Regolamento (UE) 2022/1858
Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato disciplina in modo dettagliato le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono seguire per verificare le segnalazioni di derivati, riconciliare i dati tra repertori e aggiornare centralmente gli identificativi LEI in caso di ristrutturazioni aziendali. Introduce anche meccanismi di risposta giornaliera verso le controparti e i soggetti segnalanti, con formati standard XML/ISO 20022 e tempistiche precise. L'obiettivo è migliorare la qualità, la coerenza e l'utilizzabilità dei dati sui derivati ai fini della vigilanza e del monitoraggio dei rischi sistemici. L'allegato stabilisce i motivi di rifiuto delle segnalazioni, i campi soggetti a riconciliazione con relative tolleranze e le categorie di riconciliazione.
Norme tecniche per i repertori di dati sulle negoziazioni su verifica delle segnalazioni, riconciliazione dei dati e aggiornamento centralizzato dei LEI ai sensi del regolamento EMIR.
Ambito di applicazione
Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni (trade repositories) nell'ambito del regolamento (UE) n. 648/2012, con riferimento alle segnalazioni di derivati OTC e ai relativi processi di verifica, rifiuto, riconciliazione, aggiornamento dei dati e comunicazioni di fine giornata. Incide sulle controparti segnalanti, sui soggetti responsabili della segnalazione, sui soggetti che trasmettono la segnalazione e sui terzi autorizzati ad accedere ai dati ai sensi degli articoli 78, paragrafo 7, e 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Si applica nel SEE e decorre dal 29 aprile 2024; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Norme tecniche per i repertori di dati sulle negoziazioni: verifica, riconciliazione e aggiornamento dei dati sui derivati
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) stabilendo norme tecniche di regolamentazione per i repertori di dati sulle negoziazioni. Esso mira a garantire qualità, coerenza, riservatezza e tempestività dei dati sui derivati segnalati, anche mediante procedure standardizzate basate su XML e metodologia ISO 20022.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che i repertori devono verificare identità, integrità logica, completezza e correttezza delle segnalazioni; riconciliare i dati quando entrambe le controparti sono soggette all'obbligo di segnalazione; mantenere la riservatezza degli scambi informativi; e aggiornare centralmente i LEI in caso di ristrutturazioni aziendali. È inoltre riconosciuta l'esigenza di una fase iniziale di adeguamento, con un set limitato di campi da riconciliare e con applicazione differita del regolamento di 18 mesi rispetto all'adozione, fermo restando che la data di applicazione è fissata al 29 aprile 2024.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni nell'ambito delle segnalazioni di derivati disciplinate dall'EMIR. Le disposizioni incidono anche su controparti segnalanti, soggetti responsabili della segnalazione, soggetti che trasmettono la segnalazione e terzi ai quali sia stato concesso accesso ai dati ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, e dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Verifica delle segnalazioni ricevute
All'atto della ricezione di una segnalazione di derivati, il repertorio deve verificare una serie di elementi, tra cui:
- l'identità del soggetto che trasmette la segnalazione;
- la conformità del modello XML alla metodologia ISO 20022;
- l'autorizzazione del trasmittente a segnalare per conto della controparte o del responsabile della segnalazione;
- l'assenza di duplicazioni della stessa operazione;
- la coerenza del tipo di azione utilizzato nelle segnalazioni successive (ad esempio modifica, aggiornamento margine, valutazione, correzione, errore, cessazione, ripristino);
- il fatto che la segnalazione non intenda modificare impropriamente controparte 1 o controparte 2, né riporti una data effettiva successiva alla scadenza già segnalata;
- la correttezza e la completezza complessiva del dato.
Se uno dei requisiti non è rispettato, la segnalazione è rifiutata e classificata nelle categorie dell'allegato: schema, autorizzazione, logica o conformità. Entro 60 minuti dal ricevimento, il repertorio deve comunicare al trasmittente i risultati della verifica in formato XML conforme a ISO 20022, indicando i motivi del rifiuto.
Procedura per l'aggiornamento del LEI
L'articolo 2 disciplina la procedura centralizzata di aggiornamento dell'identificativo della persona giuridica in caso di evento di ristrutturazione aziendale che comporti il cambio del LEI. Il repertorio destinatario della richiesta deve individuare i derivati in essere interessati e sostituire il vecchio identificativo con il nuovo LEI nelle segnalazioni pertinenti.
L'aggiornamento deve essere eseguito:
- al più tardi nel giorno della ristrutturazione aziendale; oppure
- entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, se la segnalazione del derivato è avvenuta meno di 30 giorni di calendario prima della data dell'evento.
Se l'aggiornamento riguarda campi diversi da "Controparte 1" e "Controparte 2", il repertorio procede solo dopo conferma tempestiva da parte della controparte 1 o del responsabile della segnalazione. Una volta effettuato l'aggiornamento, il repertorio deve:
- comunicare, il più presto possibile e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, il vecchio o i vecchi identificativi, il nuovo identificativo, la data di efficacia e, se del caso, gli UTI dei derivati interessati, agli altri repertori, alle controparti, ai soggetti trasmittenti, ai responsabili della segnalazione e ai terzi autorizzati;
- notificare le stesse informazioni ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, al più tardi il giorno lavorativo precedente la data di applicazione, mediante file specifico leggibile elettronicamente;
- registrare l'aggiornamento nel log di segnalazione.
Il regolamento precisa inoltre che non si aggiornano i LEI di derivati diversi da quelli rientranti nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento aziendale.
Riconciliazione dei dati tra repertori
La riconciliazione è dovuta solo se ricorrono congiuntamente tre condizioni:
- il repertorio ha già effettuato le verifiche di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2;
- entrambe le controparti del derivato sono soggette all'obbligo di segnalazione ex articolo 9 EMIR;
- non è stata ricevuta una segnalazione con tipo di azione "Errore", salvo che sia stata successivamente segnalata una "Ripristino".
La procedura di riconciliazione si svolge utilizzando l'ultimo valore segnalato per ciascun campo della tabella 2 dell'allegato al giorno lavorativo precedente. Se il repertorio che riceve la segnalazione non trova la segnalazione corrispondente dell'altra controparte, deve cercare di individuare il repertorio che l'ha ricevuta comunicando a tutti i repertori registrati i valori di UTI, controparte 1 e controparte 2.
Quando individua il repertorio corrispondente, scambia con esso i dati del derivato in formato XML secondo ISO 20022. Il derivato è considerato riconciliato se i dati coincidono, tenuto conto delle tolleranze applicabili e delle date di inizio previste nella tabella 2 dell'allegato. Per ciascuna operazione il repertorio assegna poi i valori delle categorie di riconciliazione della tabella 3.
Le attività di riconciliazione devono essere concluse quanto prima e, in ogni caso, non oltre la mezzanotte UTC di un giorno lavorativo. Se la riconciliazione non riesce, il repertorio riprova il giorno lavorativo successivo e non prosegue oltre 30 giorni di calendario dopo che il derivato non è più in essere. Al termine di ogni giornata lavorativa il repertorio conferma il numero totale di derivati abbinati e riconciliati per ciascun altro repertorio coinvolto e deve disporre di procedure scritte per risolvere le discrepanze.
Entro 60 minuti dalla conclusione del processo di riconciliazione, il repertorio comunica ai soggetti che trasmettono le segnalazioni l'esito del processo, in XML/ISO 20022, includendo le informazioni sui campi non riconciliati.
Meccanismi di risposta di fine giornata
Per ogni giorno lavorativo il repertorio deve mettere a disposizione, in formato XML conforme a ISO 20022, una serie di informazioni a controparti segnalanti, soggetti trasmittenti, responsabili della segnalazione e terzi autorizzati. Le informazioni comprendono:
- i derivati segnalati durante la giornata;
- la situazione più recente delle operazioni in essere;
- le segnalazioni rifiutate nella giornata;
- lo stato di riconciliazione dei derivati oggetto di riconciliazione;
- i derivati privi di valutazione o con valutazione più vecchia di 14 giorni di calendario;
- i derivati privi di informazioni di margine o con margine più vecchio di 14 giorni di calendario;
- i derivati ricevuti con tipo di azione "Nuovo", "Componente di posizione", "Modifica" o "Correzione" e con importo nozionale anomalo per la rispettiva classe.
Tali informazioni devono essere rese disponibili entro le ore 6:00 UTC del giorno lavorativo successivo.
Allegato: motivi di rifiuto, tolleranze e categorie di riconciliazione
L'allegato stabilisce quattro motivi di rifiuto della segnalazione:
- non conformità allo schema;
- mancata autorizzazione del soggetto trasmittente;
- incoerenza logica del tipo di azione;
- mancato rispetto di una o più regole di convalida del contenuto.
La tabella 2 individua i campi oggetto di riconciliazione, con indicazione della tolleranza applicabile e della data di avvio della riconciliazione. Alcuni campi sono soggetti a tolleranze o differimenti temporali, ad esempio due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione per numerosi elementi di contratto, valutazione, prezzo, tassi di interesse, tassi di cambio, materie prime, opzioni e derivati su crediti. La tabella 3 definisce invece le categorie di riconciliazione, tra cui:
- obbligo di segnalazione per entrambe le controparti;
- tipo di segnalazione unilaterale/bilaterale;
- abbinamento;
- riconciliazione;
- riconciliazione della valutazione;
- ripristino;
- ulteriori modifiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data di applicazione è fissata al 29 aprile 2024.
Disposizioni principali
Verifiche sulle segnalazioni di derivati
All'arrivo di una segnalazione, il repertorio verifica identità del trasmittente, conformità del modello XML alla metodologia ISO 20022, autorizzazione del soggetto che trasmette per conto della controparte o del responsabile della segnalazione, assenza di segnalazioni duplicate, coerenza logica del tipo di azione e correttezza/completezza della segnalazione. Se una verifica fallisce, la segnalazione è rifiutata e classificata secondo le categorie dell'allegato. Entro 60 minuti il repertorio comunica l'esito della verifica in XML/ISO 20022, indicando i motivi del rifiuto.
Aggiornamento centralizzato del LEI in caso di ristrutturazione aziendale
Su richiesta ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860, il repertorio identifica i derivati in essere interessati dall'evento e sostituisce il vecchio LEI con il nuovo LEI nelle segnalazioni pertinenti. L'aggiornamento è eseguito al più tardi il giorno della ristrutturazione o entro 30 giorni di calendario dalla richiesta se la segnalazione è avvenuta meno di 30 giorni prima dell'evento. Per campi diversi da "Controparte 1" e "Controparte 2" l'aggiornamento richiede conferma tempestiva della controparte 1 o del responsabile della segnalazione. Il repertorio notifica gli esiti agli altri repertori, alle controparti e ai soggetti autorizzati entro cinque giorni lavorativi, e ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, al più tardi il giorno lavorativo precedente la data di applicazione.
Riconciliazione dei dati tra repertori
Il repertorio procede alla riconciliazione solo se ha superato le verifiche iniziali, se entrambe le controparti sono soggette all'obbligo di segnalazione ex articolo 9 EMIR e se non vi è una segnalazione "Errore" non seguita da "Ripristino". La riconciliazione avviene usando l'ultimo valore segnalato per ciascun campo della tabella 2 dell'allegato e seguendo uno scambio strutturato di dati tra repertori in formato XML/ISO 20022. Le informazioni sono trattate come riconciliate quando coincidono entro le tolleranze e le date di applicazione previste nell'allegato. Le attività devono concludersi quanto prima e comunque non oltre la mezzanotte UTC del giorno lavorativo; se non riescono, il repertorio riprova il giorno lavorativo successivo e cessa dopo 30 giorni dal venir meno del derivato.
Informazioni di fine giornata e reporting operativo
Ogni giorno lavorativo il repertorio rende disponibili a controparti, trasmittenti, responsabili della segnalazione e terzi autorizzati informazioni in XML/ISO 20022 sui derivati segnalati nella giornata, sulle posizioni in essere, sulle segnalazioni rifiutate, sullo stato di riconciliazione, sulle valutazioni e sul margine mancanti o troppo datati (oltre 14 giorni) e sui derivati con importi nozionali anomali. Tali informazioni devono essere fornite entro le ore 6:00 UTC del giorno lavorativo successivo.
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