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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1456

Regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione del 10 giugno 2022 che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1o settembre 2007

Normativa europea32022R1456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per consentire l’ingresso nell’Unione di specifiche scatole di munizioni in legno provenienti dagli Stati Uniti. La deroga è subordinata a condizioni tecniche e documentali, nonché a obblighi di notifica, controllo, immagazzinamento e trasporto, al fine di limitare il rischio fitosanitario. La misura ha durata limitata e cessa di applicarsi il 31 luglio 2025.

Deroga temporanea alle prescrizioni fitosanitarie UE per l’introduzione nell’Unione di scatole di munizioni in legno originarie degli Stati Uniti, fabbricate prima del 1° settembre 2007 e sotto il controllo del Dipartimento della difesa USA.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione, all’immagazzinamento e allo spostamento nel territorio degli Stati membri di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole effettivamente utilizzate per il trasporto di munizioni, originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, fabbricate prima del 1° settembre 2007. La deroga riguarda sia scatole in legno tenero sia in legno duro, purché siano rispettate le condizioni del regolamento e dell’allegato. Restano esclusi, per effetto della deroga, i materiali non conformi alle condizioni fissate; le scatole fabbricate dopo il 1° settembre 2007 non rientrano nella deroga perché già trattate in conformità alla norma ISPM n. 15.

Deroga fitosanitaria per scatole di munizioni in legno originarie degli Stati Uniti

Il regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione introduce una deroga temporanea all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per consentire l’introduzione nell’Unione di specifiche scatole di munizioni in legno provenienti dagli Stati Uniti d’America e sotto il controllo del Dipartimento della difesa USA. La misura prende atto della scadenza della precedente decisione di esecuzione (UE) 2015/179 e mira a mantenere la possibilità di importazione a condizioni controllate, sulla base della valutazione della Commissione circa l’assenza di un rischio fitosanitario significativo se sono rispettati determinati requisiti.

Finalità e contesto della deroga

I considerando spiegano che le scatole interessate, sia in legno tenero sia in legno duro, non soddisfano in linea generale le prescrizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, poiché trattate in modo non conforme alla norma internazionale ISPM n. 15. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti e delle discussioni con il gruppo di esperti competente, la Commissione ha ritenuto che tali scatole non comportino rischio di diffusione di organismi nocivi per le piante, purché siano rispettate condizioni specifiche riguardanti data di fabbricazione, assenza o limitazione di corteccia, trattamento, eventuali riparazioni, immagazzinamento e trasporto.

Ambito soggettivo e oggettivo

La deroga si applica esclusivamente al materiale da imballaggio in legno in forma di scatole effettivamente usate per il trasporto di munizioni, originarie degli Stati Uniti d’America, fabbricate prima del 1° settembre 2007 e sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Le scatole fabbricate dopo tale data sono escluse dall’ambito della deroga, poiché si presume che siano già state trattate conformemente alla norma ISPM n. 15.

Condizioni sostanziali per l’ammissione

L’articolo 1 subordina la deroga al rispetto delle condizioni dell’allegato e delle prescrizioni procedurali degli articoli 2, 3 e 4. L’allegato richiede, in particolare, che le scatole:

  • rechino un marchio che attesti la fabbricazione entro il 31 agosto 2007;
  • rechino un marchio che indichi il trattamento con un agente di conservazione del legno approvato dall’EPA statunitense;
  • se riparate dopo la fabbricazione, siano state riparate con legno conforme all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
  • siano completamente scortecciate oppure presentino soltanto piccoli pezzi di corteccia, distinti e separati, con i limiti dimensionali indicati;
  • abbiano un tenore di umidità non superiore al 20%;
  • siano state immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa;
  • siano accompagnate da un documento del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti che attesti la conformità ai requisiti su corteccia, umidità e immagazzinamento/trasporto.

Obblighi di notifica dell’importatore

L’articolo 2 introduce un obbligo di preavviso: almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione prevista della spedizione, l’importatore deve notificare l’operazione alle autorità competenti dello Stato membro del punto di entrata e, se diverso, anche a quelle del primo luogo di immagazzinamento. La notifica deve contenere la data prevista di introduzione, un inventario della spedizione che identifichi le scatole, il nome e l’indirizzo dell’importatore, l’indirizzo del punto di entrata e, se del caso, del primo luogo di immagazzinamento.

Controlli ufficiali

L’articolo 3 affida alle autorità competenti il controllo della presenza e completezza del documento previsto dal punto 7 dell’allegato e la verifica, su un campione rappresentativo di ciascuna spedizione, della conformità ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell’allegato. Se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto di entrata, il controllo viene eseguito dalle autorità competenti di tale primo luogo.

Immagazzinamento e spostamento nel territorio dell’Unione

L’articolo 4 impone che, prima e dopo i controlli, le scatole restino immagazzinate in edifici chiusi. Eventuali spostamenti sono consentiti soltanto in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa, così da ridurre il rischio di dispersione di organismi nocivi durante la movimentazione.

Gestione delle non conformità e flussi informativi tra Stati membri

In caso di spedizione non conforme alle condizioni dell’allegato, l’articolo 5 prevede che lo Stato membro interessato notifichi la non conformità alla Commissione e agli altri Stati membri entro tre giorni lavorativi dal momento in cui l’autorità competente ne venga a conoscenza. Inoltre, l’articolo 6 richiede una comunicazione annuale entro il 31 gennaio: lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento deve trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri il numero delle spedizioni introdotte nel proprio territorio e una relazione sui controlli effettuati nell’anno precedente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Durata e applicazione nel tempo

La deroga ha carattere temporaneo. L’articolo 7 stabilisce che il regolamento cessa di essere in vigore dal 31 luglio 2025, consentendo un riesame dell’efficacia delle misure e della loro capacità di gestire il rischio fitosanitario. L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga alle prescrizioni fitosanitarie UE

L’articolo 1 esenta dalle prescrizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 le scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate prima del 1° settembre 2007 e originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa USA, a condizione che siano rispettate le condizioni dell’allegato e gli articoli 2, 3 e 4.

Obbligo di notifica preventiva dell’importatore

Ai sensi dell’articolo 2, l’importatore deve notificare almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione prevista la spedizione alle autorità competenti dello Stato membro del punto di entrata e, se diverso, anche a quelle del primo luogo di immagazzinamento. La notifica deve indicare data prevista, inventario delle scatole, nome e indirizzo dell’importatore, indirizzo del punto di entrata e dell’eventuale primo luogo di immagazzinamento.

Controlli ufficiali al punto di entrata o di immagazzinamento

L’articolo 3 prevede che le autorità competenti controllino la presenza e completezza del documento di cui al punto 7 dell’allegato e verifichino su un campione rappresentativo la conformità ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell’allegato. Se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto di entrata, il controllo è effettuato dalle autorità competenti di tale primo luogo.

Requisiti di immagazzinamento e spostamento

L’articolo 4 stabilisce che, prima e dopo i controlli, le scatole devono restare immagazzinate in edifici chiusi. Ogni spostamento è consentito solo in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.

Segnalazione delle non conformità

L’articolo 5 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni spedizione non conforme alle condizioni dell’allegato entro tre giorni lavorativi da quando l’autorità competente ne viene a conoscenza.

Relazione annuale sulle importazioni

L’articolo 6 richiede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento trasmetta alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sul numero di spedizioni introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli effettuati ai sensi dell’articolo 3 nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.

Durata della deroga e cessazione

L’articolo 7 prevede che il regolamento non sia più in vigore a decorrere dal 31 luglio 2025, in coerenza con il carattere temporaneo della deroga evidenziato nei considerando.

Condizioni tecniche dell’allegato

L’allegato impone che le scatole siano: contrassegnate da un marchio attestante la fabbricazione entro il 31 agosto 2007; contrassegnate da un marchio che segnala il trattamento con un agente di conservazione del legno approvato dall’EPA statunitense; riparate, se del caso, con legno conforme all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; realizzate in legno completamente scortecciato o con soli piccoli pezzi di corteccia conformi ai limiti dimensionali; con tenore di umidità non superiore al 20%; immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa; accompagnate da un documento del Dipartimento della difesa USA attestante la conformità ai requisiti su corteccia, umidità e immagazzinamento/trasporto.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazionicommercio internazionalemateriale da imballaggio in legno

Testo integrale

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