettare termini certi per la definitiva decisione e di garantire la possibilità di ricorso tempestivo. In sintesi la misura provvisoria è stata confermata ma subordinata a obblighi di trasparenza, proporzionalità e celerità
Norme richiamate
Direttiva europea sul commercio elettronico 2000/31/CE (recepita in Italia dal D.lgs. 70/2003)
consente agli intermediari e alle autorità di adottare misure coerenti con il regime di responsabilità degli hosting provider; giustifica interventi provvisori quando sussistono segnalazioni rilevanti e rischi immediati
Art. 21 Costituzione (tutela della libertà di manifestazione del pensiero)
la libertà di espressione è principio fondamentale ma non assoluto e va bilanciata con altri diritti e interessi; l'oscuramento può essere ammesso se proporzionato e motivato
Principi generali del procedimento amministrativo e del diritto di difesa
impongono obbligo di motivazione, di comunicazione degli atti e di possibilità di impugnazione entro termini certi; le misure provvisorie devono rispettare tali garanzie
Massime di principio
- L'oscuramento provvisorio è compatibile con il diritto di espressione se adottato per esigenze urgenti e motivato in modo specifico
- Deve sussistere un bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e altri interessi rilevanti (tutela di terzi, ordine pubblico, sicurezza)
- Le misure in fase di valutazione richiedono trasparenza: motivazione chiara, indicazione dei presupposti fattuali e giuridici e termini per la decisione definitiva
- È necessario garantire rimedi effettivi e tempestivi: comunicazione al ricorrente e possibilità di impugnare la misura nel breve termine
- I gestori/intermediari hanno margine di intervento, ma la responsabilità diminuisce se agiscono secondo le procedure previste dalla normativa (es. notifica e rimozione), e non possono sostituirsi indebitamente al giudice senza rispettare garanzie procedurali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29560/2021 del 22/10/2021
- Sentenza civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29583/2021 del 22/10/2021
- Sentenza civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29670/2021 del 22/10/2021
- Sentenza civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29671/2021 del 22/10/2021
- Sentenza civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29672/2021 del 22/10/2021
- Sentenza civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29691/2021 del 22/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →