Regolamento (UE) 2022/914
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/914 della Commissione del 10 giugno 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di zone dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinate partite avicole e di carni fresche, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e comportano la sospensione o l'adeguamento delle autorizzazioni per le zone interessate. Per alcune zone del Regno Unito, la Commissione prende atto dell'estinzione dei focolai e ripristina l'autorizzazione; per le nuove zone colpite in Canada e negli Stati Uniti, inserisce nuove restrizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate al prelievo verso l'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone specifiche del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, con esclusione delle zone non elencate o non ricomprese nelle restrizioni aggiornate.
Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate per pollame e carni avicole
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L'intervento è adottato in un contesto di recente diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e mira a proteggere lo stato sanitario dell'Unione.
Contesto normativo
Il testo si colloca nell'ambito del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissano le condizioni sanitarie per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati; gli allegati V e XIV sono quelli pertinenti, rispettivamente, per il pollame/materiale germinale e per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Situazione epidemiologica e motivazione delle modifiche
La Commissione prende atto delle notifiche di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, tutti confermati mediante analisi di laboratorio RT-PCR nelle date indicate nel preambolo. Le autorità veterinarie interessate hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato politiche di abbattimento totale; la Commissione ha valutato le informazioni ricevute e, per le zone colpite, ha ritenuto necessario sospendere o limitare l'autorizzazione all'ingresso nell'Unione delle partite interessate.
Per il Regno Unito, la Commissione rileva anche che alcuni focolai anteriori, localizzati nei pressi di Alford, Grimsby e Newtown, risultano estinti e che non sussiste più il rischio connesso all'ingresso nell'Unione di prodotti provenienti dalle zone precedentemente sospese per tali episodi. Ne consegue un aggiornamento differenziato: nuove restrizioni per le aree colpite da focolai recenti e ripristino dell'autorizzazione per le zone in cui il rischio è cessato.
Modifiche all'allegato V: pollame e materiale germinale
L'allegato V è aggiornato per includere nuove zone canadesi CA-2.55, CA-2.56, CA-2.57, CA-2.58, CA-2.59, CA-2.60, CA-2.61, CA-2.62 e CA-2.63. Per ciascuna di esse vengono indicati i tipi di partite autorizzate o soggette a restrizione, tra cui:
- pollame riproduttore e pollame da reddito diverso dai ratiti,
- ratiti riproduttori e ratiti da reddito,
- pollame destinato alla macellazione e ratiti destinati alla macellazione,
- pulcini di un giorno,
- partite di meno di 20 capi,
- uova da cova di pollame e di ratiti,
- partite di meno di 20 uova da cova. Le date di riferimento vanno dal 3.5.2022 al 13.5.2022, a seconda della zona.
Per il Regno Unito, le voci delle zone GB-2.59, GB-2.60, GB-2.62, GB-2.65, GB-2.66, GB-2.71, GB-2.72, GB-2.73, GB-2.98 e GB-2.99 sono sostituite con nuove date di riferimento e con validità sino al 31.5.2022. È inoltre aggiunta la zona GB-2.122, con data 30.5.2022, per le medesime categorie di partite.
Per gli Stati Uniti, vengono aggiunte le zone US-2.210 a US-2.223, con date di riferimento dal 17.5.2022 al 23.5.2022, in relazione alle stesse categorie di partite avicole e di materiale germinale.
Modifiche all'allegato XIV: carni fresche
L'allegato XIV è modificato in parallelo per le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Per il Canada sono introdotte le zone CA-2.55 a CA-2.63, con autorizzazioni o restrizioni riferite a:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti,
- carni fresche di ratiti,
- carni fresche di selvaggina da penna. Anche qui le date di riferimento variano dal 3.5.2022 al 13.5.2022.
Per il Regno Unito, le zone GB-2.59, GB-2.60, GB-2.62, GB-2.65, GB-2.66, GB-2.71, GB-2.72, GB-2.73, GB-2.98 e GB-2.99 sono aggiornate con validità fino al 31.5.2022, mentre la zona GB-2.122 è aggiunta con data 30.5.2022.
Per gli Stati Uniti, le zone US-2.210 a US-2.223 sono inserite con date di riferimento dal 17.5.2022 al 23.5.2022. In tutti i casi la disciplina riguarda le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, le carni fresche di ratiti e le carni fresche di selvaggina da penna.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori, il regolamento impone un aggiornamento immediato delle verifiche di conformità geografica delle spedizioni provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. L'ammissibilità all'ingresso nell'Unione dipende dalla zona specifica di origine e dalla categoria merceologica, con effetti diretti sulla possibilità di importare pollame, materiale germinale e carni fresche dalle aree colpite o dalle aree per le quali l'autorizzazione è stata ripristinata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in attuazione del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. La finalità è proteggere lo stato sanitario dell'Unione aggiornando gli elenchi delle zone autorizzate all'ingresso per prodotti avicoli in presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Aggiornamento dell'allegato V: pollame e materiale germinale
Sono aggiunte nuove zone canadesi CA-2.55 a CA-2.63 con date di riferimento dal 3.5.2022 al 13.5.2022, nuove zone statunitensi US-2.210 a US-2.223 con date dal 17.5.2022 al 23.5.2022, e la zona GB-2.122 del Regno Unito con data 30.5.2022. Per il Regno Unito sono inoltre aggiornate le zone GB-2.59, GB-2.60, GB-2.62, GB-2.65, GB-2.66, GB-2.71, GB-2.72, GB-2.73, GB-2.98 e GB-2.99 con termini di validità sino al 31.5.2022.
Aggiornamento dell'allegato XIV: carni fresche
Sono aggiunte nuove zone canadesi CA-2.55 a CA-2.63 per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna; nuove zone statunitensi US-2.210 a US-2.223 con la medesima articolazione; e la zona GB-2.122 del Regno Unito. Sono inoltre aggiornate le corrispondenti zone GB-2.59, GB-2.60, GB-2.62, GB-2.65, GB-2.66, GB-2.71, GB-2.72, GB-2.73, GB-2.98 e GB-2.99 con validità fino al 31.5.2022.
Motivazione sanitaria e restrizioni territoriali
La Commissione richiama i numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e le misure di contenimento adottate, tra cui zone di controllo di 10 km e abbattimento totale. Sulla base della valutazione epidemiologica, ritiene che le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni non debbano più essere autorizzate, mentre per alcune zone del Regno Unito accerta l'estinzione dei focolai e la cessazione del rischio.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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