Cassazione Civile, Sentenza n. 29671/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal sig. Chen contro la cartella di pagamento del 28/8/2016 per sanzioni per violazioni al codice della strada. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e sostanziali (artt. 112, 324, 615 c.p.c., 2909 c.c., L. n. 689/1981 ecc.) e censurava il riesame operato dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di motivi principali: (1) notifica del ricorso alla parte integrata (Agenzia delle Entrate - Riscossione) eseguita in modo invalido, essendo stata indirizzata al difensore del precedente agente della riscossione e non al successore ex lege (violazione del principio affermato da Sez. Un. n. 2087/2020 e successivi); ciò ha reso non rituale la rinnovazione della notifica nel termine perentorio; (2) carenze formali del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (omessa riproduzione e mancata precisa indicazione degli atti di merito e della loro collocazione, rendendo impossibile l'esame delle censure). Condanna del ricorrente alle spese di cassazione (complessivi euro 600,00 oltre oneri) e rilevazione dell'obbligo del pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1 D.L. n. 193 del 2016
art. 1 D.L. n. 193 del 2016
Dispone la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del successore; la Corte ha ritenuto che tale successione impone la notifica al nuovo ente e non può essere supplita dall'ultrattività del mandato del precedente difensore
art. 615 c.p.c.
Norma procedurale sulla opposizione all'esecuzione/alla cartella di pagamento; oggetto dell'originaria azione proposta dal ricorrente
art. 366 c.p.c.
art. 366, 10° co. n. 6, c.p.c.
Requisiti di forma del ricorso per cassazione: la mancata osservanza (omessa riproduzione degli atti, mancanza di indicazioni sulla collocazione nel fascicolo) determina l'inammissibilità del ricorso
art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione di fatti e prove da parte della corte di merito; la Corte ha ritenuto però non adeguatamente formulate le censure
artt. 112, 324 c.p.c., 2909 c.c., artt. 23 ss. L. n. 689/1981
Norme richiamate nel ricorso come presunte violate, ma la Corte ha deciso l'inammissibilità per difetti formali prima di entrare nel merito delle relative interpretazioni
art. 13, co. 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma relativa al contributo unificato; la Corte rileva l'obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un., n. 2087/2020; Cass. Sez. Un., n. 4845/2021; Cass. 2/4/2019, n. 9097
Precedenti richiamati che stabiliscono il principio secondo cui la notifica in giudizio di legittimità deve essere effettuata al successore ex lege dell'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione) e che la notifica al difensore del precedente agente è invalida
Massime di principio
- Quando un agente della riscossione viene sostituito ex lege da un nuovo ente, le notifiche di atti processuali in sede di Cassazione devono essere indirizzate al successore (es. Avvocatura dell'Agenzia) e non al difensore del precedente agente; la notifica al precedente difensore è invalida.
- Una notifica invalida che non sia stata ritualmente eseguita nel termine perentorio comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti formali dell'art. 366 c.p.c.: occorre riprodurre integralmente o indicare esattamente e collocare gli atti rilevanti (atti di merito, documenti, sentenze) per consentire l'esame della Corte; l'assenza di tali indicazioni è causa di inammissibilità.
- Censure apodittiche o prive di puntuale indicazione documentale non sono idonee a consentire il sindacato della Corte suprema; la Corte non supplisce lacune probatorie o di esposizione del ricorrente.
- In caso di inammissibilità per ragioni procedurali il provvedimento sulle spese segue la soccombenza; vanno inoltre considerati gli obblighi connessi al contributo unificato.
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