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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1855

Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce il precedente quadro tecnico di dettaglio sulla segnalazione dei derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni nell'ambito dell'EMIR. Definisce quali dati minimi debbano essere comunicati, come vadano rappresentati gli eventi di ciclo di vita, le compensazioni, le posizioni, le valutazioni, le garanzie, gli importi nozionali e i prezzi. Introduce inoltre regole di collegamento tra segnalazioni e prevede un rinvio dell'applicazione al 29 aprile 2024 per consentire l'adeguamento degli operatori e dei repertori.

Norme tecniche UE sulle informazioni minime da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni per i derivati ai sensi del regolamento EMIR, e sul tipo di segnalazioni da utilizzare.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti e ai soggetti responsabili della segnalazione dei contratti derivati soggetti agli obblighi di reporting previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), inclusi derivati OTC e derivati negoziati in sedi di negoziazione o su piattaforme organizzate al di fuori dell'Unione, nonché i derivati compensati da una CCP e i contratti differenziali quando ricadono nelle casistiche descritte. Disciplina le informazioni da trasmettere ai repertori di dati sulle negoziazioni, le modalità di segnalazione in caso di combinazioni di contratti, eventi di ciclo di vita, compensazione, inclusione in posizione, esposizioni e garanzie. Non si applica in generale alle controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 EMIR per l'obbligo di segnalare garanzie e valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base a un modello, e alcune specifiche informazioni sono limitate ai soli derivati OTC o ai soli derivati non compensati da CCP. Si applica dal 29 aprile 2024, con abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 148/2013.

Norme tecniche di regolamentazione sulle segnalazioni dei derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni

Il regolamento delegato (UE) 2022/1855 integra il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) specificando, in modo dettagliato, quali informazioni minime debbano essere comunicate ai repertori di dati sulle negoziazioni e quali tipologie di segnalazione debbano essere utilizzate. Il provvedimento nasce dall'esigenza, richiamata nei considerando, di rendere più chiaro e coerente il quadro di reporting dei derivati, anche alla luce delle modifiche intervenute nel precedente regolamento delegato (UE) n. 148/2013 e delle nuove norme tecniche di attuazione.

Finalità e contesto regolatorio

La logica del testo è quella di assicurare dati completi, accurati e confrontabili sui derivati, così da consentire alle autorità di comprendere le caratteristiche dei contratti, gli eventi che ne modificano il ciclo di vita, l'esposizione complessiva, le garanzie scambiate e i collegamenti tra operazioni correlate. Il regolamento valorizza inoltre l'uso di identificativi standardizzati e di modalità uniformi di rappresentazione di nozionale, prezzo, valutazione e margini.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le regole si applicano alle controparti e ai soggetti responsabili della segnalazione ai sensi dell'articolo 9 EMIR, inclusi casi di delega a terzi o all'altra controparte. Il regolamento copre derivati OTC, derivati negoziati su sedi di negoziazione o su piattaforme organizzate situate al di fuori dell'Unione, derivati compensati da CCP, contratti differenziali e, più in generale, le ipotesi in cui si verifichino eventi di ciclo di vita, compensazione, allocazione, esercizio, subentro, PTRR o inclusione in posizione. Talune disposizioni sono espressamente limitate ai soli derivati OTC o ai soli derivati non compensati da CCP, mentre le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 EMIR sono esentate dall'obbligo di segnalare garanzie e valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base a un modello.

Struttura delle informazioni da segnalare

L'allegato contiene tre tabelle con i campi da compilare. La tabella 1 riguarda le parti del derivato e include, tra l'altro, data e ora di segnalazione, identità del soggetto trasmittente, soggetto responsabile della segnalazione, dati delle controparti, natura e settore di attività, soglie di compensazione e indicazioni sulla qualifica di controparte finanziaria o non finanziaria. La tabella 2 disciplina gli identificativi e i collegamenti, le informazioni sul contratto, la valutazione, le garanzie, i dati sull'operazione, i tassi di interesse, i tassi di cambio, le merci, le opzioni, i derivati su crediti e le modifiche del derivato. La tabella 3 è dedicata alle garanzie, con un set più mirato di dati su margini iniziali, margini di variazione, garanzie in eccesso, codici di portafoglio e tipo di azione.

Segnalazione unitaria o separata e contratti complessi

L'articolo 1 stabilisce che, in linea generale, i dati richiesti devono essere trasmessi in un'unica segnalazione. Tuttavia, quando i campi dell'allegato non consentono una rappresentazione efficace, i dati devono essere comunicati in segnalazioni separate. Questa regola è pensata soprattutto per i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti negoziati insieme come unico accordo economico. In tali casi, le controparti devono concordare il numero di segnalazioni da presentare e la controparte segnalante deve collegarle tramite un identificativo unico a livello di controparte.

Delega della segnalazione e completezza dei dati

Il regolamento consente che la segnalazione sia delegata all'altra controparte o a un terzo, inclusa una CCP. Quando la segnalazione è effettuata per conto di entrambe le controparti, essa deve contenere tutti i dati rilevanti per ciascuna di esse; se la segnalazione è delegata, deve comunque replicare l'intera serie di dati che sarebbe stata comunicata dalla controparte segnalante.

Compensazione centrale e contratti risultanti

L'articolo 2 disciplina i casi di compensazione presso una CCP. Se un derivato già segnalato viene successivamente compensato, il derivato originario è segnalato come cessato con tipo di azione "Cessazione" e tipo di evento "Compensazione", mentre il nuovo derivato risultante dalla compensazione è segnalato come "Nuovo" e "Compensazione". Se l'esecuzione in sede di negoziazione o su piattaforma organizzata extra-UE e la compensazione avvengono nello stesso giorno, si segnala soltanto il derivato risultante dalla compensazione.

Segnalazione a livello di posizione

L'articolo 3 introduce la possibilità di usare la segnalazione a livello di posizione, ma solo in presenza di condizioni tassative. La posizione deve essere il livello in cui il rischio è gestito; i derivati devono essere fungibili tra loro e sostituiti dalla posizione; le operazioni originarie devono essere state correttamente segnalate e cessate come "Cessazione" con evento "Inclusione in una posizione"; la posizione deve essere segnalata come nuova o aggiornata; e le controparti devono concordare tale modalità. Gli aggiornamenti successivi, inclusa la valutazione e la garanzia, devono riferirsi alla posizione e non più ai derivati originari cessati.

Garanzie, valutazioni ed esposizioni

L'articolo 4 richiede la segnalazione di tutte le garanzie costituite e ricevute, sia per derivati compensati sia per quelli non compensati, secondo i campi della tabella 3. Se la garanzia è calcolata su base di portafoglio, deve essere indicato un codice identificativo del portafoglio. Per i derivati compensati la valutazione è quella fornita dalla CCP; per i non compensati la valutazione va effettuata secondo IFRS 13, senza rettifiche al fair value. I campi relativi a garanzie e valutazioni non sono richiesti per le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 EMIR.

Importo nozionale e prezzo

L'articolo 5 armonizza il modo in cui va indicato l'importo nozionale, con regole distinte per swap, future, forward, opzioni, swaption, equity dividend swap, volatility swap, variance swap, CFD e commodity swap. Se il nozionale varia nel tempo, la segnalazione iniziale deve indicare il valore applicabile alla data di conclusione e la relativa tabella dei periodi nozionali. L'articolo 6 disciplina il prezzo del derivato: per gli swap su merci con pagamenti periodici si riporta il prezzo fisso; per forward su merci e azioni il prezzo forward del sottostante; per swap su azioni e CFD il prezzo iniziale del sottostante. Il prezzo non va riportato nel campo 48 se è già indicato in un altro campo della tabella 2.

Collegamento tra segnalazioni e eventi

L'articolo 7 impone che le segnalazioni relative a derivati conclusi o cessati a seguito dello stesso evento siano collegate mediante UTI, UTI della posizione successiva o identificativo PTRR. In caso di compensazione, subentro, allocazione ed esercizio, l'UTI del derivato originario cessato va riportato nel campo 3. In caso di inclusione in posizione, va indicato l'UTI della posizione nel campo 4. Nei casi PTRR, il collegamento avviene mediante un codice unico dell'evento fornito dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP nel campo 5.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento abroga espressamente il regolamento delegato (UE) n. 148/2013, sostituendone i riferimenti con quelli al nuovo testo. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto dal 29 aprile 2024, consentendo così agli operatori e ai repertori di dati sulle negoziazioni di adeguare i sistemi di reporting ai nuovi requisiti.

Disposizioni principali

Dati minimi da segnalare

Le segnalazioni ai repertori devono contenere i dati completi e accurati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato. Di regola i dati sono trasmessi in un'unica segnalazione; se le tabelle non consentono una segnalazione efficace, i dati possono essere ripartiti in segnalazioni separate, come nel caso di contratti composti da una combinazione di derivati negoziati insieme come unico accordo economico.

Segnalazione di azioni ed eventi del ciclo di vita

La controparte deve indicare il tipo di azione e il tipo di evento relativi a conclusione, modifica o cessazione del derivato, utilizzando i campi 151 e 152 della tabella 2. Sono previste categorie specifiche per nuovo, modifica, correzione, cessazione, errore, ripristino, valutazione e componente di posizione, nonché per eventi quali operazione, subentro, PTRR, compensazione, esercizio, allocazione, evento di credito, evento aziendale, inclusione in posizione e aggiornamento.

Segnalazioni multiple, combinazioni di contratti e identificativo di collegamento

Per i derivati composti da più contratti, le controparti devono accordarsi sul numero di segnalazioni separate da presentare e collegarle con un identificativo unico a livello di controparte (campo 6 della tabella 2). Le segnalazioni effettuate per conto di entrambe le controparti o da terzi devono includere tutti i dati che sarebbero stati trasmessi se ciascuna controparte avesse segnalato separatamente.

Compensazione centrale e nuovi derivati risultanti

Se un derivato già segnalato è successivamente compensato da una CCP, il derivato originario va segnalato come cessato con tipo di azione "Cessazione" e tipo di evento "Compensazione", mentre il nuovo derivato risultante dalla compensazione va segnalato come "Nuovo" e "Compensazione". Se l'esecuzione e la compensazione avvengono lo stesso giorno in una sede di negoziazione o su una piattaforma organizzata extra-UE, si segnalano solo i derivati risultanti dalla compensazione.

Segnalazione a livello di posizione

È consentito segnalare a livello di posizione, in aggiunta alla segnalazione a livello di operazione, quando il rischio è gestito a livello di posizione e ricorrono le condizioni indicate dall'articolo 3, paragrafo 1: derivati conclusi in sedi di negoziazione o su piattaforme extra-UE, derivati compensati da CCP o CFD fungibili sostituiti dalla posizione; corretta segnalazione preliminare delle operazioni; cessazione dei derivati originari con evento di inclusione in posizione; segnalazione separata degli altri eventi rilevanti; accordo tra controparti. Gli aggiornamenti successivi, incluse valutazioni e garanzie, si effettuano sulla posizione e non sui derivati originari cessati.

Garanzie ed esposizioni

Devono essere segnalate le garanzie costituite e ricevute per derivati compensati e non compensati secondo i campi da 1 a 29 della tabella 3. Quando la garanzia è calcolata su base di portafoglio, va indicato un codice identificativo del portafoglio. Le controparti non finanziarie diverse da quelle dell'articolo 10 EMIR non sono tenute a segnalare garanzie e valutazioni a prezzi correnti o su base modellistica. Per i derivati compensati la valutazione è quella fornita dalla CCP; per i non compensati va usata la metodologia IFRS 13 senza rettifiche al fair value.

Importo nozionale e prezzo

L'articolo 5 stabilisce criteri armonizzati per indicare l'importo nozionale in funzione della tipologia di prodotto, con regole specifiche per swap, future, forward, opzioni, swaption, CFD, commodity swap e altri derivati. L'articolo 6 disciplina la rappresentazione del prezzo del derivato, distinguendo tra prezzi fissi, forward e prezzi iniziali del sottostante, e prevede che il prezzo non sia indicato nel campo 48 se già riportato altrove nella tabella 2.

Collegamento delle segnalazioni

Le segnalazioni collegate allo stesso evento del ciclo di vita devono essere connesse mediante UTI, identificativo della posizione successiva o identificativo PTRR, a seconda del caso. L'articolo 7 disciplina in particolare compensazione, subentro, allocazione, esercizio, inclusione in posizione e eventi PTRR, imponendo codici di collegamento specifici nei campi 3, 4 e 5 della tabella 2.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 e ne sostituisce i riferimenti. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 29 aprile 2024.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariderivatisegnalazione dei dativigilanza prudenzialeinfrastrutture di mercato

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